• Home
  • News
  • Attività stagionale: contribuzione aggiuntiva non dovuta... ma solo a Bolzano

Attività stagionale: contribuzione aggiuntiva non dovuta... ma solo a Bolzano

La contribuzione maggiorata (1,40% per ogni attivazione di contratto più un ulteriore 0,50% in caso di rinnovo) non dovrà essere versata per tutte le attività stagionali a termine definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019, ma solo se svolte nella Provincia di Bolzano. Lo prevede un emendamento alla prossima legge di Bilancio approvato dalla Commissione Bilancio del Senato con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Esclusi dai contributi aggiuntivi anche specifici rapporti di lavoro a tempo determinato: quali sono?

Per tutti i contratti stagionali a tempo determinato non si deve versare il contributo maggiorato, ma solo per le attività svolte nella Provincia di Bolzano. Questo è quanto previsto dall’emendamento 6.0.32, alla prossima legge di Bilancio, approvato nella seduta n. 236, di mercoledì 11 dicembre, dalla Commissione Bilancio del Senato.

Proprio così, alcuni Senatori della Repubblica Italiana hanno presentato un emendamento per dirimere la famosa controversia circa la non applicabilità della contribuzione maggiorata nei contratti stagionali a termine, ma esclusivamente per la Provincia autonoma di Bolzano.

Si tratta dei contributi aggiuntivi, previsti dal comma 28, dell’articolo 2, della Legge 92/2012 (meglio conosciuta come Riforma Fornero), che contempla l’onere di corrispondere all’INPS un contributo pari all’1,40% per ogni attivazione di contratto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato e di un contributo, ulteriore, dello 0,50%, previsto dal c.d. Decreto Dignità (decreto legge 87/2018), in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Quest’ultimo contributo, in base all’interpretazione impartita dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, risulta crescente ad ogni rinnovo, andando così a prevedere un aumento contributivo continuo ad ogni ulteriore contratto a tempo determinato che l’azienda intende instaurare con un determinato lavoratore. In pratica, ad ogni rinnovo il datore di lavoro deve sommare alla precedente contribuzione maggiorata, pagata nell’ultimo contratto a termine, lo 0,50%.

Ricordo che l’applicazione della contribuzione maggiorata avviene esclusivamente in caso di rinnovo e non anche in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine.

Tra le esclusioni, sia al contributo aggiuntivo del 1,40% che al neo contributo maggiorato dello 0,50%, vi sono i contratti a termine stipulati per lo svolgimento delle attività stagionali, ma solo per quelle attività previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963 e non anche da quelle attività previste dai contratti collettivi. In pratica, le attività stagionali previste dalla contrattazione collettiva devono sottostare al pagamento sia della contribuzione addizionale (1,40%) che di quella maggiorata.

Per rimediare a questa disparità di trattamento, le associazioni datoriali e gli ordini professionali sono intervenuti con il Ministro del Lavoro (Di Maio prima e Catalfo poi).

In particolare, l’Ordine dei Consulenti del lavoro, per il tramite del suo Presidente, Marina Calderone, aveva inviato una lettera, in data 21 ottobre 2019, al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, con la quale spiegava la incongruenza della disposizione legislativa che, a parità di attività stagionale, agevolata unicamente quelle previste in un decreto di quasi 60 anni fa, con ipotesi obsolete e poco utilizzate.

In particolare, l’Ordine dei Consulenti del lavoro, con la missiva dello scorso ottobre, evidenziava come

“La disciplina, nel prevedere i casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale e del relativo incremento dello 0,5%, ha ribadito la non applicabilità di tale versamento nelle ipotesi dei contratti a termine nelle attività stagionali di cui al DPR 1525/63. In questi settori è evidente che l'utilizzo di rapporti di lavoro a termine è connaturato all'essenza stessa delle esigenze di stagionalità, e pertanto una misura disincentivante come il pagamento di un contributo addizionale non trova un fondamento giustificativo. Appare evidente, pertanto, che la nozione di stagionalità non può essere circoscritta alle sole ipotesi previste dal legislatore degli anni '60 ma è integrata legittimamente dalle previsioni contrattuali di settore che ne definiscono meglio le caratteristiche. Si prospetta pertanto la necessità di intervenire sull'art. 2, comma 29, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92, prevedendo l’integrazione della nozione di stagionalità con quella contemplata dalla contrattazione collettiva. Ciò consentirebbe di porre rimedio ad una situazione altrimenti insostenibile per tutte quelle aziende che, in ragione della natura "stagionale" delle lavorazioni effettuate, così come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non possono fare a meno di utilizzare fattispecie contrattuali a termine, con conseguente penalizzazione sotto il profilo economico. Penalizzazione irrazionalmente determinata da un elemento di forma.

Ricordo che il D.P.R. è del 1963, con le attività stagionali del 1963. Il Ministero del Lavoro, dietro disposizione del legislatore (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 81/2015) avrebbe dovuto attualizzare le attività stagionali con proprio decreto ministeriale ma, ad oggi, dopo quasi cinque anni dalla vigenza del TU sui contratti di lavoro, non è ancora intervenuto.

Entriamo ora nel merito della proposta emendativa.

L’emendamento 6.0.32 propone di inserire, nel testo del disegno di legge, l’articolo 6-bis, dal titolo: “Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva”.

Le modifiche riguardano i commi 28 e 29 dell’articolo 2 della Legge 92/2012. In particolare, vengono aggiunte due lettere al comma 29: la b-bis) e la d-bis).

Con la lettera b-bis) il legislatore esclude, dal pagamento dei due contributi aggiuntivi, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel “solo” territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019. Detta esclusione partirà dal 1° gennaio 2020.

Con la lettera d-bis) vengono esclusi dai contributi aggiuntivi quei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con i lavoratori o le attività previste dall'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Più precisamente:

‒ gli operai a tempo determinato (OTD), assunti da datori di lavoro dell'agricoltura,

‒ i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

‒ i dirigenti,

‒ i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi,

‒ i rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

‒ il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale,

‒ i contratti a tempo determinato stipulati nelle Università, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240,

‒ il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,

‒ il personale delle fondazioni lirico sinfoniche, del settore del cinema e audiovisivo, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti.

Continuano ed essere esclusi:

- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti,

- gli apprendisti,

- i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Questi i commi 28 e 29, con le modifiche (in grassetto) previste dall’emendamento 6.0.32.

28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. 29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché', per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b-bis. A partire dal 1 gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019. c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/12/13/attivita-stagionale-contribuzione-aggiuntiva-non-dovuta-bolzano

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble