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Fondo di tesoreria: come chiedere e ottenere il rimborso

L’INPS, con il messaggio n. 3025 del 2019, specifica le modalità di funzionamento del Fondo di Tesoreria per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile. In particolare, l’Istituto illustra le modalità di gestione delle domande di rimborso per le prestazioni erogate oltre la capienza.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019, riguardo il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto riferito alle aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle denunce Uniemens, hanno dichiarato e versato quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Le due fattispecie disciplinate sono le seguenti:

- aziende che, correttamente, non risultano in possesso del codice di autorizzazione “1R”;

- aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione “1R”, pur non avendo il requisito dimensionale.

Per le aziende in possesso della regolarità contributiva, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge.

Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, che non provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva nei modi e termini previsti dalle disposizioni sul rilascio dell’attestazione di regolarità, potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al Fondo di Tesoreria. Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso. La somma rimborsabile sarà quindi calcolata secondo i criteri di seguito esposti nel presente messaggio.

Per le aziende risultate in regola con gli adempimenti contributivi, le modalità gestionali si differenziano in virtù del possesso o meno del codice di autorizzazione “1R”.

In relazione alle matricole aziendali in possesso del C.A. “1R”, che abbiano esposto le quote di TFR al Fondo di Tesoreria anche per lavoratori diversi dai “dipendenti 2T Tesoreria” e per le quali sia stata verificata la regolarità contributiva mediante la procedura “Durc on line”, le Strutture territoriali assegneranno, in aggiunta al C.A. “1R” e con data inizio validità dal mese corrispondente alla data del Durc, il C.A. “7W”, avente il significato di “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

Sarà cura delle Strutture territoriali comunicare alle aziende la variazione delle caratteristiche contributive, con l’attribuzione del predetto C.A. “7W”, mediante le consuete modalità operative.

Le aziende, indipendentemente dalla capienza contributiva, dovranno presentare all’Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria.

Per il rimborso delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria già anticipate ai lavoratori prima dell’assegnazione del C.A. “7W” e non conguagliate con le denunce contributive, le aziende inoltreranno, tramite cassetto bidirezionale, la domanda di rimborso corredata dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione. A seguito della domanda di rimborso, le Strutture territoriali, dopo aver verificato il corretto aggiornamento dell’estratto del lavoratore da parte dell’azienda, acquisiranno un flusso di regolarizzazione interna, con periodo di competenza uguale al mese di presentazione della domanda di rimborso, inserendo l’importo spettante con il nuovo codice causale “DA02” avente il significato di “Recupero Anticipazione/Liquidazione TFR”, codice ad uso esclusivamente interno.

Ai dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice “7W”, il Fondo di Tesoreria, a seguito di domanda on-line del datore di lavoro, provvederà ad erogare direttamente il TFR e le relative anticipazioni, in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 o, se successiva.

In presenza del C.A. “7W” (C.A. “1R” assente) la domanda di pagamento diretto dovrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, indipendentemente dalla sussistenza dell’incapienza rispetto all’ammontare dei contributi complessivamente dovuti dall’azienda con la denuncia del mese di erogazione della prestazione.

In presenza di entrambi i C.A. “7W” e “1R”, l’azienda che richiede contestualmente il pagamento diretto del TFR Tesoreria, sia per i dipendenti per i quali sussiste l’obbligo contributivo che per gli altri, dovrà inviare due distinte domande di intervento. In ogni caso di domanda di intervento da parte di aziende in possesso di entrambi i C.A. suddetti, si potrà procedere con il pagamento diretto in assenza del requisito di incapienza solamente per i lavoratori per cui non sussista l’obbligo contributivo.

INPS, messaggio 07/08/2019, n. 3025

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/08/08/fondo-tesoreria-chiedere-ottenere-rimborso

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