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Whistleblowing: aumentano le tutele per chi segnala

La direttiva 2019/1937, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing) del diritto dell'Unione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La nuova disposizione estende la disciplina del whistleblowing a nuovi ambiti quali gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica e a nuove figure quali gli azionisti e i lavoratori autonomi e i loro colleghi e parenti, ai lavoratori del settore sia privato che pubblico. Il segnalante che dovesse subire ritorsioni avrà accesso a consulenza gratuita ed a mezzi di tutela adeguati: protezione nei procedimenti giudiziari ed esonero da responsabilità per la divulgazione di informazioni.

E’ stata pubblicata il 26 novembre 2019, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 305/17, la direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (Whistleblowing). La nuova disposizione estende la disciplina del whistleblowing a nuovi ambiti quali gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica e a nuove figure quali gli azionisti e i lavoratori autonomi e i loro colleghi e parenti. Si prevede l’obbligatorietà del riscontro, da parte di autorità e imprese, alle segnalazioni ricevute entro tre mesi, estendibili a sei mesi per i canali esterni in casi debitamente giustificati.

Il segnalante che dovesse subire ritorsioni avrà accesso a consulenza gratuita e a mezzi di tutela adeguati: si prevede inoltre l'inversione dell'onere della prova nelle controversie di lavoro, protezione nei procedimenti giudiziari ed esonero da responsabilità per la divulgazione di informazioni.

Le principali tutele previste sono costituite da:

- la creazione di canali di segnalazione all'interno delle società/amministrazioni prevedendo in tal senso l'obbligo di creare canali di segnalazione efficaci ed efficienti in società con oltre 50 dipendenti o comuni di più di 10 mila abitanti;

- una gerarchia dei canali di segnalazione che preveda in primis il ricorso ai canali interni, per poi ricorrere a quelli esterni che le autorità pubbliche sono tenute a istituire;

- la possibilità che la segnalazione possa essere effettuata anche da soggetti esterni come lavoratori autonomi, tirocinanti, persone che lavorano sotto la direzione di appaltatori e fornitori, in particolare vengono individuati quei profili che potrebbero acquisire informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, ad esempio i lavoratori dipendenti, compresi funzionari pubblici a livello nazionale/locale, volontari e tirocinanti, membri senza incarichi esecutivi, azionisti;

- la previsione di misure di sostegno e di protezione degli informatori, quali la sospensione, la retrocessione e l'intimidazione.

Gli Stati europei, e quindi anche l'Italia, dovranno recepire le nuove disposizioni entro due anni dalla pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e adottare regole interne entro il 26 novembre 2022, al fine di garantire gli standard minimi della Direttiva, fermo restando che in virtù della clausola di non regressione, l'attuazione della Direttiva non potrà comportare in alcun caso una riduzione dell'attuale livello di protezione.

Parlamento e Consiglio Europeo, Direttiva 23/10/2019, n. 1937

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/11/28/whistleblowing-aumentano-tutele-segnala

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