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Malattia durante le ferie: cosa devono fare lavoratore e impresa

Nel caso si ammali durante il periodo feriale, il lavoratore può domandare all’azienda la conversione dell’assenza in malattia e potrà fruire delle ferie residue in un periodo successivo. Il datore di lavoro può chiedere l’esecuzione di una visita di controllo per accertare se l’evento morboso è pregiudizievole al godimento del periodo feriale e può non accettare la conversione qualora lo stato di malattia sia determinato da condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede. Cosa deve fare il dipendente che si trova all’estero?

A tutela del diritto alla salute dei lavoratori dipendenti, la Costituzione riconosce con l’articolo 36 il diritto al godimento di un periodo di ferie annuali retribuite al fine di consentire il recupero delle energie psico-fisiche spese nel corso dell’anno per l’esecuzione dell’attività lavorativa, oltre a soddisfare le esigenze derivanti dalla vita privata, familiare e sociale.

Il lavoratore non vi può rinunziare: qualsiasi atto avente ad oggetto il godimento delle ferie è da ritenersi nullo.

Il dettato costituzionale è stato sviluppato dapprima dall’articolo 2109 del Codice Civile disponendo come “il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo” e in un secondo momento dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003 che ha stabilito tre principi fondamentali:

1. al lavoratore dipendente è riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite pari ad un minimo di quattro settimane, maturate in base ai giorni lavorati in un periodo di dodici mesi generalmente corrispondenti all’anno solare, salvo previsioni di miglior favore della contrattazione collettiva;

2. almeno due delle quattro settimane devono essere effettivamente godute in maniera continuativa durante il periodo di maturazione su richiesta del lavoratore;

3. è fatto divieto di monetizzare il periodo minimo annuale di ferie, salvo alcuni alcune fattispecie nelle quali il periodo feriale non goduto può essere liquidato.

Inoltre, è opportuno ricordare che:

- il periodo di ferie deve essere richiesto dal lavoratore al datore di lavoro, che le può autorizzare tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda;

- il diritto al godimento del periodo di ferie sussiste indipendentemente dall’anzianità di servizio, anche durante il periodo di prova.

Non esiste una definizione normativa di malattia non professionale; tuttavia, dalla dottrina e dalla giurisprudenza si può evincere come essa consista in un’alterazione dello stato di salute fisico e/o mentale del lavoratore tale da renderlo concretamente e temporaneamente incapace al lavoro.

L’evento di malattia, insieme all’infortunio, alla gravidanza e al puerperio, costituisce una causa di sospensione del rapporto di lavoro durante il quale sono garantite (articolo 2110 Codice Civile) tre forme di tutela in favore del lavoratore:

- il riconoscimento della retribuzione o altra forma di prestazione economica nel caso in cui non sia previsto alcun trattamento assistenziale;

- il riconoscimento del periodo di assenza per malattia nell’anzianità di servizio;

- il divieto da parte del datore di procedere al licenziamento a causa della malattia durante il cosiddetto “periodo di comporto”.

Il lavoratore, tuttavia, è tenuto anche ad osservare determinati obblighi al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli in relazione al trattamento economico a cui avrebbe diritto e al rapporto di lavoro:

- obbligo di comunicazione tempestiva dell’assenza dal posto di lavoro;

- obbligo di rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite dalla legge per eventuali visite di controllo (per i lavoratori dipendenti nel settore privato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici);

- divieto di esecuzione di altra attività lavorativa (e non lavorativa) che possa pregiudicare o in qualche modo ritardare la guarigione necessaria al rientro sul posto di lavoro.

A far data dal 1° gennaio 2010 vige l’obbligo della trasmissione telematica del certificato di malattia da parte del medico competente appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o ad esso convenzionato, pertanto il lavoratore non è più tenuto alla consegna cartacea dell’attestato di malattia al datore di lavoro. Tuttavia, egli è tenuto a comunicare il codice di protocollo del certificato telematico a fronte della richiesta dell’azienda.

