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Apprendistato professionalizzante: tutti gli step da seguire per non essere sanzionati

L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro che offre ai giovani fra i 18 anni e 29 anni e 364 giorni l’opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro e conseguire una qualifica professionale. Possono stipularli i datori di lavoro di qualsiasi settore. Un elemento determinante è rappresentato dalla formazione dell’apprendista, definita in piani formativi individuali spesso non redatti secondo le norme. Cosa devono fare i datori di lavoro per evitare di incorrere in sanzioni? Fabio Chiaromonte ne parlerà al Festival del lavoro 2019, nel corso del workshop di Wolters Kluwer “La riscoperta dell’apprendistato: tra incentivo e formazione”, che si terrà giovedì 20 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

L’istituto dell’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, caratterizzato da un percorso formativo ben definito dai piani formativi individuali spesso sottovalutati, redatti superficialmente, nei peggiori casi, non rispettati. Il rischio? L’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative e la conversione automatica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Cosa devono fare i datori di lavoro? Come evitare di incorrere in sanzioni? Di seguito le linee guida.

Tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore sia pubblico che privato.

Giovani di età compresa fra i 18 anni (17 in caso di un titolo professionale conseguito) e 29 anni e 364 giorni.

La verifica preliminare del numero di apprendisti da assumere è una delle fasi obbligatorie che un datore di lavoro, direttamente o per mezzo del proprio Consulente del lavoro, dovrebbe sempre considerare. Spesso si incorre in violazioni per situazioni che, se valutate per tempo, permetterebbero di adottare soluzioni alternative, evitando di ritrovarsi nella posizione passibile di sanzione.

Quanti apprendisti si possono quindi assumere? Per le aziende con meno di 10 lavoratori è prevista l’assunzione di un numero di apprendisti pari al numero di lavoratori qualificati o specializzati con, quindi, un rapporto di 1 a 1, mentre per tutte le altre aziende, un massimo pari a 3 apprendisti ogni 2 qualificati (escluso le imprese artigiane per le quali si applicano i limiti previsti dall’art. 4 della L. 443/1985).

Altro aspetto da considerare è la quota prevista pari al 20% dei contratti di apprendistato stabilizzati a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali del lavoro siglati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le sole aziende che occupano almeno 50 dipendenti).

Il mancato rispetto del requisito di stabilizzazione determina il disconoscimento dei rapporti di apprendistato avviati successivamente al superamento del limite stesso.

Cosa fare nel caso in cui si sia in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’apprendistato?

1. Accertarsi che il giovane da assumere non abbia precedentemente avviato un percorso formativo valido ed idoneo alla qualifica da conseguire per una corretta determinazione del periodo formativo e redazione del relativo Piano Individuale (al netto delle ore, dell’iter già espletato);

2. Nominare un Tutor e/o referente aziendale;

3.Provvedere alla trasmissione della comunicazione obbligatoria Unilav entro il giorno precedente all’assunzione;

4. Procedere con la redazione del contratto individuale del lavoro in forma scritta contente:

-Dati del datore di lavoro

- Dati dell’apprendista

- Decorrenza e termine del periodo formativo (n.b. Al termine del periodo formativo si consiglia di inserire, nel caso in cui se ne voglia prevedere la possibilità, l’espressa previsione di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine (punto 4) art. 42 del D.Lgs. 81/2015).

- Qualifica e livello da conseguire al termine del periodo formativo

- Orario di lavoro (Full-time, Part-Time)

- CCNL applicato e relativo inquadramento retributivo previsto

- Eventuale patto di prova

- Numero matricola libro unico

- Indicazione del monte ore di formazione interna ed esterna

- Criteri e modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale

- Piano Formativo Individuale (PFI).

Per espressa previsione del Legislatore con il D.Lgs. 81/2015, anche il PFI dovrà risultare in forma scritta, definito e sottoscritto al momento dell’assunzione (e non più entro 30 giorni dalla stipula del contratto come previsto dal precedente Testo Unico). In che modo predisporre un PFI?

L’apprendistato e la relativa formazione professionalizzante, di base e trasversale è stata oggetto di molteplici interventi legislativi. L’ultimo il Jobs Act specificando ed introducendo diverse novità.

Formazione professionalizzante

Erogata da soggetti in possesso delle capacità ed esperienze professionali (tutor, referenti aziendali) viene demandata esclusivamente agli accordi interconfederali ed ai CCNL siglati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che ne prevedono durata, modalità di erogazione e competenze tecniche, in base al tipo di qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di apprendistato. È sempre, infatti, opportuno documentarsi nelle fasi di sviluppo del PFI in modo da rimanere coerenti con le linee guida sancite delle parti sociali indicando tutte le competenze professionali e le rispettive ore previste.

Formazione di base e trasversale

Demandata alle Regioni attraverso un’offerta formativa pubblica, il più delle volte è fornita esternamente all’azienda (perché prive delle competenze, organizzazione e caratteristiche tecniche) da enti e agenzie formative accreditate in convenzione con i Centri per l’impiego territorialmente competenti. Questa integra la formazione professionalizzante con tutte le competenze basilari che ogni lavoratore dovrebbe conoscere, a prescindere dal settore nel quale presta la propria attività lavorativa in ambito relazionale, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza del lavoro.

Generalmente prevista per un monte pari a 120 ore nel triennio per giovani apprendisti privi di qualsiasi titolo di studio, le parti sociali e le Regioni, posso prevederne la riduzione in:

- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria;

- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di un titolo di laurea.

Definita la modalità formativa nel PFI, al datore di lavoro non rimane che l’obbligo di un abituale aggiornamento e registrazione dell’attività formativa impartita all’apprendista, elemento essenziale del contratto di apprendistato, al fine di documentare e comprovare la genuinità del rapporto (spesso oggetto di contestazione ispettiva volte ad accertarne la nullità del contratto con l’automatica conversione in un rapporto di lavoro subordinato e relativo recupero contributivo delle differenze scaturite da quanto versato con quanto dovuto).

Wolters Kluwer ti aspetta al Festival del Lavoro 2019 al Mi.Co. di Milano il 20, 21 e 22 giugno!Abbiamo organizzato i workshop:- “La riscoperta dell’apprendistato: tra incentivo e formazione” di Giovedì 20 giugno dalle ore 16- “Lavoro nero e irregolare: incremento delle sanzioni per i datori di lavoro” di Venerdì 21 giugno dalle ore 17 Inoltre, puoi prenotare una copia del libro “Contratto a tempo determinato e somministrazione” da ritirare presso lo stand Wolters Kluwer al Festival!Compila il modulo per avere il libro in Regalo!

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/06/15/apprendistato-professionalizzante-step-seguire-non-sanzionati

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