• Home
  • News
  • Nautica da diporto: in arrivo il commercial yacht

Nautica da diporto: in arrivo il commercial yacht

Il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera ad uno schema di decreto legislativo che modifica il “correttivo” del Codice della nautica da diporto, nell’intento di rendere più competitivo a livello internazionale il mercato italiano. Il testo, proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevede la possibilità per le unità da diporto commerciali (si arriva sino alle imbarcazioni di 24 metri) di ospitare negozi, boutique per il commercio al dettaglio e chioschi per la vendita di alimenti e bevande. Semplificati, infine, gli adempimenti amministrativi. Contestualmente, è stato approvato al Senato un DDL (n. 1416) che proroga di un anno il termine entro il quale adottare i correttivi (entro il 13 agosto 2020, non più entro il 13 agosto 2019).

Tra i testi discussi dal Consiglio dei Ministri riunitosi l’11 luglio 2019 c’è anche uno schema di decreto legislativo “correttivo” del “correttivo” (D.Lgs. n. 229/2017) del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171/2005).

La bozza, approvata in esame preliminare, è composta da 32 articoli e 1 allegato. La maggior parte delle integrazioni avrebbero a oggetto il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 (quest’ultimo è entrato in vigore il 13 febbraio 2018).

Il provvedimento che dovrà incassare il parere delle competenti Commissioni parlamentari prima di tornare in CdM per l’approvazione definitiva risponde alle istanze avanzate dalle imprese del settore nautico – in particolare, tramite l’associazione Ucina Confindustria Nautica – e mira a completare la riforma del Codice del 2017 in termini di snellimento amministrativo, introducendo talune semplificazioni per le unità commerciali e risolvendo la questione della conduzione dei motori fuoribordo due tempi a iniezione. In via più generale, l’intento di questo nuovo restyling è quello di rendere più competitivo a livello internazionale il sistema italiano della nautica da diporto e dare così un ulteriore supporto alle imprese del settore.

Proprio i vertici Ucina a seguito dell’approvazione preliminare del testo hanno espresso la loro soddisfazione: “È un’occasione troppo importante e, nonostante il poco tempo disponibile, il governo non può mancarla – ha dichiarato il presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, che poco dopo il suo insediamento, aveva incontrato il 25 giugno a Genova il Ministro Toninelli e aveva scritto al premier, Giuseppe Conte. “È stato fatto un grande lavoro con gli uffici tecnici e siamo soddisfatti di ogni sforzo in atto per portarlo a compimento”.

L’associazione confindustriale, in particolare, aveva avanzato le seguenti richieste:

- con riferimento alle dotazioni di sicurezza, la semplificazione di alcune prescrizioni per le unità che navigano in acque Sar italiane e che si dotano di dispositivi di geolocalizzazione;

- relativamente agli adempimenti amministrativi, snellimenti degli adempimenti per le unità da diporto in uso commerciale anche per i natanti;

- con riferimento alle professioni, l’introduzione della distinzione tra la figura dell’istruttore professionale di vela e le attività sportive dilettantistiche;

- per le infrastrutture, il riconoscimento del dry storage come strutture della nautica da diporto.

- la soluzione della questione della guida senza patente di alcuni motori 2 tempi a iniezione diretta, attualmente esclusi.

La bozza di decreto fa rientrare nella nozione di “unità di diporto utilizzata a fini commerciali” anche quelle impiegate “per somministrazione di cibo e di bevande e per attività di commercio al dettaglio”.

Ciò consentirebbe alle unità da diporto – quindi natanti fino a 10 metri o imbarcazioni sotto i 24 metri – di ospitare attività sia di commercio al dettaglio (negozi, spacci e boutique), sia di somministrazione di alimenti e bevande (chioschi, etc.).

Tale nuova categoria si aggiungerebbe alle altre unità di diporto utilizzate “a fini commerciali” previste dall’art. 2 del Codice della nautica – come quelle “oggetto di contratti di locazione e di noleggio” o quelle utilizzate “per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto” – e verrebbe altresì previsto un comma che consentirebbe di mantenere “aperta” la lista rimettendo al regolamento di attuazione del Codice la possibilità di disciplinare “ulteriori fattispecie di utilizzo a fini commerciali delle unità da diporto”. Per le attività elencate direttamente dal Codice (ex art. 2, comma 1, integrato dalla bozza in esame) e quelle disciplinate dal regolamento di attuazione (ex art. 2, comma 1-bis introdotto dalla bozza in esame), laddove “svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo”, si applicherebbe la procedura di presentazione allo STED (Sportello telematico del diportista) da parte dell’esercente della dichiarazione con le caratteristiche dell'unità, del titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, degli estremi della polizza assicurativa Rc e della certificazione di sicurezza in possesso: come prima, una copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello STED, andrebbe mantenuta a bordo.

Dopo aver talune modifiche puntuali alla definizione delle “navi da diporto minori” e “navi da diporto minori storiche” (per limitarne la grandezza massima fino a 600 tonnellate di stazza lorda, tsl), la bozza introduce un nuovo tipo di unità di diporto al quale verrebbero applicate le norme del Codice e cioè il “drone” inteso come “unità da diporto priva di pilota a bordo, a comando remoto”, per il quale serviranno ulteriori norme di dettaglio.

