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Commercio digitale: nuove regole di trasparenza a tutela (anche) delle imprese

Un passo in avanti per garantire equità e trasparenza a vantaggio degli utenti commerciali di piattaforme digitali, e-commerce, stores di applicazioni software e motori di ricerca online. E’ quello fatto dall’UE con il regolamento 2019/1150. Il provvedimento rafforza le tutele dell’utente “business”, ed anche delle imprese clienti, obbligando le piattaforme online ad una maggiore trasparenza nella definizione dei termini e delle condizioni di fornitura dei servizi d'intermediazione. Inoltre, si prevede l’obbligo di fornire una motivazione in caso di limitazione, sospensione o cessazione dei servizi e di rendere pubblici i principali parametri che determinano il posizionamento delle imprese clienti nei risultati di ricerca.

Le piattaforme digitali si sono da tempo create uno spazio di notevole importanza nell’ambito del commercio elettronico. Partendo da questo indubitabile assunto e dalla constatazione che in svariate occasioni gli utenti “business” di questi servizi hanno lamentato un deficit di chiarezza e trasparenza, specialmente con riferimento ai termini ed alle condizioni del servizio per l’utenza, la UE si è prefissa l’obiettivo di migliorare queste situazioni di deficit ed assicurare la possibilità di avvalersi di idonei meccanismi di ricorso in ambito comunitario.

A tali esigenze risponde, nell’intenzione del legislatore comunitario, il regolamento UE 2019/1150 del 20 giugno 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’11 luglio 2019), di cui ci si occuperà in questo intervento.

I destinatari di questo regolamento sono: i “servizi di intermediazione on line” ed i “motori di ricerca on line”. Non rilevano il luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi né la legge ad essi applicabile. I servizi inoltre devono essere forniti o essere proposti a utenti commerciali o a utenti titolari di siti web aziendali con luogo di stabilimento o di residenza nella UE, che si avvalgano dei predetti servizi di intermediazione “on line” o motori di ricerca “on line” per proporre i propri prodotti o servizi ai consumatori comunitari (art.1).

Sono esclusi dal novero dei soggetti a cui si applica questo regolamento i servizi di pagamento on line, gli strumenti di pubblicità on line e gli scambi pubblicitari on line, che non sono destinati ad agevolare transazioni dirette e che non implichino una relazione contrattuale con la platea dei consumatori.

Nel primo gruppo di destinatari (servizi di intermediazione on line) rientrano le piattaforme che vendono on line conto terzi, gli stores di applicazioni software, i sempre più diffusi sistemi di comparazione di prezzi o tariffe ed i social media usati per finalità professionali.

Del secondo gruppo, invece, fanno parte i classici motori di ricerca sul web.

Partendo dal presupposto che dovranno essere debellate pratiche scorrette, quali, ad esempio, l’apposizione di condizioni contrattuali poco chiare e difficilmente consultabili, e che dovranno essere palesati i parametri su cui si fondi il “posizionamento”, il regolamento ha indicato i criteri da adottare nella stesura di termini e condizioni contrattuali (art.3). Essi sono:

- linguaggio semplice e comprensibile;

- reperibilità dei fornitori di servizi dagli utenti commerciali, anche in fase precontrattuale;

- indicazione delle ragioni che possono dar luogo ad interruzione o sospensione della fornitura dei servizi;

- informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati;

- informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali.

I fornitori dei servizi di intermediazione on line dovranno inoltre comunicare su “supporti durevoli” la proposta di modifica dei loro termini e delle loro condizioni e da quel momento si aprirà una procedura, che potrebbe portare alla risoluzione del rapporto commerciale da parte dell’utente commerciale nei confronti dell’intermediario “on line” che ha proposto la modifica, anche prima della scadenza del termine di preavviso.

Un altro elemento che dovrà essere palesato sarò il “posizionamento”. L’intermediario digitale dovrà infatti esplicitare i parametri principali che determinano il posizionamento ed “i motivi dell’importanza relativa” dei parametri principali rispetto ad altri parametri (art. 5).

Ulteriori elementi rilevanti che, tra gli altri, si segnala dovranno essere manifestati riguardano: prodotti e servizi accessori (art.6) ed il trattamento differenziato che i fornitori di servizi possono riservare a prodotti o servizi proposti attraverso i servizi di intermediazione on line (art. 7).

Si segnala, infine, che riveste notevole importanza l’art. 8, che tratta delle seguenti clausole contrattuali specifiche, come:

- il divieto di imporre modifiche retroattive ai termini ed alle condizioni, salvo che per adempiere a sopravvenuti obblighi normativi o regolamentari, o qualora siano più vantaggiose per l’utente commerciale;

- la garanzia dell’inclusione delle condizioni alle quali l’utente commerciale possa risolvere il rapporto contrattuale;

- l’inserimento nei termini e nelle condizioni contrattuali della descrizione dell’accesso tecnico o commerciale o della sua mancanza, in merito alle informazioni fornite o create dall’utente commerciale.

Riveste notevole importanza il sistema interno di gestione dei reclami, di cui devono dotarsi i fornitori di sistemi di intermediazione “on line” che non rientrino nella definizione di “piccole imprese” (come delineate nell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE), ai sensi dell’art. 11 del regolamento.  

Detto sistema deve “essere facilmente accessibile e gratuito per gli utenti commerciali “e deve garantire che i reclami siano affrontati “in un lasso di tempo ragionevole”. Oggetto dei reclami possono essere le tematiche indicate nel già citato art. 11 del regolamento.

I fornitori dei servizi di intermediazione “on line” devono informare adeguatamente sulle modalità di accesso e di funzionamento di questo sistema.

Vanno inoltre indicati due o più mediatori, che dovranno cercare di pervenire alla risoluzione stragiudiziale delle controversie (ai sensi dell’art.12 del regolamento).

Qualora, infine, si registri una sistematica violazione delle prescrizioni del regolamento, viene previsto l’intervento delle associazioni di categoria, che potranno citare in giudizio i fornitori di servizi inadempienti (art. 14 del regolamento).

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e si applicherà a partire dal 12 luglio 2020.

Il regolamento costituisce un indubbio passo avanti verso una regolamentazione più trasparente e tutelante dell’utente “business” nel suo ambito applicativo, soprattutto consentendo a questa tipologia di soggetto di maturare una più completa consapevolezza in merito alla fruizione delle piattaforme “on line” di servizi.

In questa ottica va letta l’attenzione posta sulla trasparenza delle condizioni praticate e la definizione dei limiti entro cui i fornitori di servizi dovranno operare (prevedendo, ad esempio, che non vengano imposte condizioni contrattuali retroattive, salvo che per adempiere ad obblighi normativi o regolamentari o in presenza di modifiche vantaggiose per gli utenti).

Un notevole passo avanti è anche costituito dalla previsione del sistema interno di gestione dei reclami, dall’inserimento della mediazione per risolvere le controversie stragiudiziali e dall’eventuale intervento delle associazioni di categoria, in caso di sistematica violazione della disciplina regolamentare.

 Le premesse per inaugurare una “stagione” di maggiore tutela per l’utenza sussistono. Come sempre, bisognerà verificare come reggerà l’impianto normativo alla prova dei fatti.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/09/04/commercio-digitale-nuove-regole-trasparenza-tutela-anche-imprese

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