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CU lavoratori autonomi: quali sanzioni in caso di correzione?

I sostituti d’imposta, entro il 31 ottobre, personalmente o avvalendosi di un intermediario, sono tenuti alla trasmissione delle Certificazioni Uniche - CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili per mezzo della dichiarazione dei redditi precompilata. Le norme di riferimento che regolano i termini di presentazione non dicono nulla sull’applicazione o meno di sanzioni, qualora, scaduto il suddetto termine di trasmissione, si intenda procedere alla correzione delle certificazioni relative ai lavoratori autonomi. Entro la stessa data scade anche il termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770 in relazione alla totalità delle ritenute trattenute e versate nel periodo d’imposta 2018.

In merito all’applicazione di sanzioni per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (CU) effettuata oltre la scadenza, l’articolo 4 comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/98 stabilisce che “nei casi di errata trasmissione della certificazione la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo”, che nello specifico fa riferimento al 7 marzo di ogni anno.

Tale termine è previsto per l’invio telematico delle certificazioni rilevanti per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 175/2014 relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, con l’esclusione delle certificazioni dei lavoratori autonomi il cui termine di presentazione corrisponde a quello statuito per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770.

Con l’approssimarsi della scadenza è necessario interrogarsi riguardo la eventuale non sanzionabilità delle correzioni avvenute entro cinque giorni dal termine del 31 ottobre.

L’articolo 4 del D.P.R. n. 322/98 che disciplina le dichiarazioni e le certificazioni dei sostituti d’imposta ha subito nel corso degli anni numerose modifiche ed integrazioni. In questo senso l’articolo 1 D.Lgs. n. 175/2014, introducendo la dichiarazione dei redditi precompilata, ha statuito come il termine di presentazione della certificazione unica per i redditi di lavoro dipendenti e assimilato è fissato al 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Tuttavia, l’introduzione del comma 6 quinquies non chiariva la data di scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni non rilevanti per la dichiarazione dei redditi precompilata (certificazione unica per i lavoratori autonomi), alimentando dubbi in merito al rispetto del termine del 7 marzo per tali certificazioni e, in caso di osservanza, all’applicazione di sanzioni per invio tardivo.

In tale contesto l’Agenzia delle Entrate mediante un comunicato stampa del 12 febbraio 2015 ha precisato come le certificazioni uniche “contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data (che nell’anno 2015 era fissata al 9 marzo poiché il giorno 7 cadeva di sabato), senza applicazione di sanzioni”.

L’intervento normativo che ha posto fine al suddetto dubbio interpretativo è dato dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) la quale, al comma 933 articolo 1, dopo aver statuito a regime lo spostamento del termine di presentazione del modello 770 dal 31 luglio al 31 ottobre di ogni anno, stabilisce come entro la medesima data devono essere trasmesse le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Fatta chiarezza circa i differenti termini di scadenza per l’invio telematico delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, è necessario comprendere il momento dal quale scattano le sanzioni amministrative per invio errato del documento.

In questo senso si specifica che l’articolo 1 del D.Lgs. n. 175/2014 oltre a stabilire la scadenza del 7 marzo, dispone in maniera esplicita come nei casi di errata trasmissione della certificazione la sanzione (pari a cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta o intermediario) non si applica se questa è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Pertanto, in caso di errata trasmissione della certificazione, il sostituto può effettuare l’invio corretto entro il termine del 12 marzo senza l’applicazione di sanzioni.

Nella medesima maniera non è intervenuta la legge di Bilancio 2018 (l. n. 2015/2017) la quale ha previsto solamente il termine ultimo per l’invio delle certificazioni degli “autonomi” senza specificare se al sostituto d’imposta è consentito procedere con l’invio della certificazione corretta entro cinque giorni dalla scadenza del 31 ottobre senza applicazione delle sanzioni.

N.B. Appare utile ricordare a questo riguardo che il Ministero delle Finanze con la circolare n. 195 del 24 settembre 1999 ha comunque definito una prassi valida per la generalità delle dichiarazioni da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, secondo la quale le sanzioni non trovano applicazione nelle ipotesi in cui le dichiarazioni (siano esse certificazioni uniche, dichiarazione dei redditi…) tempestivamente trasmesse e poi scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre cinque giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.

In questo senso il documento di prassi consente la non erogazione di sanzioni amministrative qualora l’errore all’interno della certificazione, rilevato in fase di controllo formale dei dati ad opera delle procedure informatiche automatizzate, venga corretto entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di scarto: errori che si possono definire di forma scartati in maniera automatica dalla procedura telematica. Si può quindi ritenere che in tali fattispecie la correzione non è sanzionata in quanto è presente una comunicazione da parte della Agenzia delle Entrate (la ricevuta di scarto).

Diverso è il caso del sostituto d’imposta che, scaduto il termine del 7 marzo, è intenzionato a trasmettere una nuova certificazione contenente dati diversi e corretti ed al quale non verrà applicata alcuna sanzione qualora provveda alla correzione entro il 12 marzo; a differenza della fattispecie precedente, l’esercizio di tale facoltà non è subordinato ad una comunicazione della procedura telematica.

Dall’analisi delle fonti normative e dei documenti di prassi si può affermare le certificazioni dei sostituti d’imposta con scadenza il 7 marzo e quelle con 31 ottobre sono sottoposte a due regimi sanzionatori parzialmente differenti.

Nello specifico, il sostituto d’imposta che ha proceduto a trasmettere una certificazione rilevante ai fini della dichiarazione precompilata può effettuare la correzione sia nel caso di errore di forma, rilevato dalla procedura telematica per mezzo di ricevuta di scarto entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, sia di merito rilevato autonomamente dal soggetto che elaborato e tramesso la certificazione entro cinque giorni dalla scadenza: in entrambi i casi non saranno applicate sanzioni.

Il sostituto d’imposta invece che intende correggere una certificazione errata, non rilevante ai fini della precompilata, non è sottoposto a sanzioni solamente se la correzione è sollecitata dalla ricevuta di scarto del sistema telematico e se inviata entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa, con la conseguenza che qualsiasi correzione effettuata in carenza dei due requisiti comporterebbe l’applicazione di sanzioni.

In conclusione, stabilito che la correzione della certificazione dei redditi non rilevante ai fini della precompilata è sanzionabile se intervenuta dopo la scadenza, si evidenzia che il comma 6-quinquies articolo 4 del D.P.R. n. 322/98 sottopone le due tipologie di certificazioni uniche alla medesima riduzione a un terzo della sanzione, fino a un massimo di 20.000 euro, qualora la correzione venga trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti (7 marzo e 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui le somme e gli emolumenti sono stati corrisposti) e l’applicazione delle sanzioni ordinarie a partire dal sessantunesimo giorno successivo.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2019/10/25/cu-lavoratori-autonomi-sanzioni-correzione

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