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Proroga Cig in deroga: gestione autorizzazioni e prestazioni

L’INPS, con la circolare n. 101 del 2019, fornisce le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga autorizzabili come proroga in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi della Legge di bilancio 2018. Nel documento di prassi vengono specificate le modalità di verifica e autorizzazione dei trattamenti.

Con la circolare n. 101 del 12 luglio 2019, l’INPS interviene riguardo la possibilità di autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga per un periodo massimo di 12 mesi. L’autorizzazione viene rilasciata dalle Regioni e Province autonome, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.

I trattamenti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi, sottoscritti dalle parti, integrati da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. La Regione e la Provincia autonoma devono dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.

Le Regioni e le Province autonome devono trasmettere i provvedimenti di concessione esclusivamente tramite il sistema “SIP”, riportando, come numero decreto, il numero convenzionale “33419” e, come data, la data convenzionale “01/04/2019”, avvalendosi esclusivamente del c.d. “Flusso B”. E’ necessario inoltre valorizzare il campo denominato “autocertificazione della Regione”, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’articolo 26-ter, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e che preliminarmente è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione, a favore dei lavoratori interessati.

Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di CIG in deroga, dovranno utilizzare il citato numero convenzionale “33419” e, come codice di intervento, il codice “699”.

Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni e dalle Province autonome con il numero convenzionale “33419”, le sedi territoriali INPS devono verificare:

- il rispetto del principio della continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”;

- il rispetto del periodo di concessione, non superiore a dodici mesi per unità produttiva.

INPS, circolare 12/07/2019, n. 101

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/07/13/proroga-cig-deroga-gestione-autorizzazioni-prestazioni

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