A fini di semplificazione amministrativa, talune modifiche riguardano le “navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche” e che possono essere iscritte nel registro internazionale (art. 15-ter del Codice).

Tra i documenti di navigazione dovrà figurare non più la “licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale” ma più semplicemente la “licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Al regolamento di attuazione del Codice, pertanto, viene rimessa la disciplina non solo del libro unico di bordo ma anche di questa licenza specifica per navi da noleggiare.

Il nuovo art. 43 del Codice della nautica da diporto riconosce la “Lega navale italiana, per la natura e le finalità ad essa attribuite” dall’art. 65 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 “quale centro di istruzione per la nautica” ai sensi dell’art. 49-octies del Codice.

Grazie a una modifica dell’art. 19 del Codice, fermi restando gli altri adempimenti previsti, il costruttore (“cantiere”) che volesse immatricolare un’unità da diporto di propria nuova costruzione iscrivendola nell’ATCN (si pensi al caso in cui non sia riuscito a concludere la vendita della barca), dovrà presentare, al posto del titolo di proprietà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex DPR dicembre 2000, n. 445 con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Lo schema di correttivo provvede a risolvere un problema di ordine pratico aggiungendo all’art. 24, comma 2, del Codice, dopo la locuzione “sostituisce la licenza di navigazione”, le seguenti parole: “anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo”. In questo modo si chiarisce che la “ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo” della licenza di navigazione rilasciata dallo STED sostituisce per (massimo) 20 giorni la licenza di navigazione, mentre vengono disbrigate le pratiche, “anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo”: come a dire, due piccioni con una fava.

Con la sostituzione integrale dell’art. 27 del Codice, si propone di regolamentare insieme “natanti da diporto” e “moto d’acqua”, provvedendo ad escludere entrambi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione (ex art. 23) e del certificato di sicurezza (ex art. 26).

I natanti da diporto, a richiesta dell’interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto (cioè le barche fino a 24 metri).

Le moto d'acqua e le unità similari potranno navigare entro un miglio di distanza dalla costa, mentre le norme quadro nazionali di riferimento dovranno essere adottate con DM Infrastrutture e Trasporti: tale decreto disciplinerà l'utilizzazione dei natanti da diporto, delle moto d’acqua e delle unità similari ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime.

Come chi guida i natanti da diporto anche per moto d’acqua e unità similari utilizzati ai fini commerciali ci sarà l’obbligo della patente nautica.

Per i natanti senza marcatura CE è prevista la possibilità di navigare entro sei miglia di distanza dalla costa, che possono passare a 12 miglia qualora venissero omologati per la navigazione “senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato” (ex DLgs 11 gennaio 2016, n. 5) o autorizzato (ex DLgs 14 giugno 2011, n. 104): in questo dovrà essere tenuta a bordo durante la navigazione la copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi.

La distanza massima è di un miglio dalla costa per i “natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak”.

L’art. 49-quinquies del Codice dedicato all’istruttore di vela viene completamente riscritto, divenendo molto più corposo (passerebbe da 7 a 15 commi) e soprattutto trasformando la figura nell’istruttore “professionale” di vela.

Anche il successivo art. 49-sexies viene riformulato prevedendo l’istituzione presso la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del nuovo “elenco nazionale degli istruttori professionali di vela”.

A latere si rileva che, nella seduta del 30 luglio, è stato approvato dal Senato (il testo passa ora all'esame della Camera) anche un DDL (n. 1416) volto a prorogare il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi e integrativi del D.Lgs n. 229/2017, portandolo da 18 (termine attuale) a 30 mesi. Questo vuol dire che i decreti correttivi del Codice della nautica di diporto (D.Lgs. n. 171/2005) potrebbero essere adottati entro il 13 agosto 2020, e non più entro il 13 agosto 2019: cioè entro 30 mesi dal 13 febbraio 2018, data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge-delega n. 167/2015 per la riforma del codice da diporto.

Peraltro, in tale contesto, il 24 luglio 2019 sempre il Senato ha approvato l’OdG G/1416/2/8 (testo 2) col quale ha impegnato il Governo a considerare la possibilità di “rivalutare” la disposizione relativa alle strutture pubbliche di appartenenza delle figure sanitarie a cui spetta la verifica dell'idoneità psico-fisica al conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche: si tratta dell'art. 36, comma 3, del Regolamento di attuazione (decreto MIT 29 luglio 2008, n. 146) dell'art. 65 del Codice della nautica di diporto (D.Lgs. n. 171/2005), disposizione che non sarebbe mai stata attuata – essendo di fatto è risultato impossibile per l'utenza accedere a tali strutture pubbliche – e pertanto ritenuta dannosa per l’utenza. Con lo stesso OdG il Senato ha impegnato il Governo ad ampliare la platea dei medici certificatoriestendendo la potestà certificativa ai medici in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del MIT 31 gennaio 2011.

Sarà interessante vedere se tale DDL potrà essere approvato in tempo (cioè prima del 13 agosto 2019) per poter concedere altro tempo all’elaborazione sia del DDL correttivo del Codice della nautica esaminato sia di altri eventuali correttivi, senza dover arrivare all’emanazione di un’altra legge delega a ciò preposta.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/08/05/nautica-diporto-arrivo-commercial-yacht

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble