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SPID più efficace. Identità digitale “ad hoc” anche per professionisti e imprese

Per fruire più agevolmente dei servizi on line della PA professionisti ed imprenditori, a partire dal 1° dicembre 2019, potranno acquisire una specifica identità digitale, separata da quella eventualmente posseduta come cittadino e persona fisica, e dedicata all’attività lavorativa. E’ questo l’effetto della pubblicazione delle linee guida AgID, per il rilascio delle identità digitali per uso professionale, che permetteranno al Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID di diventare uno strumento più efficace per consentire alle Pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare l’appartenenza di una persona fisica ad un’organizzazione e/o la sua qualità di professionista. Sarà opportuno, per i soggetti che da tale data vorranno richiedere l’identità digitale ad uso professionale, consultare gli Id provider autorizzati dall’AgID per individuare il servizio più idoneo alle proprie esigenze e necessità.

Con la pubblicazione della determinazione AgID 318/19 del 5 novembre 19, dal 1° dicembre 2019, è prevista l’attivazione dei nuovi servizi SPID per imprese e professionisti.

Grazie alle nuove linee guida AgID approvate da tale provvedimento, verrà attivata una nuova funzionalità SPID, attesa da numerose pubbliche amministrazioni e da privati, che consente l’apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all’uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

Le linee guida individuano le modalità che gli Identity Provider devono seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, consentendo di veicolare attraverso SPID, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell’organizzazione di appartenenza – e per la quale si sta agendo - su un servizio reso disponibile da un service provider.

Le identità rilasciate, tuttavia, non identificano lo status persona giuridica né l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

SPID è il sistema di autenticazione che permette ai cittadini di accedere ai servizi online della PA e dei privati aderenti, con una “identità digitale” unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. Il sistema è totalmente gratuito.

A tutt’oggi, l’identità digitale può essere richiesta da tutti i cittadini italiani, e dalle persone fisiche fornite di permesso di soggiorno e residenti in Italia, che abbiano compiuto 18 anni.

Per ottenere le credenziali SPID è necessario avere un documento di identità in corso di validità, la tessera sanitaria, un indirizzo e-mail e il numero di telefono del cellulare normalmente utilizzato (anche se non si è l’intestatario del relativo contratto).

E’ interessante notare, anche in relazione a quanto si dirà sull’utilizzo dell’identità digitale professionale, che è possibile avere più di una identità digitale, anche con diversi livelli di sicurezza.

Per ottenere le credenziali SPID ci si deve rivolgere agli Identity Provider registrati da AgID. Questi soggetti offrono diverse modalità –interamente gratuite per il cittadino e l’uso “privato” - per richiedere e ottenere SPID, e tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID sono reperibili sul sito web. Ogni cittadino è libero di scegliere l’identity provider (IDP) che preferisce, oltre che di avere, se lo ritiene, diversi IDP in relazione a diverse identità digitali.

Esistono, allo stato, tre distinti (e crescenti) livelli di sicurezza.

Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente.

Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore - permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, a cui si aggiunge la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password- OTP).

Il terzo livello, e più elevato livello, prevede, oltre al nome utente e la password, un “supporto fisico”, come ad esempio una smart card, per l’identificazione.

Con la determinazione n. 318 del 5 novembre 2019 si è concluso un lungo iter avviato con l’apertura della consultazione pubblica sul testo base il 14 luglio 2018 e passato dal parere positivo della Conferenza Stato Regioni e del Garante della privacy.

Secondo quanto esposto dall’AgID in sede di pubblicazione della determinazione, dal 1° dicembre 2019 viene attivata una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale, che consentirà l’avvio di nuovi servizi on line da parte della PA “superando gli ostacoli all’uso della propria identità digitale per scopi lavorativi”, anche – per quanto detto sopra, consentendo ad imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, di acquisire una identità digitalead hoc”, separata da quella eventualmente posseduta come cittadino e persona fisica, e dedicata all’attività lavorativa.

Secondo quanto indicato nelle linee guida, il “pin unico” consentirà ai lavoratori autonomi, sia i professionisti iscritti ad Albi che i lavoratori non ordinistici di cui, ad esempio, alla l. n. 4/13 di accedere già dal 1° dicembre ai servizi on line già attivi presso INPS ed Agenzia delle Entrate, oltre che a quelli che, incrementalmente, sono in corso di attivazione nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali.

A tale riguardo, peraltro, le linee guida chiariscono che il codice identificativo univoco non certifica, in sé, l’iscrizione ad Albi o elenchi di professionisti (o imprese) del relativo titolare. Quindi, nel caso in cui il servizio on line sia dedicato a soggetti in possesso di specifici titolo abilitativi (iscrizione ad Albi o elenchi), sarà il Service Provider liberamente individuato da ciascun richiedente il rilascio di una identità digitale, a dover verificare “a monte”, presso il soggetto abilitato al rilascio del titolo (Ordini, Camere di Commercio, ecc.) se il richiedente di una identità digitale “titolata” sia effettivamente in possesso del titolo dichiarato.

Dal punto di vista procedurale e di rilascio dell’identità digitale ad uso professionale, le linee guida AgID chiariscono preliminarmente (art. 1), che queste “nuove” identità digitali provano l’appartenenza di una persona fisica all’organizzazione di una persona giuridica e/o la sua qualità di professionista. Come detto, esse, per converso, “non costituiscono prova dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso né l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato”.

Quindi, distingue espressamente tre diverse tipologie di identità digitale:

a) identità digitale uso professionale: identità digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica;

b) identità digitale uso professionale della persona fisica: l’identità digitale che contiene gli attributi della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione;

c) identità digitale uso professionale per la persona giuridica: l’identità digitale che contiene gli attributi della persona giuridica e della persona fisica cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione.

La distinzione di cui sopra assume rilievo anzitutto in funzione delle differenze delle modalità di rilascio che, nel caso del rilascio a persona giuridica prevedono l’onere di verificare che il richiedente abbia titolo di richiedere l’identità per la persona giuridica. Oltre che, ad esempio, alla configurazione degli oneri di verifica in caso di iscritto ad un Albo professionale che richiede – appunto – il rilascio di un’identità digitale in quanto professionista (Avvocato, Commercialista, ecc.).

A tale ultimo proposito, con riferimento all’identità professionale della persona giuridica, le linee guida prevedono la possibilità che il Service Provider demandi ad una “organizzazione” terza la verifica dell’identità dei soggetti cui fornire l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica. In tal caso, tuttavia, sono previsti una serie di stringenti oneri, obblighi ed impegni (anche in termini di rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali – GDPR) che l’organizzazione dovrà rispettare nel suo rapporto, comunque contrattualizzato, con l’Identity Provider, anche a tutela del soggetto richiedente.

La lettura di tali prescrizioni e, in particolare, la previsione dell’art. 4 delle linee guida secondo la quale “… le condizioni per la fornitura dell’identità digitale uso professionale sono oggetto di contrattazione fra le parti” fa presumere che – a differenza di quanto esposto per il rilascio dell’identità digitale “ad uso privato” - quella ad uso professionale potrebbe essere rilasciata dietro pagamento di un corrispettivo.

Questo, specialmente nel caso in cui l’Id Provider avesse a sua volta rapporti contrattuali con organizzazioni terze per le verifiche sui titoli professionali o sui rapporti tra il richiedente e la persona giuridica “titolare” dell’identità digitale. Tuttavia, è prematuro immaginare una “automatica onerosità” del servizio.

Sarà comunque opportuno, per i soggetti che dal 1° dicembre vorranno richiedere l’identità digitale ad uso professionale, compulsare tutti gli Id provider autorizzati dall’AgID per individuare – oltre che il servizio più idoneo alle proprie esigenze e necessità, come già avviene per i privati cittadini – il soggetto che fornisca il servizio alle condizioni economiche più vantaggiose.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2019/11/30/spid-efficace-identita-digitale-ad-hoc-professionisti-imprese

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