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Accordo di prossimità: per la Cassazione è legittima la deroga alle disposizioni di legge

Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo non può essere condannata un’azienda, datrice di lavoro, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, espressamente esclusa da un accordo collettivo di prossimità stipulato con le rappresentanze sindacali in tempi precedenti. Secondo i giudici della Corte di Cassazione l’accordo derogatorio non è in contrasto con i principi dettati nella Carta costituzionale, né viola i vincoli derivanti da normative comunitarie e da convenzioni internazionali sul lavoro, in quanto la deroga veniva prevista, in sede collettiva, nel contesto di un bilanciamento di opposti interessi e con la finalità di ridurre l'impatto della situazione di esubero. Se ne parlerà nel corso del VII Forum TuttoLavoro, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrinalavoro.it, RCS Academy e Corriere della Sera, in programma a Roma il 27 novembre 2019.

Il contratto di prossimità regge al cospetto della Corte di Cassazione. Questo è il giudizio che viene fuori dalla lettura della sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019, nella quale i giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione dei giudici di merito, non soltanto in riguardo alla legittimità di un licenziamento intimato ad alcuni lavoratori in esito ad una procedura di licenziamento collettivo, ma, in particolare, confermando la parte in cui aveva respinto la domanda di condanna dell’azienda, datrice di lavoro, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, espressamente esclusa da un Accordo collettivo di prossimità stipulato con le rappresentanze sindacali in tempi precedenti e riportato nell’accordo previsto dall’articolo 4 della l. n. 223/1991 (procedura per la dichiarazione di mobilità).

In particolare, il lavoratore, con il ricorso giudiziale, aveva sostenuto che il licenziamento sarebbe stato irrogato senza il rispetto dei termini di preavviso, previsti dal contratto collettivo nazionale applicato dall’azienda.

La Suprema Corte ha evidenziato come la disposizione prevista dall’articolo 8, del D.L. n. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011) “contratto di prossimità”, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, può operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2, del medesimo articolo 8, ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, pertanto, anche sulle "conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio".

Nel caso prospettato alla Corte, le parti (azienda e rappresentanze sindacali), nel sottoscrivere l’accordo di prossimità con il quale erano state disciplinate le modalità di accesso all'esodo volontario cui sarebbe poi seguita la procedura di licenziamento collettivo, hanno stabilito esplicitamente che l'azienda non avrebbe riconosciuto "alcun trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso". Pertanto, i giudici hanno ritenuto sussistere le condizioni per derogare ed incidere sulle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro. La deroga, infatti, era stata introdotta proprio per far fronte a una ben nota situazione di crisi aziendale ed occupazionale.

Il punto sul quale la Corte di Cassazione si è soffermata, dando una interpretazione positiva, è che l’accordo derogatorio non si poneva in contrasto con principi dettati nella Carta costituzionale né violava vincoli derivanti da normative comunitarie e da convenzioni internazionali sul lavoro.

Ciò in quanto la deroga veniva prevista, in sede collettiva, nel contesto di un bilanciamento di opposti interessi e con la finalità di ridurre l'impatto della situazione di esubero. Proprio l'esercizio della facoltà di recedere con effetto immediato determina l'insorgere dell'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, obbligazione pecuniaria che ben può costituire – secondo i giudici – oggetto di accordo e di rinuncia ed è pertanto suscettibile di essere oggetto di accordo tra le parti sociali chiamate, nel contesto di una crisi aziendale, a mediare per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e la conservazione dei livelli di occupazione.

In definitiva, la clausola, prevista nell’accordo di prossimità, si mantiene in quella prospettiva di maggior tutela dei lavoratori al fine di assicurare un minor costo sociale dell'operazione e di salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa e la relativa occupazione secondo le finalità cui è diretta la stessa l. n. 223/1991.

Detta indicazione rientra tra quelle previste al primo comma dell’articolo 8, quale finalità che l’accordo intende raggiungere con la sua stipulazione. Ricordo che oltre alla “gestione delle crisi aziendali e occupazionali” le altre sono:

- maggiore occupazione;

- qualità dei contratti di lavoro;

- adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;

- emersione del lavoro irregolare;

- incrementi di produttività e di salario;

- gestione delle crisi aziendali e occupazionali;

- investimenti ed avvio di nuove attività.

Per il raggiungimento di uno o più di questi scopi, le parti possono derogare le disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che trattano le seguenti, tassative, materie, inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione aziendale:

- impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;

- mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

- contratti a termine, part-time, intermittente;

- regime della solidarietà negli appalti;

- ricorso alla somministrazione di lavoro;

- disciplina dell'orario di lavoro;

- modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e le partite IVA;

- trasformazione e conversione dei contratti di lavoro;

- conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Ricordandosi, infine, che l’articolo 8 ha previsto un limite alla deroga: il rispetto della Costituzione ed i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Il mancato rispetto di tali vincoli invalida l’accordo di prossimità e rende nullo il suo contenuto.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/11/12/accordo-prossimita-cassazione-legittima-deroga-disposizioni-legge

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