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Contratti a termine e di prossimità: dai Consulenti del lavoro le risposte ai quesiti

Con l'approfondimento del 15 ottobre 2019 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riepiloga le risposte fornite dagli esperti durante la rubrica televisiva "Quesiti LIVE", pensata per fornire supporto teorico e pratico ai Consulenti del Lavoro sulle ultime novità in materia di lavoro, fisco e previdenza. In particolare, gli esperti della Fondazione si sono soffermati sui contratti a termine e sull’applicazione del contributo addizionale NASpI, sulla convenzione attuativa del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale e sul rapporto fra contrattazione collettiva e benefici normativi e contributivi.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato l'approfondimento del 15 ottobre 2019 che contiene le risposte fornite dagli esperti nella nuova rubrica televisiva "Quesiti LIVE" che mira a fornire un supporto teorico e pratico ai Consulenti del Lavoro sulle ultime novità in materia di lavoro, fisco e previdenza o su alcuni dubbi che possono sorgere nella gestione quotidiana dell'attività professionale.

I chiarimenti forniti hanno riguardato in particolare i contratti a termine, la convenzione attuativa del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale, gli interventi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul legame fra contrattazione collettiva e benefici normativi e contributivi, gli ambiti di applicazione del contributo addizionale NASpI sui rinnovi dei contratti a tempo determinato e delle somministrazioni a termine.

In particolare, si segnalano le seguenti risposte degli esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 21537 del 20/08/2019 ritiene che non sia configurabile la condotta antisindacale allorquando un datore di lavoro sottoscrive un nuovo contratto collettivo, con alcuni sindacati, che sostituisce trattamento concordato con altre organizzazioni sindacali.

I benefici normativi, ai sensi c. 1175-1176 art. 1. L n. 296/06, sono applicabili rispettando il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 7 del 6 maggio 2019, ha chiarito che la legittima fruizione dei benefici è subordinata alla previa verifica del trattamento economico-normativo effettivamente garantito ai lavoratori prescindendo da quale sia il contratto collettivo applicato. Pertanto, il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti collettivi potrà fruire dei benefici normativi e contributivi.

Il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali.

La sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati deve essere effettuata “da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale” ovvero “dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario”.

Se l’RSA esistente in azienda sia espressione di organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale il contratto di prossimità, rispettando ovviamente anche tutti gli altri precetti normativi, può ritenersi valido.

La stipula del primo contratto a tempo determinato con un soggetto già occupato in precedenza dal medesimo datore di lavoro solo con contratto di lavoro intermittente non si considera un rinnovo. Pertanto, non si applica l’aumento del contributo addizionale NASpI.

Il contributo addizionale NASpI non si applica esclusivamente nel caso di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963. In tutti i casi in cui le ipotesi di stagionalità sono invece individuate esclusivamente dai contratti collettivi è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento dello 0,5% per ogni rinnovo.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 15/10/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/10/16/contratti-termine-prossimita-consulenti-lavoro-risposte-quesiti

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