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Autorimesse e noleggio automezzi: rinnovato il CCNL

ANIASA con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, con l'ipotesi di accordo 23 ottobre 2019, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti di imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente. Previsti nuovi importi per i minimi tabellari con decorrenza novembre 2019, marzo 2020, gennaio 2021, marzo 2021.

Per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente è stato rinnovato il CCNL. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2021. Le Parti scioglieranno la riserva sull'ipotesi entro il 20 novembre 2019.

Dal 1° gennaio 2020 vengono rivisitati alcune declaratorie e profili professionali; inoltre le sezioni dei parcheggi e del soccorso stradale confluiscono nell'unico sistema classificatorio.

Previsti nuovi importi per i minimi tabellari con decorrenza novembre 2019, marzo 2020, gennaio 2021, marzo 2021.

L'indennità lingue estere viene elevata a euro 9,00 mensili ed è utile ai fini del computo dell'indennità di mancato preavviso, del trattamento per ferie e festività, della 13° e 14° mensilità e del TFR.

L'indennità impiegati di banco viene elevata a euro 7,00 mensili ed è utile ai fini del computo dell'indennità di mancato preavviso, del trattamento per ferie e festività, della 13° e 14° mensilità e del TFR.

Indennità turni avvicendati si applica anche al settore parcheggi.

Il valore del ticket restaurant sarà elevato a euro 6,00 giornalieri dal 1° gennaio 2020 e ad euro 7,00 dal 1° gennaio 2021.

E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 24:00 alle 6:00, per tutti i lavoratori. Le maggiorazioni per lavoro notturno sono riconosciute dalle ore 22:00.

Fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese vive necessarie all'espletamento della missione, il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio è fissato dal 1° gennaio 2020, nei seguenti limiti:

- in Italia: euro 55,00 per il pernottamento ed euro 30,00 per ogni pasto;

- all'estero: euro 75,00 per il pernottamento ed euro 35,00 per ogni pasto.

Viene abrogata la norma che escludeva la corresponsione della maggiorazione per lavoro festivo per prestazioni effettuate nella ricorrenza del S. Patrono.

Per la giornata del 4 novembre viene erogato, oltre al normale trattamento economico, un importo pari ad 1/26 della retribuzione globale o un giorno di riposo compensativo.

Lo stesso trattamento compete se il 4 novembre coincida col riposo settimanale, 2° giorno per i turnisti.

Nei casi di gravi patologie ex D.M. n. 278/2000, donazione degli organi, assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Cooley, distrofie muscolari e altre malattie degenerative, degenze ospedaliere per trapianti chirurgici, permessi ex l. n. 104/1992, il calcolo del comporto è sospeso, anche ai fini del trattamento economico riconosciuto.

In occasione della nascita di un figlio al lavoratore saranno concessi 5 giorni di permesso retribuito.

Da gennaio 2021 il contributo mensile contrattuale a carico azienda è elevato all'1,5% della retribuzione, da riparametrare, per 12 mensilità, da corrispondere per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (anche apprendisti).

Tale contributo è aggiuntivo a quello obbligatorio a carico azienda (pari al 2%), anche per i non iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà quindi pari al 3,5%.

Scheda di sintesi delle novità contrattuali

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/10/31/autorimesse-noleggio-automezzi-rinnovato-ccnl

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