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Sblocca cantieri: le novità per le imprese che partecipano agli appalti

Approvato dal Senato il super emendamento al decreto Sblocca cantieri che recepisce l’accordo tra le forze politiche di Governo. Il decreto prevede una serie di correttivi al Codice dei contratti pubblici finalizzati a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti. Tra le novità dell’emendamento governativo approvato si segnala la previsione di una percentuale per il subappalto al 40% fino al 2020 e il ritorno delle gare semplificate a inviti (procedure negoziate) per i lavori pubblici fino a 1 milione. Da ultimo, il super emendamento ha abrogato le disposizioni sulla disciplina del ruolo del responsabile unico del procedimento e sui contratti sottosoglia prevista dall’art. 1 del decreto Sblocca cantieri. Previsto per oggi 6 giugno il voto finale del Senato sul disegno di legge.

Via libera dal Senato all’emendamento, frutto dell’accordo di maggioranza, al disegno di legge conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, cd. decreto Sblocca Cantieri, che contiene norme per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Il decreto apporta, tra l’altro, numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Vediamo di illustrare alcune delle principali novità contenute nell’articolato testo, alla luce delle ultime modifiche approvate, nonché dei vari dossier dell’ufficio studi della Camera dei Deputati e del Senato che stanno accompagnando l’iter di approvazione del testo.

Previsti per oggi, 6 giugno, le dichiarazioni di voto e il voto finale sul disegno di legge.

Il Decreto Sblocca Cantieri dispone una serie di modifiche al D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) finalizzate a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti. Tra le modifiche più rilevanti, si segnala:

- sono introdotte una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che riguardano: la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico; la disciplina semplificata per la progettazione degli interventi di manutenzione; le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo; la disciplina delle spese strumentali. Si demanda al nuovo regolamento unico la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e disciplina la normativa transitoria applicabile nelle more dell’emanazione del regolamento. Viene, altresì, disciplinato l’affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione.

- sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza; la disposizione è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente” dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (cd. pubblicità che produce effetti legali);

- si interviene sull’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici prevedendo, al comma 2, che il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) sia sostituito dal riferimento al regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies;

- sono introdotte modifiche all’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Una modifica stabilisce che l’esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata solo quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente. Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

Quanto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3, dell’art. 97, del Codice degli appalti la novità in esame limita, tra l’altro, l’applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.

Va evidenziato che l’ultimo emendamento inserito dopo gli accordi tra le forze politiche di Governo ha abrogato le disposizioni, tra l’altro modificate più volte con altri emendamenti, relativi ai punti d) “Disciplina di dettaglio del ruolo del responsabile unico del procedimento” ed e) “Contratti sottosoglia” dell’articolo 1, del Decreto Sblocca cantieri.

Il citato emendamento inoltre prevede:

- la percentuale del subappalto al 40% fino al 2020: la soglia del 40% resterà in vigore fino a che non arriverà una riforma complessiva del Codice dei contratti pubblici del 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2020. A decidere la percentuale applicabile (tra zero e 40%) potranno essere le stazioni appaltanti decidendo volta per volta con i bandi di gara;

- il ritorno delle gare semplificate a inviti (procedure negoziate) per i lavori pubblici fino a 1 milione. Le nuove regole prevedono la conferma dell'affidamento fiduciario diretto sotto i 40mila euro e una formula di affidamento diretto "ibrido", con la consultazione di almeno tre imprese, per assegnare i lavori tra 40mila e 150mila euro e i servizi e le forniture tra 40mila euro e le soglie UE (221mila euro).

L’art. 2 del Decreto Sblocca cantieri, nel sostituire l’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipa i contenuti della riforma prevista dal recente D.Lgs. n. 14 del 2019, cd. codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore nell’agosto 2020.

Rispetto alla formulazione previgente dell’art. 110, e anticipando quanto previsto dall’art. 372 del Codice della crisi d’impresa, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, si prevede:

- la conferma, salvo piccole variazioni terminologiche, dei primi due commi dell’art. 110 e dunque che le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, hanno l’obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all’originaria procedura di gara, seguendo la relativa graduatoria (c.d. scorrimento delle graduatoria), al fine di stipulare un nuovo negozio di affidamento alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;

- la conferma, che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’attività imprenditoriale dal giudice delegato, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita;

- la possibilità per l’impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità di partecipare alle gare;

- l’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti ad una impresa in concordato ad una sorta di avvalimento rinforzato (avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida). La novità consiste nell’eliminazione delle parole “sentito il giudice delegato”: conseguentemente, la previsione di avvalimento rinforzato sembra rimessa alla sola decisione dell’ANAC. La nuova formulazione, inoltre, sopprime il riferimento all’irregolarità nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e nei versamenti previdenziali ed assistenziali.

L’approvazione del decreto sblocca-cantieri porta con sé la cancellazione della contestatissima norma contenuta nel testo iniziale del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, che introduceva la possibilità di escludere le imprese dalle gare d’appalto sulla base di irregolarità fiscali e contributive non accertate in via definitiva.

La norma, dopo le accese proteste delle imprese che hanno evidenziato l’eccessiva discrezionalità della disposizione, è stata cancellata e non è più presente nel testo approvato al Senato.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/appalti/quotidiano/2019/06/06/sblocca-cantieri-novita-imprese-partecipano-appalti

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