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Amministratori e organi di controllo delle imprese: obblighi, compiti e responsabilità

“I nuovi obblighi, compiti, doveri e responsabilità degli Amministratori e degli Organi di Controllo nelle imprese” vengono affrontati dall’Accademia Romana di Ragioneria nella nota operativa n. 11/2019. La riforma organica della crisi d’impresa ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e controllo delle imprese che permettano di attuare tutte le misure e gli strumenti necessari atti a segnalare lo stato di difficoltà economiche -finanziarie dell’imprese al fine della loro continuità. L’obiettivo è quello della conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa e assicurarne la sopravvivenza, al fine di garantire alla collettività e agli stessi creditori sociali una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

Con la Nota Operativa n. 11/2019 dal titolo “I nuovi obblighi, compiti, doveri e responsabilità degli Amministratori e degli Organi di Controllo nelle imprese”, l’Accademia Romana di Ragioneria espone le novità apportate dalla legge c.d. “Sblocca Cantieri” in tema di nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore nelle S.r.l., e dal decreto recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (C.C.I.I.), in merito ai nuovi adempimenti e responsabilità degli Amministratori e degli Organi di Controllo (Collegio sindacale e Revisori) nelle società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Il tema viene affrontato tenendo conto che il legislatore si è adeguato alla legislazione esistente nei Paesi europei, mirando alla conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa e assicurandone la sopravvivenza, al fine di garantire alla collettività e agli stessi creditori sociali una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

Alla luce di questa visione a carico degli amministratori vi sono nuovi compiti e nuove responsabilità anche nei confronti dei soci e dei creditori sociali, obbligandoli a ricercare procedure necessarie atte ad ottenere e risolvere tempestivamente la crisi d’impresa.

Le nuove disposizioni del Decreto “Sblocca Cantieri”, prevedono l’obbligatorietà della nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore nella S.r.l.. In particolare, a partire dal 18 giugno 2019, la nomina è obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi, ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

- Attivo patrimoniale: euro 4.000.000;

- Ricavi: euro 4.000.000;

- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: venti unità.

La nomina del Collegio Sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.

Nell’ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per la nomina obbligatoria dell’Organo di Controllo, lo statuto può prevedere, da parte dei soci, la nomina volontaria di un Sindaco unico o di un Collegio Sindacale e definirne liberamente compiti e poteri

In base alla nuova normativa, gli Amministratori delle società devono valutare costantemente lo stato di salute dell’impresa e, quindi, di verificare periodicamente:

- se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato;

- se sussiste l’equilibrio economico - finanziario;

- e quale sia il prevedibile andamento della gestione (continuità aziendale).

L’assetto organizzativo si ritiene adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale.

Gli amministratori non sono più gli unici soggetti coinvolti nella predisposizione e nel corretto funzionamento di un adeguato sistema organizzativo d’impresa. La normativa sulla crisi d’impresa è intervenuta anche sui compiti e doveri dell’Organo di Controllo o del Revisore con l’obiettivo di far emergere precocemente i segnali della crisi. In particolare l’Organo di Controllo avrà il compito di valutare periodicamente:

- la chiara definizione delle deleghe o dei poteri per ciascuna funzione (anche tramite controllo delle informazioni al Registro delle Imprese);

- la separazione e contrapposizione nei compiti e nelle funzioni;

- le attività poste in essere da parte di ogni responsabile al fine di verificare il lavoro svolto dai collaboratori.

E’ stato disposto a carico dei Sindaci e Revisori l’obbligo di intercettare precocemente i segnali di crisi d’impresa ed adottare provvedimenti immediati e tempestivi per il riequilibrio aziendale, prevedendo, a loro carico, il dovere di segnalazione all’Organo di Amministrazione dell’esistenza di fondati indizi di crisi, rappresentati dagli indicatori finanziari, economici e patrimoniali che saranno elaborati, con cadenza almeno triennale, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nel dettaglio, in caso di fondati indizi della crisi, i Sindaci e Revisori sono obbligati a:

- procedere alla comunicazione all’Organo Amministrativo, a mezzo di posta elettronica certificata o comunque con mezzi idonei che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, fissando una data non superiore a trenta giorni entro il quale lo stesso, anche a mezzo di un delegato, dovrà riferire le motivazioni in merito alla eventuale fondatezza dell’indizio della crisi posto a base della segnalazione in merito alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese o da intraprendere;

- in caso di omessa e inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei sessanta giorni successivi, delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l’Organo di Controllo dovrà informare, senza indugio, l’Organismo di Composizione Crisi d’Impresa (O.C.R.I.) istituito presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, al fine di attivare la procedura d’allerta, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.

La responsabilità degli Amministratori verso la società, si configura quale responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, che grava in solido su tutti gli Amministratori, ma è sempre responsabilità per fatto personale in quanto non si estende agli Amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a conoscenza che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso.

Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza viene precisato che se una società a responsabilità limitata entra in stato di crisi e l’amministratore non aveva predisposto nella società gli strumenti indicati dalla legge per prevenirla, ne risponde personalmente sia civilisticamente che penalmente.

Sono stati inoltre introdotti i criteri per la determinazione del danno risarcibile da parte degli amministratori con riferimento all’azione sociale di responsabilità e all’azione dei creditori sociali.

Gli amministratori accorti dovranno provvedere ad adeguare l'organizzazione della propria impresa, assicurando la messa in atto di protocolli aziendali al fine di eliminare o comunque ridurre le possibili conseguenze in termini di responsabilità connesse al loro operato.

Quando l’impresa si trova nella condizione di difficoltà finanziarie ed economica tanto da non essere in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, gli Amministratori devono valutare la sussistenza della crisi alla luce di indicatori di sostenibilità della massa debitoria almeno per i successivi sei mesi e nella prospettiva della continuità aziendale.

Come anticipato, il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha attribuito agli Organi di Controllo societari, al Revisore e alla società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, un duplice adempimento:

- valutare costantemente che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, che sussista l’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento di gestione;

- segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi assunte della crisi.

Pertanto, laddove le segnalazioni effettuate non risultano adeguatamente affrontate e risolte, l’Organo di Controllo dovrà procedere ai sensi di legge, al fine di evitare proprie responsabilità.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/organi-societari/quotidiano/2019/07/09/amministratori-organi-controllo-imprese-obblighi-compiti-responsabilita

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