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Startup innovative identiche: ammessa l’iscrizione nella sezione speciale

Con parere protocollo 170828 del 1° luglio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito all’ammissibilità nella sezione speciale start-up innovative, di due startup aventi identici soci, identica sede, denominazione quasi equivalente. In assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, non può essere evidenziata una violazione, in caso di “condivisione” di elementi soggettivi ed oggettivi. D’altra parte, l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa esclude l’iscrizione dell’una rispetto all’altra.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere alla CCIAA di Parma, protocollo 170828 del 1° luglio 2019 fornisce chiarimenti in merito all’ammissibilità nella sezione speciale start-up innovative, di due startup aventi identici soci, identica sede, denominazione quasi equivalente.

In particolare, entrambe le società, singolarmente, presentavano i requisiti, soggettivi e oggettivi, per l’iscrizione in sezione speciale ma, sulla base di una verifica generalizzata, intervenuta dopo la seconda iscrizione, la CCIAA di Parma ha constatato che le società presentavano, oltre ad una denominazione evidentemente similare, le seguenti caratteristiche:

- sede legale presso lo stesso indirizzo;

- identico oggetto sociale;

- attività prevalente denunciata identica;

- presenza nella compagine sociale dell’altra start-up innovativa;

- presenza dello stesso soggetto come componente dell’organo amministrativo.

Il Ministero evidenzia innanzi tutto che, al caso proposto, trova applicazione la disposizione dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che così dispone: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera”.

Ne consegue, che in assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, non può essere evidenziata una violazione, in caso di “condivisione” di elementi soggettivi ed oggettivi.

D’altra parte, l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa esclude l’iscrizione dell’una rispetto all’altra.

Il Ministero ritiene che la CCIAA debba raccogliere maggiori elementi sentendo direttamente le imprese e, una volta acquisiti maggiori elementi, nel caso permangano dubbi, dovrebbe richiedere le autocertificazioni di possesso dei requisiti, in modo da sapere quale indicatore di innovatività è stato fatto valere, eventuali siti internet e presentation deck aziendali.

Ministero dello Sviluppo Economico, parere 01/07/2019, protocollo n. 170828

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/07/04/startup-innovative-identiche-ammessa-iscrizione-sezione-speciale

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