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Pace contributiva e riscatto laurea light: come fare e quanto costano

L’INPS, nella circolare n. 106 del 25 luglio 2019, fornisce indicazioni sulla “pace contributiva” e sul riscatto agevolato della laurea. La pace contributiva è la facoltà (concessa a lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata) di riscattare - ai fini della pensione - periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di 5 anni. La domanda, limitata al triennio 2019 – 2021, può essere presentata fino al 31 dicembre 2021. In merito al riscatto dei periodi di studio universitari nel sistema di calcolo contributivo, l’INPS si sofferma sul nuovo e alternativo criterio di calcolo dei costi.

Con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, l’INPS ha chiarito le modalità applicative della disciplina prevista dall’articolo 20 del decreto Legge n. 4 del 2019 che ha introdotto il nuovo istituto della pace contributiva e il riscatto laurea agevolato per i periodi di studio collocati in periodi da valutare nel sistema contributivo.

Pace contributiva

Cosa è

La pace contributiva è una facoltà di riscatto riconosciuta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione diretta, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, che, ovviamente, devono collocarsi tra il 1° gennaio 1996 e il 28 gennaio 2019, come previsto dalla legge di conversione n. 26/2019.

Non è richiesto che i contributi siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto, pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge, mentre saranno escluse le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

Quando si può esercitare

La facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo, anche in caso di obbligo contributivo già prescritto; per recuperare tali periodi potranno essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, in caso di maturazione della prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita.

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto sarà utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura, difatti i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Dato che sarà possibile riscattare unicamente periodi successivi al 1° gennaio 1996, l’onere sarà determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” (articolo 2, comma 5, D.Lgs n. 184/1997). Si dovrà, quindi, applicare l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto, mentre la base di calcolo dell’onere sarà data dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo da riscattare. La rivalutazione del montante individuale dei contributi avrà effetto dalla data della domanda di riscatto.

Oneri di riscatto

L’onere di riscatto potrà essere versato in unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. In caso di interruzione del versamento dell’onere sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa qualora i contributi da riscatto siano necessari per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o siano determinanti per l’autorizzazione ai versamenti volontari.

Domanda

La domanda di riscatto, limitata al triennio 2019 – 2021, potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2021, dal diretto interessato o dal superstite o, entro il secondo grado, dal parente e affine, a condizione che sia acquisito il consenso dell’interessato. In tutti i casi, l’onere versato è detraibile al 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo.

Il datore di lavoro dell’assicurato, nel caso di lavoratori del settore privato, potrà presentare domanda di riscatto destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente attraverso uno dei seguenti canali:

1.WEB, tramite il sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:

- per i riscatti nelle gestioni dei dipendenti privati: Prestazioni e servizi —Tutti i servizi —Riscatto di periodi contributivi;

- per i riscatti nelle gestioni dei dipendenti pubblici: Prestazioni e servizi —Tutti i servizi — Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati;

2. Contact Center multicanale;

3. Patronati e intermediari dell’Istituto.

In attesa dell’implementazione della procedura telematica, il datore di lavoro, i parenti e affini entro il secondo grado, potranno presentare la domanda utilizzando il modulo AP135.

Riscatto agevolato

L’articolo 20 del Decreto Legge n. 4 del 2019 ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 184 del 1997, in base al quale l’onere di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo è costituito dal versamento di un contributo determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda a cui si applica l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

Questa modalità di calcolo resta alternativa a quella già in essere ma, in ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità già in essere prima del D.L. n. 4/2019 e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla nuova modalità alternativa.

L’INPS fornisce al riguardo i seguenti ulteriori chiarimenti.

1) Riscatto del corso di studi già definito con l’integrale pagamento dell’onere: non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;

2) Pagamento rateale già avviato: si potrà interrompere, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata e presentare, per il periodo residuo, nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio agevolato;

3) Riscatto non ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere: si potrà ritirare la domanda e proporne una successiva, tenendo presente che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

L’ultimo chiarimento riguarda il caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel contributivo. L’onere di riscatto sarà quantificato utilizzando le seguenti modalità:

- per i periodi nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della “riserva matematica”;

- per i periodi nel sistema contributivo, il soggetto potrà richiedere che l’onere sia quantificato in base o al calcolo “ordinario” o al calcolo “agevolato”.

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/10/08/pace-contributiva-riscatto-laurea-light-costano

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