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Contratto a termine assistito: quali controlli effettua l’Ispettorato territoriale del lavoro?

Il datore di lavoro, una volta raggiunto il massimale (legale o contrattuale) di durata per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il lavoratore, può sottoscrivere un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. L’INL, nella nota n. 8120 del 2019, ha illustrato il tipo di controllo che il funzionario dell’Ispettorato deve fare sulla motivazione addotta dal datore di lavoro per stipulare l’ulteriore contratto a tempo determinato. Il funzionario non potrà entrare nel merito della motivazione esposta nel contratto, ma dovrà limitarsi alla verifica della completezza e della correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sua sottoscrizione.

Dopo la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) torna a parlare (nota n. 8120 del 17 settembre 2019), dei contratti a termine assistiti e cioè di quei contratti, previsti ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro), che le parti (azienda e lavoratore) possono sottoscrivere dinanzi all’Ispettorato del Lavoro.

L’occasione è stata il quesito dell’Ispettorato Interregionale di Milano, il quale ha chiesto spiegazioni circa la verifica, da parte di un proprio funzionario, del rispetto della causale nella definizione del contratto a tempo determinato assistito.

Prima di entrare nel merito della nota, è il caso di fornire alcune informazioni su questo contratto di lavoro.

Si tratta di ulteriore contratto a termine che le parti possono stipulare una volta raggiunto il massimale di durata previsto proprio per i contratti di lavoro a tempo determinato. Massimale che può essere di natura legale, pari, dopo la modifica apportata dal c.d. decreto Dignità (Decreto Legge 87/2018), a 24 mesi, ovvero la diversa durata prevista dalla contrattazione collettiva, qualora presente e che, nella prassi comune, risulta essere maggiore di quella legale.

Nello specifico, il contratto collettivo idoneo a recepire la delega del legislatore, contenuta nel comma 2 dell’articolo 19, del decreto legislativo 81/2015, deve essere un contratto collettivo nazionale o territoriale stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o anche un contratto collettivo aziendale, stipulato dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Una volta raggiunto detto massimale, il legislatore fornisce la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi. Unica differenza rispetto ai precedenti contratti a termine sottoscritti tra le parti è che questo contratto prevede la sottoscrizione dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il problema evidenziato, nella nota dello scorso 17 settembre, è il tipo di controllo che il funzionario, deputato all’avallo del contratto assistito, deve fare sulla motivazione addotta dal datore di lavoro per stipulare l’ulteriore contratto a tempo determinato.

In primis, il funzionario non potrà consentire un contratto assistito in assenza della prescritta causale, obbligatoria su tutti i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti, il contratto assistito è da considerarsi quale un ulteriore contratto a termine (rinnovo) stipulabile solo al raggiungimento (con altri precedenti contratti a tempo determinato) della durata massima prescritta. Quindi, a tale contratto si applica il disposto del comma 01, dell’articolo 21, del TU sui contratti di lavoro, laddove viene precisato che “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni [causali] di cui all'articolo 19, comma 1”, e cioè:

1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività,

2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori,

3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Inoltre, l’Ispettorato nazionale evidenzia che il funzionario non potrà entrare nel merito della motivazione esposta nel contratto né, tantomeno, l’avallo dell’Ispettorato del lavoro al contratto assistito potrà avere effetti “certificativi” sulla effettiva e veritiera sussistenza della causale. Il compito del funzionario si dovrà limitare alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso.

Ulteriore controllo che il funzionario dell’Ispettorato territoriale del lavoro dovrà compiere è la verifica del cd. stop & go e cioè di quel periodo di vacanza obbligatoria tra 2 contratti a tempo determinato.

Infatti, il lavoratore che cessa da un rapporto a tempo determinato diretto non può essere riassunto, con la medesima tipologia contrattuale, prima che sia trascorso un periodo minimo di “non lavoro” pari ad almeno 10 giorni, se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni, se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi. Detta regola legale, prevista dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 81/2015, può essere rivista dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda. Ciò significa che laddove la contrattazione collettiva, anche aziendale, abbia diversamente regolato la materia, è questa la regolamentazione che va verificata ed applicata dall’azienda e non quella generale disciplinata, dal legislatore, con l’articolo 21.

In conclusione, al fine di integrare la disposizione di legge sul contratto assistito con la recente prassi amministrativa summenzionata, è il caso di evidenziare tutte le caratteristiche che deve avere questo ulteriore contratto a tempo determinato, che le parti possono sottoscrivere dinanzi agli Uffici territoriali dell’Ispettorato del lavoro, al raggiungimento del massimale di durata previsto dalla legge o dal contratto collettivo.

1. Nel format utilizzato deve essere precisato, nell’oggetto, che il contratto a tempo determinato si stipula “ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015”; 2. Il contratto deve contenere la causale obbligatoria; 3. E’ possibile stipulare un solo contratto a termine assistito; 4. Qualora stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, non potrà essere prorogato né rinnovato, né potrà essere prevista la c.d. «prosecuzione di fatto»; 5. Dovrà essere rispettato il cd. “stop & go” rispetto all’ultimo contratto a tempo determinato stipulato tra le parti; 6. Dovrà essere corrisposta la contribuzione addizionale dell’1,40%, più la maggiorazione dello 0,50% moltiplicata per il numero dei rinnovi effettuati (è escluso il contratto a termine per motivi sostitutivi); 7. Il funzionario dell’Ispettorato territoriale del lavoro avrà il compito di verificare: a. la volontarietà delle parti – in particolare del lavoratore – alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato; b. la presenza, nel contratto, di una motivazione; c. il rispetto della durata massima del contratto assistito (non superiore a12 mesi); d. che non vi è stato un precedente contratto assistito tra le parti.

Ricordo, infine, che in caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento del termine dei 12 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Estremo

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/09/23/contratto-termine-assistito-controlli-effettua-ispettorato-territoriale-lavoro

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