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Commercialisti e avvocati: chiarimenti su rilascio PIN per servizi INPS

Con il messaggio n. 4440 del 2019, l’INPS da riscontro ad alcune richieste di chiarimenti pervenute con riferimento gli adempimenti da porre in essere con particolare riguardo al censimento dei professionisti abilitati ex L. n. 12/1979. In particolare l’Istituto si sofferma sulle diverse procedure di abilitazione che devono essere eseguite da avvocati e dottori commercilisti ed esperti contabili, differenziando i canali e i termini di comunicazione.

L’INPS, nel messaggio n. 4440 del 28 novembre 2019, chiarisce gli adempimenti da porre in essere con particolare riguardo al censimento dei professionisti abilitati ex L. n. 12/1979.

Avvocati

Gli Avvocati, che intendono operare come intermediari abilitati e non sono ancora stati censiti a tale scopo, devono inoltrare la richiesta a mezzo PEC con oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale - Avvocato”, all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it. ed allegando i seguenti documenti:

- copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;

- copia del modulo “SC64” compilato in ogni sua parte (Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli”;

- copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.

Il professionista, una volta censito, potrà recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Il professionista che intende svolgere attività in qualità di intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, censito con le modalità suesposte, potrà recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il modulo “SC64”, compilato in ogni sua parte, e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.

La comunicazione all’INL deve essere precedente alla presentazione del modulo “SC64” all’INPS, in quanto l’assolvimento è condizione necessaria per il rilascio al professionista istante dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario.

INPS, messaggio 28/11/2019, n. 4440

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/11/29/commercialisti-avvocati-chiarimenti-rilascio-pin-servizi-inps

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