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Valute virtuali e antiriciclaggio: la guida per individuare le operazioni sospette

L’UI, l’Unità di Informazione Finanziaria, ha pubblicato nuove linee guida contro il rischio di riciclaggio, che gli intermediari finanziari e gli operatori di gioco devono seguire per rilevare eventuali operazioni sospette in caso di utilizzo anomalo di valute virtuali. L’UIF ha individuato alcuni profili comportamentali a rischio. E’ il caso, per esempio, della costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di virtual asset. Inoltre, le criptovalute possono essere utilizzate per realizzare operazioni speculative, immobiliari o societarie. Come individuare la rischiosità di un’operazione?

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato in data 28 maggio 2019 nuove indicazioni sull’utilizzo anomalo di valute virtuali allo scopo di migliorare il presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le indicazioni approfondiscono la Comunicazione 30 gennaio 2015 della stessa UIF relativa ai rischi di riciclaggio legati alle criptovalute e integrano le istruzioni rivolte agli intermediari finanziari e agli operatori di gioco per la compilazione delle operazioni sospette, ponendo l’accento sulla necessità di monitorare attentamente le attività in cui interviene l’utilizzo di valute virtuali.

Le valute virtuali sono da tempo sotto la lente degli organi di controllo poiché il loro utilizzo si presta facilmente ad operazioni opache e c’è il rischio di finanziamento tramite queste delle attività illecite. Secondo un recente intervento del direttore dell’UIF, è inoltre un fatto conclamato che la criminalità organizzata faccia uso delle valute virtuali per reinserire proventi illeciti nell’economia regolare.

L’approfondimento pubblicato dall’UIF prende le mosse dall’esperienza maturata nel gestire le segnalazioni di operazioni sospette pervenute di recente e collegate all’utilizzo di valute virtuali (secondo dati UIF nel 2017 circa 200 segnalazioni riguardavano l’utilizzo di virtual asset), e che per requisiti oggettivi e/o soggettivi presentano elementi di omogeneità tali da costituire fonte di sospetto.

Si analizzano di seguito nel dettaglio le indicazioni fornite e i requisiti oggettivi e soggettivi che possono motivare il sospetto di riciclaggio attraverso l’utilizzo di criptovalute.

La disciplina antiriciclaggio è in continua evoluzione e deve far fronte ad un contesto in continua mutazione. In Italia l’ambito normativo è quello inquadrato dalla D.Lgs. n. 231/2007, poi modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. È peraltro in fase di recepimento la V direttiva Antiriciclaggio (direttiva (UE) 2018/843) che per la prima volta contempla tra i soggetti obbligati al monitoraggio “i servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto di propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”

È evidente come, nonostante la forte attenzione al tema, la disciplina europea e nazionale non riescano a stare al passo con le novità e si renda necessario il supporto dell’UIF per colmare il gap temporale, consentendo un più rapida individuazione dei casi a rischio.

L’UIF ha individuato alcuni profili comportamentali a rischio tratti dall’esperienza pregressa nell’analisi delle segnalazioni.

Nello specifico, dal punto di vista oggettivo, si pone particolare attenzione alle ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di Virtual asset. In particolare, le figure di collettori che operano una raccolta di fondi da una pluralità di soggetti, mediante:

- ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od online, anche da diverse zone del territorio nazionale;

- accrediti di bonifici, anche esteri;

- ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante.

In questi casi è necessario valutare se l’attività di raccolta possa essere messa in relazione con fondi di provenienza illecita e se è connessa con fenomeni criminali caratterizzati dall’utilizzo di tecnologie informatiche quali phishing o ransomware, con truffe realizzate attraverso siti internet o clonazione di carte di credito, ovvero al sospetto di reimpiego di fondi derivanti da attività commerciali non dichiarate, spesso svolte online. Rilevano, altresì, gli acquisti di F con fondi che potrebbero derivare da frodi, distrazioni di fondi o schemi piramidali.

Le criptovalute possono essere utilizzate per realizzare operazioni speculative, immobiliari o societarie, rendendo opache le transazioni. In questi casi occorre prestare particolare attenzione, valutando se l’utilizzo delle valute virtuali abbia il solo scopo di aumentare l’opacità dell’operazione e se la stessa appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto.

Entrando nell’ambito soggettivo è necessario valutare tra le altre cose i seguenti elementi di rischio:

- collegamenti, diretti o indiretti, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;

- soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione anche dell’elevato grado di infiltrazione criminale;

- soggetti operanti in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree;

- strutture proprietarie artificiosamente complesse od opache volte a rendere difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo;

- soci e/o esponenti apparentemente privi delle competenze tecniche che tipicamente il settore richiede.

Lo schema evidenziato dal documento, come rimarcato dalla stessa UIF, è meramente esemplificativo, non escludendo l’esistenza di fattispecie non ancora contemplate. Pertanto, la circostanza che un comportamento oggetto di indagine non sia riconducibile ad uno schema qui indicato, non esonera di per sé dall’obbligo di segnalazione.

Vanno invece valutati con estrema attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operazioni connesse all’utilizzo di valute virtuali che siano fonte di potenziale sospetto.

La cultura dell’antiriciclaggio si sta sviluppando gradualmente e l’attenzione è alta in tutti gli ambiti. Sempre più soggetti (dagli intermediari finanziari ai fornitori di servizi informatici) sono ormai coinvolti nella creazione di una rete di controllo che scovi eventuali situazioni a rischio e funga da deterrente per attività future.

Allo stesso tempo, tuttavia, il controllo antiriciclaggio non dovrebbe trasformarsi in un mero compito amministrativo, da svolgere per evitare di assumersi responsabilità. Per chiarire, è frequente nell’ambito delle segnalazioni di operazioni sospette, che queste vengano effettuate in via cautelativa, anche senza concreti motivi di sospetto, per la semplice presenza di anomalie.

È un comportamento, questo, che appesantisce il lavoro di controllo e rende più difficile l’individuazione dei casi di effettivo rischio di riciclaggio.

Il caso delle criptovalute è abbastanza emblematico. Secondo l’UIF, ci sono casi in cui chi segnala sembra mosso soltanto dall’intrinseca opacità dello strumento, anche senza connessioni con attività a rischio. Ed in mancanza di linee guida chiare è ragionevole che il responsabile della supervisione nel dubbio preferisca effettuare una segnalazione per evitare di essere inadempiente, piuttosto che procedere ad una valutazione accurata del caso specifico.

Per tale motivo, così come le linee guida antiriciclaggio, il “vademecum” in parola può rappresentare un’utile guida per la valutazione delle operazioni in cui sono coinvolte valute virtuali, evitando un inutile caccia alle streghe ed individuando al contempo i casi degni di attenzione.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2019/06/08/valute-virtuali-antiriciclaggio-guida-individuare-operazioni-sospette

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