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Contratto di espansione: quali procedure seguire per stipularlo

Le aziende con organico superiore alle 1.000 unità possono ricorrere al contratto di espansione, introdotto dal decreto Crescita, in via sperimentale per gli anni 2019 2020, e finalizzato alla riorganizzazione e alla reindustrializzazione dei processi produttivi. Con il contratto di espansione è possibile gestire la riqualificazione professionale dei lavoratori in forza, lo scivolo pensionistico per i dipendenti prossimi alla pensione e l’assunzione di nuove figure professionali a supporto dei programmi di sviluppo tecnologico dell’attività aziendale. Il decreto Crescita prevede un articolato procedimento che le imprese sono tenute a seguire per la stipulazione del contratto con il coinvolgimento dei sindacati e del Ministero del lavoro.

Per le imprese con più di 1.000 dipendenti che intendono attuare processi di riorganizzazione e reindustrializzazione per il progresso e lo sviluppo tecnologico, il decreto Crescita prevede un nuovo strumento normativo: il contratto di espansione.

La novità ha preso corpo durante l’iter di conversione in legge del DL n. 34/2019: il legislatore ha deciso per la completa sostituzione del Titolo III del Decreto Legislativo n. 148/2015, dedicato agli ammortizzatori sociali riformati dal “Jobs Act”, mediante la riscrittura dell’articolo che disciplinava i “contratti di solidarietà espansivi” ed ora relativo al “contratto di espansione”.

Lo strumento abrogato, fatti salvi gli effetti di tutti i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza, era vigente da molto tempo nel nostro ordinamento ma si è sempre contraddistinto per la scarsa diffusione ed utilizzo.

Il nuovo testo dell’articolo 41 introduce il nuovo strumento, definito “sperimentale” in quanto previsto per i soli anni 2019 (peraltro già ampiamente in corso) e 2020, ispirato in qualche misura dallo strumento abrogato anche se caratterizzato da una impostazione notevolmente diversa.

Gli adempimenti necessari per realizzarlo sono plurimi e articolati (al punto di essere qualificato quale contratto di natura gestionale), essendo necessario seguire un particolare procedimento di stipulazione, facendo riferimento alle tipologie di lavoratori coinvolti dalla modifica dei processi aziendali, alla produzione della documentazione da allegare al contratto ai fini della stipula, ed al coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In un ampio contesto di modifica degli assetti e dell’organizzazione d’impresa, la riorganizzazione aziendale può determinare la necessità di introdurre nuove figure professionali dotate degli skills necessari. Il contratto di espansione deve quindi contenere:

- l’indicazione del numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i programmi di riorganizzazione e reindustrializzazione;

- la programmazione, in termini di tempistiche, delle assunzioni;

- la durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compresi i rapporti di lavoro instaurati mediante il contratto di apprendistato professionalizzante.

Il contratto di espansione può prevedere al suo interno l’indicazione dei lavoratori già in forza in favore dei quali l’azienda ha proposto il cosiddetto “scivolo pensionistico”. Nello specifico, l’azienda deve indicare il numero dei lavoratori a cui riconosce, per un periodo massimo di 5 anni e a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro:

- una indennità mensile, comprendente l’indennità NaspI ove spettante, parametrata al trattamento pensionistico lordo, stabilito dall’INPS, che il lavoratore ha maturato al momento della cessazione del rapporto;

- i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, escludendo il periodo coperto da contribuzione figurativa per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

Tale misura è in favore dei dipendenti che, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo consenso esplicito in forma scritta dei lavoratori interessati, si trovino a non più di 5 anni (60 mesi) dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo, ovvero anticipata.

In alternativa, l’azienda dovrà indicare il numero dei lavoratori a cui è riconosciuta tale prestazione economica da parte dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in fase di costituzione.

N.B. Il datore di lavoro è tenuto a depositare telematicamente presso il Ministero del Lavoro gli accordi stipulati e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, pena la loro inefficacia.

Per i lavoratori dipendenti per i quali l’azienda ha verificato l’assenza dell’opportunità di accedere allo scivolo pensionistico, vi è la possibilità in capo all’azienda di ridurre l’orario di lavoro che non può essere superiore, nella media, al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. Se necessario, inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva può raggiungere il 100% nell’arco dell’intero periodo di applicazione del contratto di espansione.

Per realizzare la riduzione di orario l’azienda può richiedere l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.

Relativamente ai lavoratori con orario ridotto, l’impresa è tenuta a indicare all’interno del contratto di espansione:

· la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro;

· il numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria.

Ai fini della stipulazione del contratto di espansione l’impresa è tenuta a redigere un programma di formazione e riqualificazione professionale dell’organico aziendale in forza nel quale devono essere indicati:

· il numero complessivo dei lavoratori interessati;

· il numero di ore di formazione;

· le competenze professionali iniziali e finali;

· i contenuti formativi e le modalità attuative.

Il progetto deve inoltre contenere le misure idonee volte a garantire l’effettiva formazione necessaria a fare conseguire al lavoratore le competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito.

Il progetto è da intendersi assolto qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario ai fini del conseguimento di una diversa professionalità, rispetto a quella a cui è adibito il lavoratore, utilizzando l’opera di quest’ultimo in azienda anche solo per mezzo dell’applicazione pratica, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento.

N.B. Si ricorda, inoltre che è necessario procedere per una fase di consultazione sindacale che coinvolge le RSA/RSU ovvero delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In aggiunta agli adempimenti obbligatori riconosciuti in capo all’impresa, per la stipulazione del contratto di espansione assume una importanza determinante il ruolo svolto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, durante la fase di conclusione dello stesso in sede governativa.

La procedura prevede il raggiungimento di un accordo trilaterale, stipulato dal Ministero del lavoro, dall’impresa richiedente e dal sindacato (associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure dalle RSA o RSU).

In particolare, il Ministero è tenuto a:

· verificare il progetto di formazione e di riqualificazione presentato dall’azienda, nonché il numero delle assunzioni;

· verificare, nel corso della procedura di consultazione, che le misure inserite nel contratto di espansione (riferite ai lavoratori con orario ridotto e ai lavoratori destinatari dello scivolo pensionistico) rispettino i limiti di spesa determinati dall’articolo 41. Qualora non fossero rispettati il Ministero non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici previsti per l’organico già in forza dall’articolo in commento.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/07/18/contratto-espansione-procedure-seguire-stipularlo

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