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In Svizzera le società anonime sono più trasparenti

La legge della Confederazione elvetica riscrive e restringe il campo d’azione in materia di azioni al portatore e in riferimento alle società “anonime”, cioè capitalizzate con azioni al portatore. Le raccomandazioni rivolte dal Forum Globale alla Svizzera riguardano, infatti, l’identificazione dei titolari di azioni al portatore, la vigilanza sulle società anonime e sulle società in accomandita per azioni e la reperibilità delle informazioni sulla proprietà di enti giuridici costituiti all’estero, ma con amministrazione effettiva entro il territorio confederale. Le nuove misure introdotte per attuare tali raccomandazioni dispongono ora la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative; previste anche norme transitorie sulle azioni al portatore in circolazione.

Le richieste di maggiore trasparenza, indirizzate dal Forum Globale alla Confederazione elvetica riguardano in modo particolare il legame tra privacy e diritto societario, cioè entità giuridiche. Da novembre, per rispondere a queste precise richieste Berna ha ridisegnato largamente la normativa sulle azioni al portatore al fine di renderle ammissibili soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili. Le nuove regole, già in vigore, rendono inoltre perseguibile penalmente la violazione degli obblighi di annunciare gli aventi economicamente diritto, nonché di tenere il libro delle azioni e l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni.

In sostanza, la legge riscrive e restringe il campo d’azione in materia di azioni al portatore e in riferimento alle società cosiddette “anonime”, cioè capitalizzate con azioni al portatore.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, la normativa in vigore da novembre contiene anche ulteriori passaggi relativi alla confidenzialità delle domande di assistenza amministrativa nonché alla capacità di essere parte e alla capacità processuale delle parti sulle quali vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa. E per finire, sono state inserite delle specifiche disposizioni in merito ad eventuali domande di assistenza amministrativa nei casi in cui le domande pervenute risultino fondarsi su dati rubati. Si rammenta che le novità interesseranno in via diretta all’incirca 60mila entità giuridiche, mentre mediamente gli extra-costi richiesti dai nuovi adempimenti supereranno la soglia dei 1000 franche svizzeri l’anno.

Per attuare le raccomandazioni del Forum globale le nuove misure introdotte prevedono un pacchetto nutrito di novità: la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative; disposizioni transitorie concernenti le azioni al portatore in circolazione; la definizione di un sistema di sanzioni in caso di violazione degli obblighi; consultazione degli elenchi da tenere secondo il diritto societario; disposizione sullo scambio di informazioni relative anche alle persone defunte e, per finire, disposizione sulla confidenzialità della domanda.

In pratica, con tali modifiche alla normativa interna Berna risponde al richiamo del Forum Globale che ha espressamente posto, come condizioni, a tutti i Paesi di garantire la disponibilità delle informazioni sull’identità di tutti i soggetti giuridici rilevanti all’interno di ogni singolo Stato e sui relativi rapporti di proprietà. In particolare, per la Svizzera le raccomandazioni riguardano l’identificazione dei titolari di azioni al portatore, la vigilanza sulle società anonime e sulle società in accomandita per azioni e la reperibilità delle informazioni sulla proprietà di enti giuridici costituiti all’estero ma con amministrazione effettiva entro il territorio confederale.

La prima raccomandazione è attuata procedendo per due vie parallele.

Infatti, le azioni al portatore possono essere convertite in azioni nominative o rivestire la forma di titoli contabili. Tradotto, in un modo o nell’altro, la questione dell’identificazione dei titolari di azioni al portatore non sussiste più. Dunque, la Svizzera si unisce così ad altre importanti piazze finanziarie che hanno abolito (Austria, Belgio, Hong Kong, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti) o immobilizzato (Germania, Liechtenstein, Lussemburgo) le azioni al portatore.

Inoltre, tale modifica costituisce una svolta radicale rispetto al sistema introdotto soltanto nel 2015, basato sugli obblighi del diritto societario di annunciare e di tenere elenchi. A differenza di quest’ultimo, infatti, la nuova misura pone definitivamente fine alle discussioni sull’identificazione dei titolari di azioni al portatore.

L’obbligo dell’identificazione è rafforzato dal fatto che i diritti patrimoniali dell’azionista decadono se questi non vi ottempera entro un mese dall’acquisto dell’azione.

È comunque previsto un adempimento tardivo.

L’effetto sulle società anonime

Nel caso delle società anonime senza titoli di partecipazione quotati in borsa e con azioni nominative che non rivestono la forma di titoli contabili, spetta al consiglio d’amministrazione richiamare gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo.

Il richiamo deve contenere l’indicazione che, se non ottemperano al loro obbligo di annunciare, ovvero, di adempiere all’identificazione del diritto di titolarità, gli azionisti perdono definitivamente i loro diritti e i loro conferimenti sono attribuiti alla società.

