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Contratti di espansione: obblighi, limiti e modalità operative per 2019 e 2020

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 16 del 2019 in materia di contratti di espansione, individua i criteri in base ai quali per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione con il rinnovo delle competenze professionali dei lavoratori, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono ridurre l’orario di lavoro con il riconoscimento della CIGS e procedere a nuove assunzioni.

Con la circolare n. 16 del 6 settembre 2019, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha fornito le indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS, in via sperimentale, a seguito dei contratti di espansione, per le ipotesi di uscita anticipata e nuove assunzioni.

La misura è prevista per il biennio 2019-2020, con una durata massima di 18 mesi.

Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero dei lavoratori da assumere e relativi profili professionali;

- programmazione temporale delle assunzioni;

- durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro;

- misura della riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e numero dei lavoratori interessati;

- progetto di formazione e riqualificazione completo e dettagliato, inclusa la previsione del recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori.

Possono prestare consenso all’uscita anticipata i lavoratori che non si trovano a più di cinque anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata e abbiano maturato il requisito minimo contributivo. Una volta siglato e depositato l’accordo, la procedura di mobilità si deve concludere con la non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori che vi aderiscono.

Ai lavoratori coinvolti nel contratto di espansione si applica una riduzione oraria non superiore al 30% dell’orario giornaliero con trattamento di integrazione salariale straordinaria. Ad essa deve corrispondere la programmazione di una formazione e riqualificazione del lavoratore interessato per l’intero periodo di sospensione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 06/09/2019, n. 16

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/09/07/contratti-espansione-obblighi-limiti-modalita-operative-2019-2020

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