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CCNL Fabbricerie: via libera al rinnovo

L'Associazione fabbricerie italiane con FP-CGIL, CISL-FPS e UIL-FPL, in data 8 gennaio 2020, hanno rinnovato il CCNL per il personale delle fabbricerie. A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza gennaio 2018, gennaio 2019 e gennaio 2020 sono previsti nuovi importi per i minimi tabellari. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2020.

Per il personale delle fabbricerie, in data 8 gennaio 2020, è stato rinnovato il CCNL. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2020.

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza gennaio 2018, gennaio 2019 e gennaio 2020 sono previsti nuovi importi per i minimi tabellari.

In caso di passaggio ad Area superiore, il lavoratore conserva l'anzianità di servizio ai fini degli scatti nonché il numero degli stessi, il cui valore sarà ragguagliato agli importi dell'Area di arrivo.

Dal 2019 la quota minima annua di euro 20 mensili per ciascun lavoratore destinata alla contrattazione di 2° livello, anche per forme di welfare aziendale, viene elevata ad euro 25 mensili.

L'incremento dello 0,3% della massa salariale 2017 destinato alla contrattazione di Ente è confermato anche per il triennio 2018-2020.

Con accordi aziendali possono essere disciplinate le prestazioni nei giorni festivi, con un massimo di 3 al mese per dipendente.

Il lutto per decesso di parenti (genitori, coniuge, figli, fratelli) o affini entro il 2° grado o conviventi interrompe le ferie.

I permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari sono pari a 18 ore all'anno, fruibili anche per l'intera giornata (conteggiati come 6 ore) e con unità minima 1 ora.

I permessi per donazione di sangue midollare sono concessi per il tempo necessario a tutte le pratiche collegate alla donazione.

I permessi per visita medica sono coperti dai permessi retribuiti se durano poche ore mentre quelli intera giornata sono considerati, alle condizioni specificate dal CCNL, malattia.

Il congedo obbligatorio del lavoratore padre, entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, è fissato in 5 giorni (7 giorni dal 1° gennaio 2020).

Il congedo facoltativo del lavoratore padre è fissato in 1 ulteriore giorno (con corrispondente riduzione del periodo di astensione obbligatoria/facoltativa dalla lavoratrice madre).

Scheda di sintesi delle novità contrattuali

CCNL Fabbricerie 08/01/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2020/01/10/ccnl-fabbricerie-via-libera-rinnovo

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