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Dipendenti pubblici: legittimo il pagamento rateale del TFS

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente legittime la posticipazione e la rateizzazione del trattamento di fine servizio ma solo per i dipendenti pubblici che vanno in pensione anzitempo. Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio. L’esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connaturata all’intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all’ambito del lavoro privato, preclude il raffronto che il rimettente prospetta. La Corte segnala l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’ambito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare.

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, questioni di legittimità costituzionale sulla normativa che dispone il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici.

Il giudice a quo muove dal rilievo che "il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro" si configura come retribuzione, seppure differita, e che consente al lavoratore di fare fronte alle "principali necessità di vita" e agli impegni finanziari già assunti. La disciplina in esame, nel prevedere "una corresponsione dilazionata e rateale del trattamento di fine rapporto" per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, contravverrebbe al principio di parità di trattamento. Il trattamento deteriore riservato ai dipendenti pubblici, difatti, non potrebbe rinvenire alcuna ragionevole giustificazione nella specialità del rapporto di lavoro pubblico. La disciplina in esame contrasterebbe con la tutela del diritto del lavoratore di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, idonea "a garantire al lavoratore una utilità congrua rispetto al valore professionale dell’attività prestata". Un pagamento dilazionato comprometterebbe l’adeguatezza stessa della retribuzione.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 159 del 25 giugno 2019, rileva che, per costante giurisprudenza, il lavoro pubblico e il lavoro privato "non possono essere in tutto e per tutto assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in seguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni". Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio. L’esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connaturata all’intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all’ambito del lavoro privato, preclude il raffronto che il rimettente prospetta.

La "particolare gravità della situazione economica e finanziaria del momento" potrebbe giustificare "un intervento temporaneo e mirato sui trattamenti di fine rapporto", applicabile "all’intero comparto pubblico", secondo le coordinate di "un disegno organico improntato a una dimensione programmatica", che si proietta nell’arco pluriennale delle politiche di bilancio. Nondimeno, tale intervento non potrebbe risolversi in una "irragionevole protrazione, in via permanente, della dilazione e scaglionamento" dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio.

Le indennità di fine rapporto sono considerate come "una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo". L’evoluzione normativa ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell’ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall’art. 2120 del codice civile. Tale processo di armonizzazione rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva.

Nel settore pubblico, le indennità in esame presentano una natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto. Esse rappresentano il frutto dell’attività lavorativa prestata e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti "nel caso di decesso del lavoratore in servizio".

La garanzia costituzionale della giusta retribuzione si sostanzia non soltanto nella congruità dell’ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione. È tale tempestività che assicura "al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita".

La disciplina del pagamento rateale e differito delle indennità di fine rapporto riguarda i lavoratori che non hanno raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e che possono essere indotti dal legislatore a ritenere disincentivante il pensionamento anticipato ed interessante la prosecuzione dell’attività lavorativa mediante adeguati incentivi.

La misura restrittiva in esame si colloca in una congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria, che registra un numero cospicuo di pensionamenti in un momento anteriore al raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio. Il regime di pagamento differito, analizzato nel peculiare contesto di riferimento, nelle finalità e nell’insieme delle previsioni che caratterizzano la relativa disciplina, non risulta dunque complessivamente sperequato. L’ulteriore sacrificio imposto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni discende pur sempre da una cessazione anticipata dal servizio e nelle particolarità di tale fattispecie, rinviene la sua ragione giustificatrice.

Alla luce di quanto rilevato la Corte Costituzionale dichiara dunque costituzionalmente legittime la posticipazione e la rateizzazione del trattamento di fine servizio ma solo per i dipendenti pubblici che vanno in pensione anzitempo.

Nelle sue conclusioni inoltre, la Corte segnala al Parlamento "l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’ambito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare".

Corte Costituzionale, sentenza 25/06/2019, n. 159

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2019/06/28/dipendenti-pubblici-legittimo-pagamento-rateale-tfs

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