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Lavoratori di fibre ceramiche refrattarie: estensione dei benefici previdenziali

Nella circolare n. 119 del 2019, l’INPS fornisce le istruzioni applicative delle disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2018, che prevedono il riconoscimento di uno specifico beneficio previdenziale ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Vengono inoltre fornite indicazioni per la presentazione, unitamente alla domanda di pensionamento, della specifica documentazione.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 119 del 19 agosto 2019 in riferimento all’estensione dei benefici previdenziali, valida a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, anche non consecutivi, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.

Caratteri del beneficio

Il beneficio consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:

- fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico;

- successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

Domanda di pensione

Gli interessati in possesso dei prescritti requisiti devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma.

In fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione, per il riconoscimento del beneficio in argomento, è necessario selezionare la seguente tipologia di beneficio: “L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie (legge n. 247/2017)”.

La domanda deve essere corredata alternativamente:

- dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su un apposito modello (AP138) predisposto dall’INPS, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte:

- da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.

INPS, circolare 19/08/2019, n. 119

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/08/20/lavoratori-fibre-ceramiche-refrattarie-estensione-benefici-previdenziali

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