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La disoccupazione trova nuove regole: quali?

Sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità - DID e che non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo o sono lavoratori il cui reddito da lavoro corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Nel caso di lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145,00 euro annui lordi, al netto dei contributi a carico del lavoratore. Nel caso di lavoro autonomo, è quantificabile in 4.800,00 euro annui. Lo evidenzia l’ANPAL nella circolare n. 1 del 2019.

L’ANPAL ha emanato la circolare n. 1 del 23 luglio 2019, con la quale fornisce le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla normativa istitutiva del reddito di cittadinanza (Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019).

Sono considerati disoccupati, anche per l’inserimento nell’elenco del collocamento mirato, i soggetti che rilasciano la DID e che soddisfano uno dei due requisiti:

1. non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

2. sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986).

Pertanto, i soggetti che presentano questi requisiti possono iscriversi al collocamento ordinario e mirato.

Per quanto riguarda l’ammontare di reddito da lavoro che può essere percepito senza che questi abbia alcun effetto sullo stato di disoccupazione, vediamo le differenze tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.

Nel caso di lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in 8.145,00 euro annui lordi, calcolato al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Il valore di reddito che, in prima istanza, verrà preso in considerazione sarà quello comunicato nell’Unilav (comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego).

Sono equiparati al lavoro dipendente, per quanto riguarda il calcolo del reddito, al fine del mantenimento dello stato di disoccupazione:

a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;

b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Nel caso di lavoratore autonomo, tale limite di reddito è quantificabile in 4.800,00 euro annui.

La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione, considerando tali anche il giorno iniziale e quello finale di un rapporto di lavoro.

Disoccupato di lungo periodo

In base all’affermazione relativa alla modalità di calcolo a giorni della durata di disoccupazione, per definire un disoccupato di lungo periodo (12 mesi), è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.

Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.

Considerazioni finali

Due sono le precisazioni fondamentali che vengono fornire dall’ANPAL nella circolare 1/2019.

La prima è che lo "stato di disoccupazione" può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che rilasciano la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro (DID). Ricordo che la DID può essere resa telematicamente (previa registrazione al sito), tramite il portale dell’ANPAL, ovvero tramite un intermediario (Centro per l’Impiego o Patronato). Inoltre, successivamente alla presentazione della DID, la persona dovrà stipulare, presso il Centro per l’Impiego, un patto di servizio personalizzato, che andrà a definire il percorso successivo e identificherà le misure e i servizi più idonei alla collocazione del soggetto nel mercato del lavoro.

La seconda precisazione attiene alla durata in giorni dello stato di disoccupazione. Dato che sicuramente è più evidente rispetto al calcolo in mesi, soprattutto al fine di un computo più preciso per il raggiungimento dell'anzianità di disoccupazione cd di lungo periodo, idonea, insieme all’elemento soggettivo (età del lavoratore) ad essere oggetto di agevolazioni per l’assunzione, previste dal legislatore (esempio: cd. over 50).

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/08/09/disoccupazione-trova-nuove-regole-quali

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