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CCNL Sanità 2016-2018: definite le regole per il personale della Sezione Ricerca sanitaria

Aran con Fp Cgil, Fp Cisl, Fpl Uil, Fsi, Fials, Nursind, Nursing Up con Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs, Usae e Cse, nell’incontro dell’11 luglio 2019, hanno definito le regole contrattuali per la Sezione del personale del ruolo ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito del CCNL Sanità 2016-2018, con decorrenza 12 luglio 2019.

Sono state definite, l’11 luglio 2019, le regole contrattuali per la Sezione del personale del ruolo ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito del CCNL Sanità 2016-2018, con decorrenza 12 luglio 2019.

Il CCNL si configura come apposita sezione contrattuale del CCNL 21 maggio 2018 Sanità, per la disciplina specifica di alcuni istituti contrattuali per il personale dipendente degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituito presso tali Istituti dall’art. 1, comma 422, L. n. 205/2017.

Per quanto non regolamentato dal CCNL in oggetto, resta ferma l'applicazione del CCNL 21 maggio 2018 Sanità, ad eccezione dei seguenti istituti, espressamente esclusi:

- Capo II - Incarichi funzionali;

- Artt. 26 e 28 - Ricostituzione del rapporto di lavoro e Servizio di pronta disponibilità;

- Titolo VIII - Trattamento economico.

Sono istituiti 2 nuovi profili nella categoria D, entrambi con 3 posizioni retributive (iniziale, intermedia ed elevata):

- ricercatore sanitario;

- collaboratore professionale di ricerca sanitaria.

La retribuzione è composta dal trattamento economico iniziale, composto dalle voci indicate dall’art. 75, comma 1, lett. a) del CCNL Sanità (e fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di progressione economica), premi correlati alla performance e compenso per lavoro straordinario (collaboratori professionali).

Il trattamento economico (stipendio tabellare ed ex indennità di qualificazione professionale) è pari ai seguenti importi mensili, (calcolati redazionalmente dividendo per 12 i valori annui forniti dal c.c.n.l.), per 13 mensilità:

Profilo/posizione retributivaImporti mensili
Ricercatore sanitario 
- DS62.571,79
- DS32.324,49
- DS2.073,65
Collaboratore professionale 
- D62.332,51
- D32.121,20
- D1.922,87

I premi correlati alla performance sono attribuiti sulla base dei Regolamenti dell’attività conto terzi adottati dagli Istituti in attuazione della l. n. 449/1997, che stabiliscono la quota a favore del personale che ha partecipato al progetto.

Gli istituti definiscono le risorse utilizzabili per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario sulla base delle unità di personale del profilo collaboratori di ricerca sanitaria di cui è pianificata l’assunzione e di un valore standard di lavoro straordinario non superiore a 90 ore annue pro-capite.

L’orario di lavoro dei ricercatori sanitari è di 36 ore settimanali, su 5 o 6 giorni, convenzionalmente stabilito rispettivamente in 7 ore e 12 minuti e 6 ore.

Il limite previsto ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di 48 ore settimanali è elevato da 4 a 6 mesi.

In coerenza con le esigenze delle attività di ricerca, il dipendente può determinare autonomamente il proprio tempo di lavoro nell’ambito dell’orario di servizio e l’orario è rilevato come media del trimestre: al termine del trimestre le ore di servizio in eccesso o in difetto rispetto all’orario di lavoro normale sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruite come riposi compensativi, nel limite annuale di 158 ore (i predetti riposi possono essere fruiti anche come assenze compensative giornaliere).

Sono ammesse fino a 160 ore annue al di fuori dell’orario di lavoro normale per attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie.

La presenza in servizio oltre l’orario di lavoro normale non comporta diritto a recuperi o compensi.

È esclusa l’applicazione dell’art. 27 Orario di lavoro del CCNL 21 maggio 2018.

Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria CCNL 11/07/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/07/16/ccnl-sanita-2016-2018-definite-regole-personale-sezione-ricerca-sanitaria

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