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Contributo mobilità: decorrenza dei termini di prescrizione in caso di pagamento rateale

Con la circolare n. 124 del 2019, l’INPS interviene in materia di contribuzione dovuta a titolo di contributo ordinario di mobilità, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prescrizione. Il termine quinquennale, specifica l’Istituto, deve essere determinato, in caso di pagamento rateale, a decorrere dal termine di pagamento dell’ultima rata, in quanto le stesse non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

L’INPS, con la circolare n. 124 del 20 settembre 2019, interviene riguardo l’avvenuta abrogazione del trattamento di indennità di mobilità ordinaria e della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità.

A partire dal 1° gennaio 2017 è cessato anche l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e del contributo d’ingresso alla mobilità.

Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ed abbiano effettuato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016 sono comunque soggette al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.

Qualora invece i licenziamenti dei lavoratori siano intervenuti a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non sono più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso.

La Corte di Cassazione prevede che è estinto il diritto di credito dell’Istituto per prescrizione quinquennale a decorrere dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto, che può avvenire in un’unica soluzione o in trenta rate mensili.

Il versamento deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, essendo quindi ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, l’Istituto precisa che le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

Conseguentemente, essendo il beneficio del pagamento rateale solo una modalità prevista per agevolare l’adempimento del datore di lavoro, che non comporta il frazionamento dell’obbligazione contributiva, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che prima di tale scadenza l’Istituto non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito tramite l’Agente della Riscossione.

INPS, circolare 20/09/2019, n. 124

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/09/21/contributo-mobilita-decorrenza-termini-prescrizione-pagamento-rateale

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