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Ritenute fiscali dei lavoratori in appalti e subappalti: nuovi obblighi (e sanzioni) per le imprese

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, con l’obiettivo di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera, modifica il regime delle ritenute e compensazioni fiscali negli appalti e subappalti. Si prevede che le aziende committenti che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali debbano chiedere all'impresa appaltatrice (o affidataria e subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati. Cosa si rischia in caso di irregolarità?

Il decreto fiscale 2020 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili prevede che le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Riepilogando, la comunicazione al committente, circa il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori presenti nel mese precedente presso il committente per le attività appaltate deve avvenire:

· qualora vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

· qualora vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,

· per i lavoratori direttamente impiegati nell’appalto,

· la ritenuta dovrà essere effettuata per ciascun committente,

· non vi è la possibilità, per l’appaltatore, di compensare le ritenute con crediti di qualunque tipo.

Al fine di consentire, al committente, il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Detto elenco dovrà prevedere:

· i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,

· il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,

· l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,

· il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

L’Agenzia delle Entrate, con un proprio provvedimento, potrà disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste, che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da mettere a disposizione del committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza a tale blocco, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi summenzionati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:

· risultino in attività da almeno tre anni,

· siano in regola con gli obblighi dichiarativi

· abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

· non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione, che l’appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica circa la presenza dei requisiti suindicati, sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate una volta che la legge di conversione del decreto fiscale sarà in vigore. Detta certificazione avrà validità quadrimestrale dalla data del rilascio.

Compensazioni

È, infine, esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), qualora mancanti della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2019/12/18/ritenute-fiscali-lavoratori-appalti-subappalti-obblighi-e-sanzioni-imprese

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