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Reddito di cittadinanza e incentivi alle imprese: le regole da rispettare

Le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza possono fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, quota azienda e dipendente, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL. Il datore di lavoro per ottenere l’applicazione della decontribuzione deve, però, rispettare determinati obblighi e adempimenti. In particolare, comunicare alla piattaforma digitale dell'ANPAL i posti vacanti che vuole coprire attraverso le assunzioni a tempo indeterminato, effettuare la successiva comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, nonché stipulare un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Inoltre, per la fruizione dell’incentivo il datore di lavoro dovrà realizzare, con l’assunzione, un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti. Quali sono le altre regole da rispettare?

All’interno della normativa che ha disciplinato il reddito di cittadinanza è presente una disposizione che prevede una agevolazione in caso di assunzione di soggetti beneficiari proprio del reddito di cittadinanza.

Infatti, l’operazione del Governo è stata proprio quella di fornire, da una parte, una misura assistenziale alle persone in condizione di forte bisogno e, dall’altra, creare una modalità di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di questi soggetti, invogliando le aziende ad assumerli attraverso l’erogazione di incentivi.

Si tratta dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, con la l. n. 26/2019), che riconosce una agevolazione, di natura contributiva, al datore di lavoro privato che assume un beneficiario del reddito di cittadinanza con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

L’agevolazione contributiva non è prevista solo in capo al datore di lavoro ma anche al lavoratore stesso. Ma vediamo quali sono tutte le caratteristiche di questa nuova forma agevolativa, messa in atto dal legislatore per ridurre la disoccupazione nel nostro Paese.

Al datore di lavoro privato che comunica le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dell'ANPAL e, successivamente, su tali posizioni assume un beneficiario del RdC a tempo pieno e indeterminato spetta un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (quota azienda e dipendente), con esclusione dei premi e contributi INAIL, con le seguenti regole:

a. per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario (il periodo non potrà essere inferiore a 5 mensilità);

b. nel limite di importo mensile di RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione (massimo 780 euro);

c. nel limite dei contributi previdenziali mensili;

In caso di rinnovo (ai sensi dell’art. 3, co. 6) l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Inoltre, se il rapporto cessa, per dimissioni del lavoratore, prima della fruizione completa dell’incentivo, cessa anche l’agevolazione.

Dal tenore letterale della disposizione, sembrerebbe che l’agevolazione sia anche in capo al lavoratore, in considerazione del fatto che la norma stabilisce che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguardi anche la quota del dipendente. Ciò comporterebbe, a parità di livello, una retribuzione più alta per l’ex beneficiario di RdC rispetto agli altri dipendenti.

Vediamo quali sono gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare per vedersi applicare la suddetta decontribuzione.

In primis, l’azienda deve comunicare alla piattaforma digitale dell'ANPAL i posti vacanti che vuole coprire attraverso delle assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta della Piattaforma Unica di servizi delle politiche attive (PLUS). È una banca dati sulla quale l’ANPAL andrà a sviluppare proprio l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Su una delle posizioni vacanti, comunicate nella piattaforma digitale dell'ANPAL, l’azienda procede all’assunzione con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso soggetti accreditati a svolgere le Politiche Attive (es. Agenzie per il lavoro), ai sensi dell’art. 12 del D.L.gs n. 150/2015.

La tipologia contrattuale utilizzabile può essere anche quella dell’apprendistato. Sono espressamente esclusi, per quanto a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro domestico o il contratto intermittente. Quest’ultimo in particolare, in quanto il legislatore non riconosce, in esso, una stabilità del rapporto di lavoro.

È appena il caso di sottolineare che l’eventuale assunzione di un beneficiario del reddito di cittadinanza senza la comunicazione alla piattaforma digitale, comporterà la mancata erogazione dell’incentivo.

Il terzo passaggio, indispensabile per la fruizione dell’incentivo, è l’adempimento comunicativo obbligatorio al Centro per l’Impiego (Unilav). L’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria telematica (COT) di assunzione comporterà la perdita dell’incentivo tra la data di stipula del rapporto di lavoro e quella di effettivo invio della suddetta comunicazione.

L’ultimo passaggio, di per se non obbligatorio essendo rimesso alla valutazione della necessità, è la stipula di un Patto di formazione. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione, può stipulare, presso il Centro per I’Impiego, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

La fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni.

Incremento occupazionale netto

L’esonero spetta a condizione che il datore di lavoro realizzi, con l’assunzione, un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti. Il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Sono esclusi dal computo i lavoratori che, nel periodo di riferimento, abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:

a) dimissioni volontarie,

b) invalidità,

c) pensionamento per raggiunti limiti d'età,

d) riduzione volontaria dell'orario di lavoro,

e) licenziamento per giusta causa.

