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Reddito di cittadinanza: come richiedere e gestire lo sgravio per chi assume

Nella circolare n. 104 del 2019, l’INPS specifica requisiti e modalità di richiesta degli incentivi spettanti ai datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza. In particolare, l’Istituto si sofferma sulle istruzioni amministrative per la ricostruzione dell’assetto complessivo, anche con riferimento alle successive assunzioni, e sulle relative condizioni di fruizione.

L ’INPS ha pubblicato la circolare n. 104 del 19 luglio 2019, con cui fornisce le modalità di fruizione degli incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Qualora la successiva assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al citato Patto di formazione, il predetto incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all’Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc.

Il diritto agli incentivi di cui si tratta è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato;

- rispetto dei principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;

- possesso del DURC;

- rispetto normativa sul collocamento dei disabili;

- rispetto disciplina de minimis.

In caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

L’esonero può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro privati che abbiano provveduto a comunicare alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL la disponibilità dei posti vacanti.

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo in oggetto maggiorato delle predette sanzioni civili, anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore, nelle seguenti fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei trentasei mesi successivi all’assunzione:

- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;

- recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;

- recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;

- dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto, che prosegue con il datore di lavoro cessionario.

Diversamente, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’incentivo per l’assunzione di un beneficiario del Rdc non preserva il diritto alla fruizione dell'incentivo, dal momento che in tali fattispecie si verifica la cessazione del rapporto di lavoro agevolato e l’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, ancorché caratterizzato da elementi che sul piano sostanziale prefigurano soluzioni di continuità con il previgente rapporto (preservazione dell’inquadramento contrattuale, riconoscimento della anzianità pregressa, ecc.).

Dall’assunzione del lavoratore consegue l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’avvio dell’attività il reddito previsto (relativo all’anno solare dell’assunzione) che scaturisce dalla stessa.

Il maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, rideterminando conseguentemente l’importo mensile del Rdc. Tale importo costituirà il nuovo tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo.

Una eventuale, successiva nuova assunzione, pertanto, darà luogo ad un nuovo sgravio contributivo nella misura minore tra l’importo del Rdc residuo al momento della nuova assunzione e quello della contribuzione previdenziale e assistenziale.

Portale agevolazioni

Il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’INPS apposita domanda di ammissione all’agevolazione, attraverso il c.d. “Portale Agevolazioni”.

L’Istituto provvede a:

- calcolare l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;

- consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;

- fornire un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione, indicando l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

 

INPS, circolare 19/07/2019, n. 104

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/07/22/reddito-cittadinanza-richiedere-gestire-sgravio-assume

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