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Reddito e pensione di cittadinanza: domande da integrare per i cittadini stranieri

Nel messaggio n. 4516 del 2019, l’INPS spiega le modalità con cui i cittadini stranieri che hanno presentato domanda di erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza devono integrare la stessa con una autocertificazione che riguardi i requisiti reddituali e patrimoniali, nonché la composizione del nucleo familiare. Nel documento di prassi l’Istituto specifica anche i casi di esclusione da tali obblighi.

L’INPS, con il messaggio n. 4516 del 3 dicembre 2019, interviene in materia di Reddito e Pensione di cittadinanza per fornire alcune indicazioni procedurali. L’Istituto fa presente che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sono obbligati a produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, riguardanti i requisiti reddituali e patrimoniali, nonché la composizione del nucleo familiare.

Sono esclusi da tali obblighi i cittadini:

- di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

- di Stati le cui convenzioni internazionali dispongano diversamente;

- di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 novembre 2019 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha definito l’ambito di applicazione della norma di cui al predetto comma 1–bis, con le relative modalità attuative.

Domande presentate dai cittadini extracomunitari

Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nel decreto interministeriale, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A.

Le domande presentate dai cittadini di uno degli Stati o territori indicati nel decreto interministeriale, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa in oggetto.

Domande presentate a marzo 2019

Le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, anche se per le stesse sia già stata rilasciata la dichiarazione integrativa di responsabilità, resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in commento.

Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.

INPS, messaggio 03/12/2019, n. 4516

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/12/04/reddito-pensione-cittadinanza-domande-integrare-cittadini-stranieri

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