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Criptoattività: i criteri per gestire le offerte e tutelare gli investitori

Con un nuovo documento la Consob apre la strada all’intervento del legislatore in materia di offerte iniziali e scambi di criptoattività, i cosiddetti token. Nel rapporto, in cui si parla in particolare delle attività di investimento legate all’utilizzo della tecnologia distributed ledger technology – DLT, vengono delineate le caratteristiche e i limiti di funzionamento dei sistemi di scambio di criptoattività e di fornitori di servizi di portafoglio digitale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della tecnologia e garantire al contempo maggiore trasparenza e una miglior tutela degli investitori.

Il 2 gennaio 2020 la Consob ha pubblicato sul proprio sito internet il rapporto finale sulle offerte iniziali di scambi di criptoattività.

Il documento prende le mosse da una consultazione pubblica tenutasi tra il 21 maggio 2019 e il 5 giugno 2019 cui hanno preso parte oltre duecento partecipanti tra studi legali, rappresentanti del mondo accademico, delle associazioni di categoria e degli operatori del mondo FinTech e rappresenta una traccia ideale per le scelte future del legislatore in merito alla disciplina delle criptoattività.

Si parla in particolare delle attività di investimento legate all’utilizzo della tecnologia della DLT, o distributed ledger technology, più nello specifico delle Initial Coin Offering (ICO) e delle Initial Exchange Offering (IEO).

Con le ICO gli operatori propongono la sottoscrizione diretta di token rappresentativi di un’attività sottostante, con le IEO invece si propone la vendita direttamente su un mercato di scambi, che resterà aperto per la successiva negoziazione dei diritti. Entrambe sono riconosciute valide dall’Authority, secondo gli orientamenti più recenti del mercato.

L’intento del documento è di inquadrare il fenomeno in maniera chiara per dare al legislatore nazionale un’idea di sviluppo normativo sul tema che funga da riferimento per gli operatori, consentendo al contempo lo sviluppo delle attività legate alla tecnologia DLT e una maggiore protezione degli investitori. A questi ultimi vengono garantiti maggiori informazioni, tutele patrimoniali e liquidità degli investimenti.

Il documento si concentra in particolare sulle attività che non sono assimilabili agli strumenti finanziari e che pertanto richiedono una disciplina specifica idonea a fornire un nuovo quadro di riferimento per operatori e investitori.

Il rapporto chiarisce dapprima gli aspetti definitori legati alle criptoattività, soffermandosi poi sulle caratteristiche delle piattaforme che offrono criptoasset in emissione o che forniscono servizi di portafoglio digitale per la loro custodia e il loro trasferimento.

Considerata la portata innovativa della tecnologia DLT e in considerazione della continua evoluzione della stessa si è ritenuto opportuno delineare un quadro quanto più ampio possibile per non escludere eventuali successivi sviluppi ad oggi non prevedibili.

Vediamo di seguito nel dettaglio gli elementi principali del rapporto Consob.

L’approccio proposto dalla Consob è di riconoscere le criptoattività come attività diverse dagli strumenti finanziari, ma investimenti a tutti gli effetti, consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi all’investimento in progetti imprenditoriali, emessi, conservati e distribuiti attraverso tecnologie DLT.

L’ambito oggettivo di applicazione dell’auspicata normativa riguarda dunque i criptoasset, che non rientrano nella categoria degli strumenti finanziari come disciplinati dalla disciplina Mifid, ma si configurano come investimenti.

Si tratta in particolare dell’offerta di token attraverso la tecnologia DLT, che rappresentano il finanziamento di un progetto o di un’attività imprenditoriale e che incorporano il diritto ad una prestazione futura. Sono esclusi invece i token rappresentativi di beni mobili e immobili (mera tokenizzazione), così come sono escluse le criptovalute, che per le loro caratteristiche ricadono in categorie disciplinate da norme di derivazione UE.

Quanto all’ambito soggettivo, la disciplina si riferisce ai gestori delle piattaforme che propongono criptoattività. Resta l’obbligo per i gestori che intendono offrire al pubblico nuove emissioni di token digitali (ICO), di registrarsi presso l’apposito registro della Consob, o altro omologo con sede all’estero.

