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Rateazione dei debiti INAIL: quando è concessa e quando si decade

Il datore di lavoro può presentare domanda online all'INAIL di versamento a rate dei premi assicurativi in scadenza o scaduti. Oltre al rispetto di altre condizioni di legge, la rateazione viene concessa se i debiti scaduti non sono iscritti a ruolo e se la rateazione comprendere tutte le situazioni debitorie maturate dal datore di lavoro al momento della presentazione della domanda. In pratica, l’INAIL richiede come presupposto per l’accettazione della domanda la regolarità totale (ossia per tutti i debiti) dell’azienda, compresi, nella ipotesi di mancato pagamento od evasione, le sanzioni civili e gli interessi di mora calcolati dall’INAIL al momento della definizione del piano di ammortamento. In quali casi l’azienda ammessa alla rateazione decade dal beneficio?

Oltre al rilascio della procedura telematica, l’INAIL ha ridefinito il flusso di gestione della rateazione di debito corrente (non scaduto) e del debito scaduto ma non iscritto a ruolo.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore con la pubblicazione della circolare n. 22/2019 avvenuta 30 luglio 2019.

Per ottenere la rateazione, oltre alla condizione di non avvenuta iscrizione a ruolo dei debiti (di cui l’azienda viene a conoscenza con la notifica della cartella esattoriale), la circolare n. 22/2019 richiede come necessario un requisito che possiamo definire “regolarità totale”.

In conseguenza del nuovo flusso procedurale, vediamo quali sono i tipi di decadenza dalla rateazione, cosa si intende per “regolarità totale” e quali sono le conseguenze nel caso in cui questa condizione non venga rispettata.

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La “regolarità totale” presuppone che il datore di lavoro non abbia debiti in sospeso maturati o maturandi riferiti a sanzioni civili e/o interessi di mora che dovessero scaturire dal pagamento della rateazione.

Nella sostanza avviene che, prima di elaborare il piano di ammortamento, l’INAIL calcola o integra le sanzioni civili e gli eventuali interessi di mora relativi ai premi per i quali viene chiesta la rateazione che poi, insieme agli interessi di rateazione, verranno inseriti nel piano di ammortamento.

Debiti su cui si effettua il calcolo

- Premi scaduti. Vengono calcolate le sanzioni civili per omissione, più raramente gli interessi di mora, dalla data di scadenza del premio non versato alla data di presentazione dell’istanza di rateazione

- Premi evasi. Possono scaturire da verbali ispettivi, denunce spontanee del datore di lavoro o dalle attività dei funzionari amministrativi. L’applicazione integra le sanzioni civili e gli interessi di mora alla data di presentazione dell’istanza di rateazione o, se successiva, alla data di scadenza indicata nel provvedimento di liquidazione della evasione. Anche le integrazioni riferite alle sanzioni ed interessi di mora, insieme agli interessi di rateazione, sono inseriti nel piano di ammortamento determinato con il sistema “francese” ovvero a rate costanti.

Punti di attenzione· Le sanzioni e gli interessi di mora sono calcolati ai sensi dell’Art. 116 – l. 388/2000 · Non vengono effettuati calcoli od integrazioni di sanzioni sulle sanzioni civili ed interessi di mora · Le sanzioni e gli interessi di mora vengono calcolati sul premio puro al netto dell’addizionale dell’1% · Qualora il datore di lavoro voglia conoscere in anticipo i dettagli del piano di ammortamento ed eventualmente l’importo della rata mensile, comprensiva delle integrazioni riferite alle sanzioni civili o interessi di mora ed interessi di rateazione, può chiedere la simulazione del piano di ammortamento · La domanda di rateazione è gestita dalla unità operativa nella competenza della quale ricade la sede legale del datore di lavoro

L’INAIL ha previsto:

1. L’annullamento della rateazione quando il datore di lavoro omette il pagamento della prima rata o lo effettua in misura inferiore

2. La revoca nel caso dell’interruzione del pagamento o pagamento tardivo delle rate successive alla rateazione o della creazione di nuovi debiti.

Punti di attenzione· Non comporta la decadenza dal beneficio la reiezione della rateazione, motivo per il quale la reiezione non costituisce causa di impedimento per la presentazione di una nuova domanda di rateazione. Allo stesso modo la reiezione non deve essere considerata nel computo dei 24 mesi di rispetto precedenti alla presentazione di una nuova rateazione · L’inadempimento di una rateazione provoca la revoca anche di una eventuale altra rateazione · Il mancato rispetto del pagamento delle rate di autoliquidazione del premio in 4 rate trimestrali ai sensi della l. 449/1997 e smi, non deve essere mai considerato nella valutazione della concessione della rateazione ordinaria oggetto della circolare n. 22/2019 (deve essere oggetto di valutazione della regolarità successiva alla concessione della rateazione)

Qualora al momento della richiesta di rateazione, il datore di lavoro avesse dei debiti oggetto di contestazione non definita, questi non possono essere considerati ai fini delle regolarità totale se:

- L’eventuale ricorso amministrativo è stato presentato nei termini e preveda la sospensiva

- Il giudice ordinario ha stabilito la sospensione dell’efficacia del provvedimento o dell’azione esecutiva.

- La sospensiva termina con la conclusione del contenzioso e, nella ipotesi di esito sfavorevole per il datore di lavoro, diviene causa di decadenza della rateazione attiva nel momento in cui il debito non fosse pagato o, se ne ricorrono le condizioni, rateizzato a sua volta.

L’INAIL deve comunicare al datore di lavoro la decadenza dal beneficio con provvedimento motivato intimando l’immediato pagamento dell’importo residuo. L’eventuale pagamento immediato del debito non sana l’irregolarità ed il datore di lavoro non può chiedere una nuova rateazione per i 24 mesi successivi.

Il mancato pagamento del debito successivo alla decadenza dal beneficio comporta l’immediata iscrizione a ruolo poiché al momento della presentazione della domanda di rateazione, il datore di lavoro ha:

- Riconosciuto l’esistenza del debito

- Rinunciato a qualsiasi contestazione del debito

- La domanda di rateazione costituisce titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale che, date le due precedenti dichiarazioni, sarebbe difficile impugnare davanti al G.O., salvo l’eventuale esistenza di particolari situazioni.

Per quanto concerne il DURC, la decadenza della rateazione costituisce impedimento all’emissione di regolarità salvo l’immediato versamento dell’importo dovuto.

La decadenza dalla rateazione del premio può avere effetti molto negativi per il datore di lavoro che si trovasse nella necessità di ottenere la regolarità ai fini del DURC. Si deve considerare che l’unica alternativa a disposizione del datore di lavoro irregolare decaduto dalla rateazione è l’iscrizione a ruolo perché offre la possibilità di accedere alla rateazione di competenza dell’agente per la riscossione.

In merito a questa possibilità, si deve tenere in considerazione il fatto che le sedi INAIL possono si provvedere alla iscrizione a ruolo del singolo datore di lavoro, ma le disposizioni vigenti impongono “l’immediatezza” senza quantificarla in giorni. Vero è che l’interesse dell’INAIL è quello di tutelare il credito provvedendo ad una rapida iscrizione ma è anche vero che l’agente di riscossione ha 120 giorni di tempo dalla consegna del ruolo per notificare la cartella esattoriale, periodo durante il quale il datore di lavoro non potrebbe accedere al DURC.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/09/24/rateazione-debiti-inail-concessa-decade

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