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TFR e crediti da lavoro: istruzioni per l’accesso al Fondo di garanzia

L’INPS, con il messaggio n. 3854 del 2019, fornisce nuove indicazioni riguardo la gestione dell’istruttoria delle istanze di intervento dei Fondi di garanzia in caso di esecuzione individuale. Nel documento di prassi vengono prese in esame le fattispecie di cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persona e di capitali. In questo caso infatti non si determina l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali

Nel messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019, l’INPS aggiorna le istruzioni inerenti la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale per il pagamento del TFR e dei crediti da lavoro.

In particolare, anziché l’originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata è sufficiente una copia conforme dello stesso.

La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l’estinzione, con la conseguenza che non sono idonei ad instaurare un valido processo sia l’eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo.

Essa non determina, tuttavia, l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali.

Gli operatori delle Strutture territoriali, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, dovranno verificare che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione.

In caso contrario, si dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande dovranno essere respinte per mancanza della prova giudiziale del credito, fatte salve ipotesi particolari da sottoporre alla valutazione dell’Avvocato di Sede.

Nell’ipotesi di cancellazione dal Registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi.

Qualora, invece, il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all’orientamento della Corte di Cassazione che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/10/25/tfr-crediti-lavoro-istruzioni-accesso-fondo-garanzia

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