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Lavoro nero e irregolare: cambio di rotta dell’INL sui verbali di accertamento

La legge di Bilancio 2019 ha inasprito le sanzioni per i datori di lavoro che violano le disposizioni in materia di lavoro nero, somministrazione, distacco transnazionale, orario di lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E con le circolari n. 1 e n. 4 del 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sancito un nuovo indirizzo interpretativo in materia di verbali ispettivi di accertamento, ribaltando l’impianto esistente e l’orientamento decennale di prassi. Massimo Brisciani ne parlerà al Festival del lavoro 2019, nel corso del workshop di Wolters Kluwer “Lavoro nero e irregolare: incremento delle sanzioni per i datori di lavoro”, che si terrà venerdì 21 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Per intensificare l’azione di contrasto al lavoro nero e irregolare, la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha disposto un significativo incremento delle sanzioni applicabili alle aziende per le violazioni in materia di lavoro e sicurezza.

Al nuovo apparato sanzionatorio, applicabile alle condotte realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, si affiancano nell’azione di contrasto i recenti indirizzi interpretativi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, a legislazione invariata, modificano sensibilmente l’efficacia c.d. preclusiva del verbale di accertamento.

Di recente, infine, anche la magistratura ha fornito le prime pronunce in applicazione della legge sullo sfruttamento della manodopera, più note come legge sul caporalato.

L’inasprimento del regime sanzionatorio operato dalla legge di Bilancio 2019 riguarda gli importi dovuti dai datori di lavoro per violazioni di disposizioni in materia di:

- lavoro nero;

- somministrazione e distacco;

- distacco transnazionale;

- orario di lavoro (durata massima, ferie e riposi);

- tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le maggiorazioni degli importi sanzionatori, fissate dalla legge di Bilancio nella misura del 20% e del 10% per violazione del T.U. sicurezza, sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le circolari n. 1 e n. 4 del 2019, sancisce il nuovo indirizzo interpretativo in materia di verbali ispettivi di accertamento, ribaltando l’impianto che si era formato sulla base del D.Lgs. 124/2004 e l’orientamento decennale di prassi.

L’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, nel disciplinare alcuni elementi dell’attività di verifica e i poteri degli ispettori, stabilisce che le contestazioni delle violazioni amministrative devono essere contenute in un unico verbale di accertamento. Tale verbale, nell’ottica del legislatore, avrebbe dovuto realizzare l’obiettivo di estendere anche all’ambito amministrativo il principio del ne bis in idem e quindi di offrire al datore di lavoro ispezionato la garanzia della conclusione delle attività ispettive e la certezza che rispetto ad un dato fatto e ad un preciso periodo storico la propria situazione giuridico-amministrativa non fosse più suscettibile di ulteriori attività di accertamento e di ripresa contributiva e sanzionatoria.

La prassi che l’Ispettorato promuove oggi, invece, con un evidente cambio di rotta, circoscrive l’unicità del verbale di accertamento alla materia delle sanzioni amministrative disciplinate dalla L. 689/81, con esclusione quindi delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa.

In particolare, con la prima circolare n. 1/2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro ammette che gli accertamenti condotti dai singoli funzionari degli Enti abbiano ad oggetto solamente le materie di loro competenza e che pertanto, da detti accertamenti, possono derivare distinti verbali.

Questa circostanza, tuttavia, deve poggiare, secondo l’Ispettorato, su una coerente ed univoca ricostruzione dei fatti oggetto dell’accertamento, specie riguardo a quelli su cui si fondano eventuali contestazioni di illeciti amministrativi. Una ricostruzione contraddittoria dei fatti posti alla base dell’accertamento, pertanto, costituisce motivo di impugnazione del provvedimento.

Con la successiva circolare n. 4/2019, l’Ispettorato ridimensiona inoltre l’efficacia preclusiva dei verbali di accertamento rispetto a ulteriori verifiche riguardanti i periodi accertati.

L’art. 3, comma 20 della L. n. 335/1995, nell’ottica di promuovere l’estensione del ne bis in idem alla materia amministrativa, afferma la regola per cui le attività ispettive debitamente verbalizzate hanno efficacia preclusiva rispetto ad ulteriori accertamenti con riferimento ai documenti analizzati.

Sul punto, con un ulteriore cambio di rotta, l’Ispettorato stabilisce che l’efficacia preclusiva degli accertamenti non opera in caso di violazioni compiute in materie diverse da quelle previdenziali ed assicurative. Con riferimento al perimetro della verifica, l’esame di una sola parte del Libro Unico del Lavoro, ad esempio, e la sua mera citazione nel verbale comporterebbe l’impossibilità per il futuro di ulteriori accertamenti aventi ad oggetto l’intero documento e il periodo precedente la verifica. Tuttavia, in ragione della nuova prassi instaurata dall’INL, tale preclusione non opera nel caso in cui gli stessi ispettori, nel contestare violazioni e irregolarità, indichino quale parte del LUL è stata presa in considerazione e quale periodo storico è stato interessato dalle verifiche. In tal caso, il principio del ne bis in idem ha valenza limitata alla sola parte del documento esaminata.

La pluralità dei verbali che originano dal medesimo accertamento determina inoltre importanti difficoltà sull’individuazione del dies a quo dei 90 giorni per la contestazione e notificazione degli illeciti.

Il verbale unico, nell’interpretazione fino ad ora seguita, consentiva di valutare la tempestività della notifica in relazione ad un solo dies a quo, corrispondente al momento di condivisione tra gli ispettori delle risultanze dell’accertamento, in vista della redazione e trasmissione al trasgressore di un unico documento, composto da diverse sezioni. Ora, il frazionamento delle pretese in più verbali consente all’ispettore di ciascun ente di completare la “valutazione” dei dati raccolti in un momento diverso rispetto ai colleghi degli altri enti, procedendo ad autonoma notificazione.

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Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/06/12/lavoro-nero-irregolare-cambio-rotta-inl-verbali-accertamento

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