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Edilizia: rinnovato il CCNL per le PMI

Confapi Aniem con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno rinnovato il CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini. L'accordo, che scade il 30 settembre 2020, si applica ai rapporti in corso al 1° settembre 2019 e a quelli instaurati successivamente. Previste due tranche di aumenti retributivi con decorrenza settembre 2019 e settembre 2020. Per le aziende aderenti a Confimi-Anier, che abbiano applicato gli incrementi previsti dagli accordi 28 ottobre 2013 e 10 dicembre 2014, gli aumenti verranno erogati a partire dal 1° settembre 2020.

Con il verbale di accordo 29 luglio 2019 è stato rinnovato il CCNL 12 novembre 2014 per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini. L'accordo, che decorre dal 1° settembre 2019 e scadrà il 30 settembre 2020, si applica ai rapporti in corso al 1° settembre 2019 e a quelli instaurati successivamente.

Per effetto degli incrementi stabiliti con decorrenza settembre 2019 e settembre 2020 i nuovi minimi tabellari mensili risultano i seguenti:

LivelliImporti mensili
 dal 1.9.2019dal 1.9.2020
7Q1.741,961.791,96
71.741,961.791,96
61.567,761.612,46
51.306,481.343,98
41.219,371.254,37
31.132,281.164,78
21.019,051.048,30
1 870,99 895,99

N.B. Si fa presente che per il livello 6 la somma matematica dell’aumento al 1° settembre 2020 è pari a euro 1.612,76 anziché 1.612,46 come indicato dall’accordo. In tabella è stato inserito l’importo fornito dalle parti.

Per le aziende aderenti a Confimi-Anier, che abbiano applicato gli incrementi previsti dagli accordi 28 ottobre 2013 e 10 dicembre 2014, gli aumenti previsti dall'accordo in parola, verranno erogati a partire dal 1° settembre 2020 fino a concorrenza dei minimi di paga base della suesposta tabella al 1° settembre 2020.

Il contributo Casse Edili è stabilito nella misura del 2,85% della massa salari di ciascuna cassa. Fino alla data di effettiva entrata in vigore del Fondo sanitario (Sanedil), lo 0,25% della suddetta percentuale potrà assorbire quanto destinato dalla contrattazione territoriale per le prestazioni socio-sanitarie; dall'avvio del Fondo Sanedil, tale percentuale sarà assorbita dal contributo complessivo dello 0,60% e decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse Edili/Edilcasse.

Gli accordi territoriali disciplineranno la restante quota del 2,25% che decorrerà dal mese di competenza dell'avvio del Fondo sanitario e sarà destinata ai costi di gestione (0,75%), alle ulteriori prestazioni a favore degli operai (0,45%) e al rilancio del contratto di settore mediante premialità a favore delle imprese (1,05%), ivi compreso il rimborso malattia e infortunio.

Per il finanziamento delle attività degli Enti territoriali per la formazione e la sicurezza è previsto un contributo a carico delle imprese fino all'1%, da calcolarsi sugli elementi stabiliti dal CCNL.

Il finanziamento, a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato nella misura complessiva dello 0,4% da destinarsi per il 50% alla funzione formativa e per il restante 50% per la funzione sicurezza.

A decorrere dal 1° ottobre 2019 il contributo mensile da versare al Fondapi pari ad euro 8 (riparametrati su base 100) a carico dell'azienda è incrementato di euro 2 (riparametrati su base 100).

Verbale di accordo 29/07/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/07/31/edilizia-rinnovato-ccnl-pmi

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