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Cemento aziende industriali: rinnovato il CCNL

Per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce, del gesso e delle malte, Federmaco, Confcooperative Lavoro e servizi con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo 29 maggio 2019 che rinnova il CCNL del settore. Il nuovo contratto introduce un riconoscimento economico specifico per i lavoratori di aziende in cui non è previsto premio di risultato o istituto analogo. Ulteriori garanzie sono previste a favore dei lavoratori turnisti. Per quanto riguarda i lavoratori non iscritti al sindacato e per quelli che non hanno ancora aderito a un fondo di previdenza integrativa l’accordo prevede, in entrambi i casi, l’adesione obbligatoria salva diversa volontà contraria del lavoratore.

Con il verbale di accordo 29 maggio 2019 Federmaco, Confcooperative Lavoro e servizi con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce, del gesso e delle malte.

A seguito degli aumenti fissati con decorrenza ottobre 2019, dicembre 2020 e dicembre 2021, sono riparametrati i nuovi minimi retributivi per i diversi livelli di riferimento.

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, premio di produzione, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione viene erogato, in unica soluzione, un importo annuo pari ad € 150 (€ 170 dal 1º giugno 2021).

Dal 1° gennaio 2020 qualora il lavoratore a ciclo continuo venga assegnato a mansioni non organizzate in turni, per decisione del datore di lavoro o per inidoneità fisica, ha diritto ad una indennità ad personam in cifra fissa mensile.

L'indennità cessa in caso di reinserimento del lavoratore in turni a ciclo continuo e in caso di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione.

Dal 1° gennaio 2020 per le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo per la categoria degli operai sono stabilite una serie di maggiorazioni percentuali via via più elevate in ragione della fascia oraria o del giorno in cui è erogata la prestazione lavorativa.

Le aziende effettueranno una trattenuta di € 30,00 a titolo di quota associativa una tantum, sulla retribuzione di ottobre 2019 dei lavoratori non iscritti al sindacato che entro il 31 luglio 2019 non abbiano manifestato espressamente la non accettazione della trattenuta stessa.

Può essere attuato secondo principi di volontarietà di ambo le parti, reversibilità da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e compatibilmente con le mansioni, applicazione, con criteri proporzionali, delle norme contrattuali non in contrasto con la natura del rapporto.

Il part-time reversibile può essere concesso per un anno ai lavoratori che rientrano da un periodo di congedo per le donne vittime di violenza o di congedo di maternità.

Sono consentite prestazioni di lavoro eccedenti l'orario concordato, sempreché abbiano carattere eccezionale.

Il contributo a carico azienda al Fondo Concreto è elevato al 2,05% dal 1º luglio 2020 e al 2,20% dal 1º luglio 2021 della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

In via sperimentale dal 1° luglio 2020 i lavoratori non ancora iscritti ad un Fondo di previdenza saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto con un contributo mensile a carico dell'azienda pari a € 5,00, salvo espressa volontà contraria del lavoratore.

Tali lavoratori, al momento in cui attiveranno la propria quota ordinaria di contribuzione al Fondo, avranno diritto alla quota contributiva a carico azienda in sostituzione di tale contributo fisso.

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2021.

Sintesi dell’Accordo

Accordo 29/05/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/06/04/cemento-aziende-industriali-rinnovato-ccnl

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