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Bonus eccellenze: definite le modalità per gli sgravi contributivi

Sta per diventare operativo il “bonus eccellenze”, l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2019 e mai “sbloccato” dall’INPS con l’emanazione di una circolare esplicativa. L’agevolazione prevede lo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata per le imprese che assumono giovani laureati con la votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca. Il disegno di legge di Bilancio 2020 stabilisce le procedure, le modalità e i controlli per la fruizione dell’incentivo, sbloccando l’incentivo dal 2020.

Al fine di rendere operativo il “bonus eccellenze”, per le assunzioni avvenute nel corso dell’anno 2020 (stabilito dalla legge di Bilancio 2019 - articolo 1, commi 706 e ss., della legge n. 145/2018), viene previsto un cambio nella procedura e nelle modalità di fruizione di detto incentivo.

La norma della legge di Bilancio 2020, così come scritta, dà adito a qualche dubbio interpretativo in quanto inserisce nel nuovo comma 715 la frase “dal 1° gennaio 2020”, laddove il comma 706, introduttivo dell’agevolazione, prevede, quale periodo agevolato, il solo anno 2019 (“dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019”).

Quel “dal” sta a significare che, non solo viene spostato l’anno di applicazione del bonus, ma che diviene un contributo stabile? Quest’ultima opzione la ritengo infondata, stante il fatto che non sono state previste riserve economiche in tal senso.

Si tratta di una disposizione inserita nella prossima legge di Bilancio, relativa all’anno finanziario 2020, che è stato causata dall’inerzia dell’INPS nell’emettere una apposita circolare applicativa dell'esonero contributivo (comma 714 della legge n. 145/2018).

La norma stabilisce le procedure, le modalità e i controlli per la fruizione dell’incentivo, in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani in possesso di laurea magistrale.

Rivediamo, comunque, l’incentivo aggiornato con le novità previste dalla legge di Bilancio 2020.

L’incentivo, di natura contributiva, viene corrisposto ai datori di lavoro privati che hanno assunto con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, giovani in possesso di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode ottenuta:

· presso Università statale o non statale legalmente riconosciuta

· nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019

· entro la durata legale del corso di studi (quindi, senza andare “fuori corso”)

· prima del compimento del 30° anno d’età

· con media ponderata non inferiore a 108/110

L’agevolazione prevede l’esonero, per 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite massimo di 8mila euro.

L’incentivo è dovuto anche in caso di:

· assunzioni a tempo indeterminato e part-time (contributo proporzionalmente ridotto);

· trasformazione da tempo determinato a indeterminato;

Lo sgravio può essere fruito in maniera parziale da più datori di lavoro in caso di rapporti di lavoro successivi, nel rispetto dell’importo massimo (8mila euro).

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Per ricevere l’agevolazione restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall'articolo 31, del decreto legislativo n. 150/2015. Quello che segue è un sunto dei principali presupposti, previsti dal legislatore, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi:

a) l’incentivo spetta solo se l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

b) l’incentivo spetta se l'assunzione non vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) l’incentivo spetta se il datore di lavoro non ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi casi in cui l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato sia finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in una diversa unità produttiva;

d) l’incentivo non spetta con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

Inoltre, per avere diritto all’agevolazione i datori di lavoro:

· nei 12 mesi precedenti non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva interessata all’assunzione;

· nei 24 mesi successivi non possono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato o di altro lavoratore con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Nessuna preclusione qualora il datore di lavoro abbia provveduto ad effettuare licenziamenti disciplinari ovvero licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in unità produttive diverse da quella ove il giovane laureato sia stato assunto.

L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Infine, la fruizione dell’esonero contributivo potrà essere fruita solo nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Ricordo che l’importomassimo degli aiuti ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di 3 esercizi finanziari: - 200.000 euro; - 100.000 euro per le imprese di trasporti; - 30.000 euro per le imprese del settore della pesca; - 20.000 euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli; - 500.000 euro per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

In pratica, bisognerà sommare tutti gli aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e a qualsiasi titolo ottenuti dall’impresa (assunzioni agevolate, investimenti, attività di ricerca, agevolazioni Regionali, ecc.), che prevedono, all’interno della normativa agevolante di riferimento, una esplicita inclusione nel regime “de minimis”, nell'arco degli ultimi 3 esercizi finanziari.

Per “ultimi 3 esercizi finanziari” vanno intesi: l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso ed i 2 esercizi finanziario precedenti.

Queste le ulteriori informazioni per un corretto utilizzo dell’esonero contributivo.

· Se il lavoratore agevolato cessa il rapporto prima dei 12 mesi, può essere assunto da altro datore di lavoro, il quale fruirà del periodo residuo di agevolazione.

· Stessa agevolazione è prevista in caso di assunzione di dottori di ricerca, che abbiano concluso l’iter del dottorato tra il 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima dei 34 anni.

· L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione del rapporto di lavoro agevolato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto e la data della tardiva comunicazione.

Spetterà all’Istituto nazionale della previdenza sociale acquisire, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, le informazioni relative al curriculum studi del giovane assunto (titoli di studio e votazioni ottenute).

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/12/16/bonus-eccellenze-definite-modalita-sgravi-contributivi

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