In fase di emissione, è previsto l’obbligo di pubblicare un white paper, contenente tutte le informazioni minime relative all’offerta. Per garantire inoltre la successiva liquidabilità dell’investimento il white paper dovrà prevedere esplicitamente la successiva negoziazione all’interno di uno o più mercati secondari. Tale dichiarazione non è prevista per le IEO, che per loro natura incorporano già il mercato di riferimento.

Il rapporto si concentra inoltre sui requisiti richiesti ai gestori in funzione dell’autorizzazione ad operare da parte della Consob. In primo luogo, si è definito di non escludere a priori dalla normativa le blockchain cosiddette permissionless, nonché i sistemi cosiddetti decentralizzati, in omaggio ad un approccio più funzionale, che non limiti le possibilità tecnologiche concentrandosi piuttosto sui presidi approntati dal gestore per garantire un’adeguata tutela degli investitori.

I presidi richiesti non saranno, perlomeno in una prima fase di osservazione, requisiti patrimoniali, quanto piuttosto di trasparenza, efficienza, qualità della tecnologia e identificabilità degli investitori. Innanzitutto, il gestore deve essere chiaramente identificabile e in grado di identificare i partecipanti alla piattaforma. Il gestore deve essere inoltre in grado di identificare gli aderenti ad una ICO o ad una IEO, ma non anche i destinatari di tutti gli scambi successivi sul mercato secondario.

Tra gli altri requisiti previsti, ferma restando la necessità di dotarsi di misure atte a garantire l’efficiente regolamento delle transazioni, è stata messa in rilievo l’esigenza di prevedere ulteriori requisiti in materia di compliance, business continuity, due diligence, monitoraggio delle transazioni, informazioni sulle criptoattività e di cyber security.

Su sollecitazione del dibattito pubblico, infine, l’Authority ha previsto l’istituzione di un secondo registro, dedicato ai fornitori di wallet digitali. Rispetto a quanto originariamente proposto, pertanto, sarebbero istituiti presso l’Authority due registri separati: uno per i “sistemi di scambio di criptoattività”, per i promotori di ICO e IEO e per chi mette a disposizione piattaforme di scambio, l’altro per i “fornitori di servizi di portafoglio digitale”, per gli operatori che gestiscono sistemi di custodia e trasferimento dei token. Il gestore che intende fornire sia il servizio di custodia che quello di offerta iniziale e scambio, dovrà registrarsi in entrambi i registri.

I servizi di portafoglio digitale includono anche i servizi relativi alla salvaguardia e alla fornitura dell’accesso ai token per conto terzi, anche attraverso la detenzione di chiavi crittografiche private, al fine di detenere, conservare e trasferire tali token. È un ambito delicato poiché attiene alla sicurezza informatica necessaria a garantire che venga preservata la titolarità dei diritti dell’investitore. Pertanto, il rapporto prevede presidi piuttosto stringenti.

L’autorizzazione alla registrazione avviene a condizione che il soggetto sia dotato di:

- regole e procedure per l’identificazione ai clienti;

- misure per proteggere adeguatamente i token e a garantirne la segregazione e la conservazione;

- misure per consentire il regolamento efficiente delle operazioni di negoziazione;

- procedure per identificare e gestire i rischi connessi con lo svolgimento dei servizi;

- idonei presidi di organizzazione e funzionamento, incluso in materia di business continuity e sicurezza informatica;

- adeguate misure per la gestione dei conflitti di interesse;

- risorse finanziarie sufficienti per la sana e prudente gestione.

In ultima analisi, i rispondenti al dibattito hanno convenuto che la possibilità di registrazione non sia limitata solo ai nuovi soggetti, ma anche a soggetti autorizzati alla gestione di portali di crowdfunding, che hanno presupposto economico analogo (la raccolta di risparmi privati e il finanziamento di nuove attività imprenditoriali) e la cui disciplina è in buona parte assimilabile. Oltre a questi la possibilità è estesa anche alle piattaforme di negoziazione di strumenti finanziari.

Essendo questi soggetti già sottoposti a vigilanza per le attività per cui si sono in precedenza registrati e avendo già esperienza in un ambiente affine e già regolamentato, l’attività di controllo da parte della Consob sarebbe in questi casi meno onerosa e più efficace.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2020/01/15/criptoattivita-criteri-gestire-offerte-tutelare-investitori

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