Il recupero delle energie fisiche e mentali a cui è finalizzato l’istituto delle ferie può essere messo a repentaglio qualora:

a) il lavoratore contragga una malattia non professionale prima del periodo feriale; possono verificarsi le seguenti situazioni:

- nel caso in cui il lavoratore fruisca di ferie programmate, questo è da considerarsi in malattia fino alla guarigione e potrà godere del diritto alle ferie in un successivo momento;

- nel caso in cui il lavoratore guarisca durante il periodo di ferie collettive, egli godrà del periodo feriale rimanente salvo il diritto di recuperare quelle precedentemente non godute a causa dell’insorgere della malattia.

b) il lavoratore si ammali durante le ferie. In tale situazione egli è tenuto alla comunicazione al datore di lavoro dello stato di malattia al fine di convertire l’assenza per ferie in assenza per malattia. Il lavoratore potrà fruire delle ferie rimanenti in un periodo successivo.

A questo proposito, secondo un indirizzo di giurisprudenza prevalente, si ritiene che la decorrenza della malattia si abbia dalla data nella quale il datore di lavoro viene a conoscenza dell’evento morboso.

Ad esempio, ad un lavoratore in ferie dal 10 al 31 agosto che comunica al datore di lavoro il suo stato di malattia il 22 agosto presentando un certificato di visita ambulatoriale datato 16 agosto, l’assenza verrà convertita in ferie a partire dal momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (in questo caso dal 22 agosto).

Si sottolinea infine che al lavoratore in malattia durante il periodo feriale sono riconosciuti i medesimi diritti economici e normativi previsti per gli eventi intervenuti durante l’esercizio dell’attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi di comunicazione, di certificazione dello stato di malattia e di reperibilità nelle fasce orarie prestabilite.

Stabilito come il lavoratore sia tenuto a comunicare in maniera tempestiva l’insorgenza dello stato di malattia al datore di lavoro, è utile verificare quali procedure di certificazione speciali dello stato di malattia devono essere adottate durante il periodo di ferie al fine di ottenere il trattamento economico da parte dell’INPS.

In tale contesto possono definirsi diverse procedure a seconda che il lavoratore si trovi in ferie nello Stato italiano, in uno Stato UE o convenzionato, ovvero nel resto dei Paesi terzi:

Territorio in cui sorge la malattiaProcedura
ItaliaCertificazione ordinaria dello stato di malattia
Paese UEIl lavoratore deve rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. Entro due giorni dal rilascio egli deve: - inviare la certificazione via fax, PEC o e-mail alla sede INPS competente; - trasmettere l’attestato al datore di lavoro. Se il medico del Paese del soggiorno temporaneo non è tenuto a trasmettere il certificato, è necessario rivolgersi all’Istituzione competente del luogo la quale provvede, attraverso un proprio medico, all’accertamento dello stato di malattia, alla elaborazione e trasmissione del certificato all’Istituzione competente italiana.
Paese extra UE con i quali l’Italia o l’UE ha firmato accordi bilaterali o convenzioniIl lavoratore è tenuto a farsi rilasciare la certificazione attestante lo stato di malattia. Non è necessaria la “legalizzazione” (cioè la validazione) del documento purché sia espressamente previsto che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (ovvero dai medici abilitati) ne sia esente.
Paese extra UE con i quali l’Italia o l’UE non ha firmato accordi bilaterali o convenzioniLa corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.

La previsione della conversione delle ferie in malattia quando questa sorga durante il periodo feriale non è assoluta, ma deve essere valutato caso per caso se l’evento morboso possa in concreto ed effettivamente impedire al lavoratore il godimento del periodo di riposo per il recupero delle energie fisiche e mentali.

In questo senso, il datore di lavoro può richiedere l’esecuzione di una visita di controllo per accertare se l’evento morboso è pregiudizievole al godimento del periodo feriale. In caso di esito negativo, la conversione non ha luogo.

Il datore di lavoro può inoltre non riconoscere la conversione qualora lo stato di malattia sia determinato da condotte del lavoratore contrarie ai principi di correttezza e buona fede. In questi casi possono essere anche erogate sanzioni disciplinari verso il proprio lavoratore dipendente.

Si pensi ad esempio al caso di un dipendente che richieda un periodo di ferie all’azienda per svolgere un’altra attività lavorativa; qualora contragga una malattia, il datore di lavoro è legittimato a emanare provvedimenti di tipo disciplinare per comportamenti imprudenti, avendo il lavoratore recato un pregiudizio all’interesse del datore di lavoro a vedere eseguita la prestazione lavorativa.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/07/17/malattia-ferie-devono-lavoratore-impresa

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