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Enti di interesse pubblico: il limite stabilito per i compensi del revisore

A partire dal 1° gennaio 2020 (per le società con esercizio finanziario corrispondente a quello solare), le società che siano enti di interesse pubblico saranno tenute a monitorare gli incarichi diversi dalla revisione attribuiti al revisore legale al fine di rispettare il limite del tetto dei compensi stabilito al 70%. Assonime, con la circolare n. 28 /2019 del 19 dicembre 2019 dal titolo “Il tetto del 70% per i corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione prestati a Enti di interesse pubblico”, passa in rassegna le varie questioni, indicando le possibili soluzioni ai problemi che potrebbero sorgere in fase di prima applicazione della normativa, alla luce dei documenti emanati dalle autorità di riferimento.

Con la circolare n. 28 /2019 del 19 dicembre 2019 dal titolo “Il tetto del 70% per i corrispettivi relativi a servizi diversi dalla revisione prestati a Enti di interesse pubblico”, Assonime, tenendo conto dei problemi relativi all’applicazione della disciplina che impone, a partire dal 1° gennaio 2020 alle società che siano enti di interesse pubblico (con esercizio finanziario corrispondente a quello solare), di monitorare gli incarichi diversi dalla revisione attribuiti al revisore legale al fine di rispettare il limite del tetto stabilito, passa in rassegna le varie questioni, indicando le possibili soluzioni alla luce dei documenti emanati dalle autorità di riferimento.

Il Regolamento dell’Unione Europea 16 aprile 2014, n. 537/20141 sulla revisione legale delle società rientranti nella categoria degli enti di interesse pubblico, ha introdotto un tetto per i corrispettivi relativi ai servizi diversi dalla revisione prestati dal revisore legale del bilancio dell’EIP.

Nel dettaglio, nel caso in cui l’impresa di revisione fornisca servizi diversi da quelli di revisione a un EIP di cui effettua la revisione legale del bilancio o al suo gruppo di riferimento, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, nel quarto anno i corrispettivi complessivi di tali servizi devono essere limitati al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi per l’attività di revisione legale.

Nel limite del 70%, non rientrano i servizi diversi dalla revisione che sono prescritti dal diritto comunitario o nazionale.

Questa forma di limitazione si applica a partire dal primo esercizio successivo al 17 giugno 2019 ossia, nel caso di EIP con un esercizio sociale coincidente con l’anno solare, si tratta dell’esercizio sociale 1° gennaio/31 dicembre 2020 e quindi a partire dal 1° gennaio 2020.

Come si calcola il limite del 70%? La circolare distingue i servizi prestati dal revisore del bilancio in:

- servizi di revisione da computare nel denominatore del calcolo;

- servizi diversi dalla revisione da computare nel numeratore del calcolo;

- servizi diversi dalla revisione prescritti da norme nazionali o dell’Unione europea da escludere tanto dal denominatore quanto dal numeratore.

L’attività di revisione legale comprende: la revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati; la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione; l’attività di comprensione e verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno funzionali alla pianificazione del lavoro di revisione; le verifiche aggiuntive in presenza di circostanze imprevedibili o eccezionali che comportano un’integrazione dell’incarico originario; le attività di verifica e coordinamento dell’attività svolta da altri revisori ai fini della revisione del consolidato.

Essa include anche tutte quelle attività che possono considerarsi propedeutiche e/o strumentali al corretto svolgimento della revisione.

Di contro i servizi prestati dal revisore del bilancio che non possono rientrare nella categoria dei servizi di revisione legale sono da computare tra i servizi diversi che rientrano nel tetto del 70% ad eccezione di quei servizi diversi dalla revisione che sono prescritti dal diritto comunitario o nazionale. Sono comprese in questa esclusione tutti i casi in cui una certa attività diversa dalla revisione è resa obbligatoria da una qualsiasi fonte di diritto nazionale o dell’Unione europea. Il riferimento ai servizi “prescritti” riguarda chiaramente tutti i casi in cui l’EIP (o una società del gruppo di riferimento) sia tenuto a richiedere lo svolgimento di un certo servizio al revisore al fine di usufruire di una certa disciplina.

La disciplina prende in considerazione due fasi temporali:

- la prima è il periodo triennale in cui si forniscono servizi di revisione e servizi diversi dalla revisione;

- la seconda è il quarto esercizio successivo in cui si deve iniziare a rispettare il limite del 70%.

Un tema particolare riguarda l’applicazione della disciplina nelle ipotesi di un gruppo in cui siano presenti più società EIP. La circolare chiarisce che se vi è più di un EIP all’interno di un medesimo gruppo, si dovrà calcolare il limite del 70% per ogni EIP. Ogni EIP dovrà quindi effettuare un’autonoma analisi volta a definire il rispetto del tetto del 70%.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/12/20/enti-interesse-pubblico-limite-stabilito-compensi-revisore

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