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Domande ITV e AEO: attivo il nuovo portale UE

Dal 1° ottobre 2019 è disponibile il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici e viene fornita agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda di ITV e AEO, nonché ricevere la relativa decisione per via elettronica, accedendo al Trader Portal. Si tratta di un’ulteriore evoluzione del rapporto doganale, avviato da tempo ad una interlocuzione del tutto telematica, estesa anche alle istanze finalizzate all’ottenimento di una ITV e dell’autorizzazione AEO. Ma anche di un’opportunità per riscrivere il rapporto con l’Autorità doganale, spesso troppo dispersivo e frammentato, nella consapevolezza che l’audit AEO non è una verifica fiscale, ma l’avvio di un rapporto di leale partnership tra Dogana ed operatore economico.

Dal 1° ottobre 2019 è disponibile il nuovo sistema unionale per la gestione delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e delle autorizzazioni Operatore Economico Autorizzato (AEO) messo a disposizione dai servizi tecnici della Commissione Europea secondo il programma stabilito nella Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 dell’11 aprile 2016.

Da tale data, pertanto, in applicazione dell’art. 6, parag. 1, del Reg. (UE) n. 952/2013 – CDU, viene introdotto il formulario elettronico per le domande e le decisioni degli operatori economici e fornita agli operatori commerciali un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda di ITV e AEO, nonché ricevere la relativa decisione per via elettronica, accedendo al Trader Portal.

Si tratta di un’ulteriore evoluzione del rapporto doganale, avviato da tempo ad una interlocuzione del tutto telematica, estesa anche alle istanze finalizzate all’ottenimento di una ITV e dell’autorizzazione AEO.

E’ un processo auspicato dallo stesso codice doganale unionale il quale – all’art. 6 - prevede che “tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, (…) sono effettuati mediante procedimenti informatici.”

Si tratta di una iniziativa che si inserisce in un più ampio contesto finalizzato ad una più efficace e veloce interazione tra Autorità e operatore economico. L’auspicio è che una tale semplificazione – ora prevista anche per l’AEO - sia davvero efficace e contribuisca soprattutto ad aumentare l’appeal della qualifica di “trusted trader” anche nella UE.

Vale ricordare che tale istituto è stato introdotto per la prima volta in un circuito doganale nazionale nel sistema di controllo statunitense, con la denominazione di Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-Tpat), sulla scia della evidente necessità di sicurezza sorta dopo gli eccezionali eventi dell’11 settembre 2001.

In tale prospettiva, l’autorità statunitense CBP (Customs and Border Protection) ha sollecitato la Comunità commerciale a giungere ad accordi tra la stessa amministrazione e gli operatori per disegnare un nuovo approccio alla gestione delle catene logistiche, finalizzato alla protezione degli USA nei confronti di atti terroristici, migliorando la sicurezza e parimenti velocizzando la velocità dei flussi di container e cargo.

Ciò al duplice scopo di:

- ottimizzare l’impiego delle risorse dell’amministrazione nell’area dei grandi rischi, sollevando i funzionari da inutili ed improduttivi controlli;

- semplificare i rapporti doganali per gli operatori in partnership, a tutto vantaggio dell’intero sistema Paese, per la celerità degli scambi commerciali con il conseguente incremento di competitività.

Dal 1° maggio 2016, lo status di operatore economico autorizzato non è più attestato mediante “certificazione”, ma - come previsto dall’art. 38 CDU - è declinato in due diversi tipi di autorizzazione unionale:

- semplificazione doganale (AEOC), che consente di ottenere i benefici e le semplificazioni previsti dalla normativa doganale;

- sicurezza (AEOS), che consente di ottenere le agevolazioni in materia di sicurezza.

È appena il caso di ricordare che le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e, quando un richiedente disponga dei requisiti per ottenere entrambe le decisioni, verrà rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce il cumulo dei benefici.

Per il rilascio della autorizzazione, il nuovo schema regolamentare individua precise condizioni agli artt. art. 39 CDU, artt. 24 - 28 RE.

Tali norme stabiliscono criteri soggettivi ed oggettivi per l’attribuzione di un rating di affidabilità ai soggetti che richiedano di essere qualificati come AEO.

Per quanto concerne i criteri oggettivi, il Legislatore si affida a:

a) conformità: comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente;

b) sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti: dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali;

c) solvibilità: rispetto, nei tre anni precedenti la presentazione dell’istanza, degli obblighi finanziari e del pagamento dei dazi doganali, nonché una sufficiente capacità finanziaria per far fronte ai propri impegni;

d) standard pratici di competenza o di qualifiche professionali: rispetto di una delle due condizioni, relative agli standard pratici di competenza o alle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta (solo per l’autorizzazione AEOC);

e) standard di sicurezza: esistenza di adeguati standard di sicurezza, con il rispetto delle condizioni pratiche previste dall’art. 28 del RE (solo per l’autorizzazione AEOS).

Una volta ottenuta l’autorizzazione AEO, considerata l’affidabilità doganale ed il livello di compliance attribuito, è specificamente richiesto all’operatore economico autorizzato l’auto-monitoraggio delle proprie funzioni aziendali.

Tutta la struttura dell’AEO sembra davvero un’opportunità concreta per rivedere una volta per tutte la logistica e la gestione della customs clearance, ambiti spesso sottovalutati nella corporate governance.

È un’opportunità per riscrivere il rapporto con l’Autorità doganale spesso troppo dispersivo e frammentato, nella consapevolezza che l’audit AEO non è una verifica fiscale ma l’avvio di un rapporto di leale partnership tra Dogana ed operatore economico.

E’ altresì un’occasione per decidere di gestire autonomamente il rapporto doganale sovrapponendo alla autorizzazione AEO anche lo sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU), per sdoganare la merce presso i propri locali, in un solo punto nella UE con la supervisione di un solo ufficio di controllo, indipendentemente da quanti saranno i varchi doganali unionali attraverso cui la merce passerà per l’importazione.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/10/01/domande-itv-aeo-attivo-portale-ue

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