L’incremento dovrà essere valutato con riferimento ai soli lavoratori a tempo indeterminato e il calcolo viene effettuato in termini di U.L.A. (Unità Lavoro Annuo). La modalità di utilizzo dei soli contratti a tempo indeterminato, come base di calcolo per la verifica dell’incremento occasionale, è una indicazione nuova, in quanto la normativa europea ha sempre considerato, nel mese di osservazione, anche i contratti a tempo determinato attivi.

Il computo va effettuato tenendo presente l’impresa nel suo complesso e non l’unità produttiva interessata.

In caso di “impresa unica” (aziende correlate tra di loro attraverso un controllo o un collegamento) il calcolo va effettuato unitariamente.

Per i datori di lavoro che iniziano l’attività in corso d’anno ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato avrà natura incrementale.

Il beneficio non spetta per i mesi per i quali l’incremento non è realizzato e riprende a spettare per i mesi per i quali l’incremento occupazionale si ripristina a seguito di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Rispetto del “de minimis”

L’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del “de minimis”. Dovranno essere, quindi, rispettati i massimali previsti dalla normativa:

- per la generalità delle imprese: 200.000 euro nel triennio,

- per il settore del trasporto su strada: 100.000 euro,

- per il settore agricolo: 15.000 euro.

Ricordo che il massimale si riferisce al totale delle agevolazioni ottenute in 3 esercizi finanziari e che il rispetto del limite è controllato dall’Inps attraverso il Registro sugli aiuti di Stato (MISE).

Per il calcolo del “de minimis”, una pluralità di aziende è considerata “impresa unica” quando:

- un’impresa possiede la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di altra impresa;

- un’impresa ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, degli organi di direzione e di sorveglianza di altra azienda;

- un’impresa esercita una influenza dominante verso un’altra azienda;

- un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, con accordi sottoscritti, la maggioranza dei diritti di voto.

Rispetto della quota di riserva di disabili

L’agevolazione non spetta nel caso in cui l’azienda non sia in regola con gli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili – “quota di riserva” (articolo 3, della legge n. 68/1999), fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto al collocamento obbligatorio presso il Centro per l’Impiego.

La norma istitutiva dell’agevolazione, e qui commentata, richiama il rispetto dei principi contenuti nell’articolo 31, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Inoltre, la norma richiede la presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

− possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva)

− rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi (anche di secondo livello)

Perché sia applicabile il nuovo incentivo, dobbiamo attendere l’emissione di una circolare INPS con le modalità di avvio dell’incentivo e le specifiche con il relativo codice di autorizzazione, da inserire nell’Uniemens.

In alcuni specifici casi l’agevolazione contributiva non è possibile. Queste le casistiche previste dal legislatore.

Obbligo preesistente

L’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Diritto di precedenza

L’incentivo non spetta se l’assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato (ex art. 15, comma 6, legge n. 264/1949) o cessato da un rapporto a termine (ex art. 24, D.L.vo n. 81/2015).

Licenziamento pregresso

In caso di assunzione di lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Nessuna perdita dell’agevolazione in caso di dimissioni o risoluzione consensuale.

Sospensioni

L’incentivo non spetta se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale. L’assunzione è ammessa solo se finalizzata all'assunzione di un lavoratore inquadrato in un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva.

L’ex beneficiario di RdC non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all'assunzione. In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità (art. 116, c. 8, lett. a), l. n. 388/2000).

Il divieto non sussiste in caso di:

- licenziamento per giusta causa;

- licenziamento per giustificato motivo.

Su questo secondo punto, il legislatore è stato alquanto generico, infatti all’interno della dizione “giustificato motivo” rientrano sia il “giustificato motivo oggettivo” (motivo organizzativo, produttivo o economico in capo all’azienda) che il “giustificato motivo soggettivo” (motivo in capo al lavoratore). Visto il tenore letterale della norma, ritengo che il legislatore abbia voluto comprendere quest’ultimo tra i licenziamenti esclusi dal divieto suindicato.

Computo

Il lavoratore (ex beneficiario RdC) rientra nel computo per l’applicazione dei vari istituti di legge previsti (es. quota di riserva per disabili, rapporti a TD).

Cumulo

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo Occupazione Sviluppo SUD (articolo 8 - decreto ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019): ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel caso in cui il datore abbia esaurito gli sgravi contributivi in forza dell’incentivo SUD (perché ha raggiunto il tetto massimo), l’agevolazione sarà “fruita” sotto forma di credito di imposta.

In questo caso bisognerà aspettare un D.M. Lavoro-Economia (previsto entro il 30 marzo 2019) che dovrà stabilite le modalità di accesso al predetto credito d’imposta.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/07/11/reddito-cittadinanza-incentivi-imprese-regole-rispettare

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