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Contratto di lavoro a termine: quando la deroga assistita non è ammessa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti riguardo l’ammissibilità e la procedibilità delle istanze di deroga assistita per i contratti di lavoro a termine, qualora la durata superi il limite consentito dalla legge o dai contratti collettivi. Presso l’INL è infatti possibile, con il consenso del dipendente, stipulare un ulteriore contratto a termine a condizione che sia comunque indicata la causale, tra quelle previste dal decreto Dignità, e che siano rispettati i termini ordinari dello stop & go tra un contratto e il successivo.

Con la nota n. 8120 del 17 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere in relazione all’ipotesi in cui sia presentata richiesta di stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, qualora quest’ultimo non indichi le causali di cui al comma 1 del citato articolo 19 o non sia rispettoso del termine dilatorio di cui al comma 2 dell’art. 21.

Indicazione delle causali

ll datore di lavoro ha l’obbligo di indicare una delle tre “condizioni” previste ex art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015, in caso di durata superiore a 12 mesi (anche attraverso la proroga) e in ogni caso di rinnovo, nello specifico:

1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;

2) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

3) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Rispetto dello stop & go

Il Jobs Act ha previsto che, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Tali termini devono essere rispettati anche in caso di prolungamento della durata del contratto attraverso l’intervento dell’INL competente.

Improcedibilità della richiesta

I contratti a termine stipulati in “deroga assistita”, ossia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), possono essere posti in essere sia nel caso in cui il limite massimo iniziale sia quello legale pari a 24 mesi che quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.

L’intervento dell’Ispettorato del lavoro riguarda la verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso. Non si tratta di una vera e propria “certificazione” del contratto riguardo l’effettiva sussistenza della causale. Tuftavia, osserva l’INL, l’istanza non è procedibile qualora la causale manchi del tutto poiché tale circostanza si pone in contrasto con quanto disposto da norme imperative.

Allo stesso modo non si ritiene possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 17/09/2019, n. 8120

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/09/18/contratto-lavoro-termine-deroga-assistita-non-ammessa

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