In particolare, se dopo 18 mesi dall’entrata in vigore le società senza titoli di partecipazione quotati in borsa hanno ancora azioni al portatore che non sono state iscritte secondo le nuove regole di trasparenza, queste saranno convertite per legge in azioni nominative. Dopo tale conversione gli azionisti inadempienti non potranno più farsi iscrivere direttamente dalla società nel libro delle azioni, bensì dovranno, entro cinque anni dall’entrata in vigore della nuova normativa, chiedere al tribunale la loro iscrizione nel suddetto libro.

Scaduto questo termine, su richiesta della società, le azioni degli azionisti che non si sono annunciati né hanno chiesto al tribunale la loro iscrizione nel libro delle azioni, saranno soppresse tramite decisione del tribunale. Gli azionisti perdono quindi definitivamente i loro diritti e i conferimenti sono attribuiti alla società.

Vigilanza efficace su società anonime e in accomandita per azioni

Una vigilanza efficace sulle società presuppone un sistema di sanzioni in caso di violazione degli obblighi. Tale violazione può essere commessa tanto dalla società quanto dal singolo socio.

Il nuovo sistema di sanzioni ingloberà entrambi i livelli. Di fatto, la nuova legge riprende le disposizioni penali che erano già previste da tempo ma mai attuate. D’ora in avanti, saranno dunque perseguibili penalmente la violazione dell’obbligo del diritto societario di annunciare gli aventi economicamente diritto (a livello di socio) e la violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi o degli obblighi del diritto societario che ne derivano (a livello di società).

In particolare, la norma prevede che la tenuta non conforme alle prescrizioni del libro delle azioni o dell’elenco degli aventi economicamente diritto annunciati alla società oppure l’emissione di azioni al portatore da parte di una società che non ha titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili costituiscano una lacuna nell’organizzazione della società e che quindi un azionista o un creditore possa di diritto chiedere al tribunale di prendere le misure necessarie.

Informazioni su proprietà e identità di società estere con amministrazione effettiva in Svizzera

Le nuove regole prevedono che gli enti giuridici con sede principale all’estero che hanno la loro amministrazione effettiva in Svizzera siano tenute a dotarsi nel luogo dell’amministrazione effettiva di un elenco dei loro titolari legali. L’elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta nonché l’indirizzo di tali persone. La misura permette altresì di adeguare gli obblighi degli enti giuridici che hanno la loro amministrazione effettiva in Svizzera agli obblighi delle società svizzere.

Scambio delle informazioni relative alle persone defunte

Le persone, comprese le persone defunte, i portafogli collettivi e altri enti giuridici, sui quali vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa, acquistino la qualità di parte. In questo modo si garantisce che possa essere prestata assistenza amministrativa anche in relazione a queste persone (defunti compresi), ai portafogli collettivi e ad altri enti giuridici ai quali il diritto svizzero in realtà non riconosce la capacità di essere parte e la capacità processuale (ad es. defunti o successioni).

Il diritto di agire a nome di una Parte che conformemente alle altre disposizioni del diritto svizzero non ha qualità di parte sarà determinato di volta in volta dal diritto dello Stato richiedente. Nelle procedure di assistenza amministrativa in relazione a persone defunte i successori acquisiranno la qualità di parte e saranno quindi legittimati a ricorrere.

Confidenzialità e dati rubati

La misura consiste nel riformulare la norma esistente, così da tenere conto il più possibile dello standard e al tempo stesso ridurre al minimo l’ingerenza nella tutela del diritto di essere sentiti/ascoltati prioritariamente.

Di conseguenza, la consultazione della domanda di assistenza amministrativa e della relativa corrispondenza con l’autorità estera dovrà essere autorizzata solo previo consenso di quest’ultima. In caso contrario, l’AFC, cioè l’Amministrazione finanziaria elvetica, informerà la persona legittimata a ricorrere in merito agli elementi essenziali della domanda e della corrispondenza. Questo per ciò che concerne la confidenzialità.

Con riguardo, invece, ai dati rubati, d’ora in avanti Berna potrà entrare nel merito anche delle domande che si fondano su tali informazioni, in particolare se lo Stato richiedente non li ha acquistati e se per altre ragioni non si è comportato in modo contrario al principio della buona fede. Questa interpretazione consente di sbloccare le domande di assistenza amministrativa che hanno offerto lo spunto per la raccomandazione.

Il caso più noto è quello dell’India, che ha presentato domande di assistenza amministrativa fondate sulla lista dei dati dei clienti della HSBC rubati a Ginevra, ottenuta tramite una procedura di assistenza amministrativa.

Al contempo, la nuova norma mantiene intatto il principio della buona fede.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/12/03/svizzera-societa-anonime-trasparenti

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