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Fondo di previdenza complementare: possibilità di destinazione dei premi di risultato

Rispondendo ad un quesito in materia di previdenza complementare, la Covip ha ricordato che i lavoratori possono destinare i contributi e le somme ottenute a titolo di premio di risultato ad una forma pensionistica complementare anche diversa da quella contrattuale di riferimento, laddove la contrattazione collettiva aziendale o territoriale non disponga diversamente.

La Covip ha risposto ad un quesito riguardo il caso di un lavoratore iscritto ad un Fondo di previdenza complementare che, cessato il rapporto di lavoro con un’azienda associata è passato alle dipendenze di un altro datore di lavoro, optando per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo stesso, chiedendo anche di destinare, se possibile, a codesto Fondo, il premio di risultato che maturerà presso il nuovo datore di lavoro.

Intervenendo in materia delle agevolazioni in vigore, sotto il profilo fiscale e contributivo, per i premi di risultato del settore privato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, la Covip ricorda che spetta al lavoratore decidere se convertire il premio di risultato in beni o servizi di welfare. Le somme premiali devono essere corrisposte direttamente al lavoratore in denaro o sotto forma di beni o servizi di welfare.

La fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali e non è rimessa alla libera disposizione delle parti: spetta alla contrattazione collettiva prevedere la facoltà del lavoratore di sostituire l’erogazione monetaria del premio di risultato in busta paga con la fruizione dei beni e servizi di welfare.

Pertanto, in presenza di un contratto collettivo che consenta la conversione dei premi di risultato in contributi alla previdenza complementare, la Covip ritiene che i lavoratori potranno destinare tali contributi ad una forma pensionistica complementare anche diversa da quella contrattuale di riferimento, laddove la contrattazione collettiva aziendale o territoriale non disponga diversamente.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/09/21/fondo-previdenza-complementare-possibilita-destinazione-premi-risultato

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