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Danno biologico: aggiornata la tabella degli indennizzi

L’INAIL, con la circolare n. 17 del 2019, aggiorna la nuova tabella per gli indennizzi in capitale, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti che hanno sostituito quelle approvate con decreto ministeriale del 1° aprile 2008 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione delle Tariffe dell’Istituto e i miglioramenti delle prestazioni.

Con la circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019, l’INAIL aggiorna la Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale sulla base del decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha approvato, per il triennio 2019-2021.

I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).

La ponderazione ha tenuto conto dell’adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti.

Gli importi indicati nella nuova Tabella INAIL risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68% dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 2014 da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.

Gli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.

Nei casi di unificazione dei postumi, come è noto, ai fini della valutazione medico-legale, si fa riferimento a un’unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata.

Se il grado complessivo risultante dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull’evento unificato.

Le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale.

Qualora, per effetto del ricalcolo ottenuto secondo i citati parametri, l’importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente erogato, si dovrà detrarre da quanto dovuto l’importo effettivamente erogato.

Con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell’integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l’indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova Tabella.

INAIL, circolare 11/10/2019, n. 17

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/10/12/danno-biologico-aggiornata-tabella-indennizzi

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