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Privacy, dati sensibili: definite le modalità di trattamento nei rapporti di lavoro

Al termine della procedura di revisione l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il provvedimento n. 146 del 2019 in cui individua gli obblighi che dovranno essere rispettati dai soggetti, pubblici e privati, nel trattamento di particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all'etnia, all'orientamento sessuale. Tra questi anche i datori di lavoro, le agenzie per il lavoro e i soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

L'Autorità per la protezione dei dati personali ha adottato il provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati da una serie di soggetti, pubblici e privati, in diversi settori, per poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all'etnia, all'orientamento sessuale.

Il provvedimento si applica alle seguenti categorie di soggetti:

- agenzie per il lavoro e soggetti assimilati ed accreditati;

- persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che svolgono la funzione di datori di lavoro;

- organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro;

- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;

- soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale;

- associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro;

- medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate.

I dati devono essere raccolti, di regola, presso l’interessato e, in tutte le comunicazioni, devono essere utilizzate forme di comunicazione anche elettroniche individualizzate nei confronti di quest’ultimo o di un suo delegato, anche per il tramite di personale autorizzato. I documenti che contengono categorie particolari di dati, ove debbano essere trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa in ragione delle rispettive competenze, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all’interno del testo.

Il documento riporta anche le condizioni specifiche per la raccolta e il trattamento dei dati riferiti ai seguenti soggetti:

- organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose;

- investigatori privati

- soggetti che eseguono il trattamento di dati genetici;

- soggetti che si occupano di ricerca scientifica.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 05/06/2019, n. 146

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2019/07/25/privacy-dati-sensibili-definite-modalita-trattamento-rapporti-lavoro

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