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Under 35 e bonus Sud a confronto: regole di convenienza per imprese e professionisti

Le imprese che hanno sedi di lavoro anche in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna possono accedere cumulativamente agli incentivi contributivi per l’assunzione di under 35 e al bonus Sud. Il confronto tra i due sgravi previdenziali evidenzia differenze sostanziali nei requisiti con riferimento, in particolare, ai limiti di età, all’ambito di applicazione, ai rapporti di lavoro agevolato e al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis”. Qualora l’assunzione avvenga in una delle regioni del Mezzogiorno, comprendere le regole di entrambi gli incentivi può aiutare a valutarne la relativa convenienza.

Dopo aver riepilogato gli sgravi di natura contributiva, previsti per incentivare l’occupazione dei giovani nel 2020, è utile confrontare i due principali bonus giovani:

· l’under 35 (Legge n. 205/2017), previsto per tutti i datori di lavoro privati,

· il bonus Sud (Legge n. 145/2018), il cui accesso è limitato ai soli datori di lavoro privati che intendono assumere giovani presso unità operative presenti in una delle Regioni del Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Parliamo delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Ciò potrà servire alle imprese che hanno sedi di lavoro sia al nord che al sud Italia, nel comprendere le regole di entrambi gli incentivi e valutarne, qualora l’assunzione sia in una delle Regioni del Mezzogiorno, la convenienza. Ricordo, comunque, che il legislatore ha previsto la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione Mezzogiorno con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.

Dalla comparazione è stato escluso il bonus eccellenze in quanto, visto il requisito soggettivo in capo al giovane, risulta un incentivo di nicchia che sarà poco utilizzato rispetto ai primi due.

Al fine di meglio comprendere i requisiti dei due incentivi è stata prevista la comparazione in forma tabellare per avere l’immediata percezione delle differenze.

CaratteristicheUnder 35Bonus Sud
Normativa e prassi di riferimento- Art. 1, co. 100-107, L. 205/2017 - INPS circ. n. 40/2018- Art. 1, comma 247, L. 145/2018- Decreti ANPAL: 178/2019 - INPS circ. n. 102/2019
Budget a disposizioneNOLimite di 500 milioni di euro per l’anno 2020
Datori di lavoroPrivati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.) NO Pubbliche amministrazioni e non datori di lavoro domesticiPrivati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.) NO Pubbliche amministrazioni e non datori di lavoro domestici
Validità della normaDal 1º gennaio 2020 – l’incentivo è stabile e come tale non è prevista una scadenzaAnno 2020
TerritorioL’agevolazione spetta su tutto il territorio dello Stato.L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una unità operativa dell’azienda presente in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Lo spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, porterà alla fine dell’agevolazione a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. Nessun problema qualora vi sia uno spostamento della sede di lavoro tra le Regioni “agevolate”.
Durata Agevolazione36 mesi12 mesi

 Under 35Bonus Sud
Tipologie contrattualiContratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) - Tempo pieno, - Part-time.Somministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing) - Tempo pieno, - Part-time.Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione).Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato- Tempo pieno, - Part-time.Apprendistato professionalizzante- L’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale. - Nell’ipotesi in cui la durata del periodo formativo sia inferiore a 12 mesi, l’importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso (esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro).Somministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing)Somministrazione a tempo determinato (l’importante è che l’assunzione, da parte dell’Agenzia per il Lavoro, sia a tempo indeterminato)Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine - In questo caso non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione; inoltre, non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.
Tipologie contrattuali escluse- Contratto intermittente a tempo indeterminato (sia con che senza indennità di disponibilità) - Lavoro domestico - Contratto a tempo determinato - Apprendistato - Collaborazione coordinata e continuativa - Prestazioni autonome occasionali - Prestazioni occasionali- Contratto intermittente a tempo indeterminato (sia con che senza indennità di disponibilità) - Lavoro domestico - Contratto a tempo determinato - Apprendistato di primo livello e di alta formazione - Collaborazione coordinata e continuativa - Prestazioni autonome occasionali - Prestazioni occasionali

 Under 35Bonus Sud
Esonero50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile)Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile)
LavoratoreAnno 2020: - Soggetti che non abbiano compiutoil 35° anno di etàDall’anno 2021: - Soggetti che non abbiano compiuto il 30° anno di etàNon esiste un limite di età
RequisitoIl lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminatocon il medesimo o con altro datore di lavoro. L’agevolazione è comunque possibile qualora il ragazzo abbia avuto un precedente contratto di apprendistato che si è concluso al termine del periodo formativo.Soggetti disoccupati (ai sensi dell’art.19 del d.l.vo n. 150/2015) Per i soggetti che hanno un’età superiore ai 34 anni di età (intesi come 34 anni e 364 giorni), per accedere al beneficio, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Inoltre, il lavoratore, indipendentemente dall’età, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Il limite riguarda anche le società controllate o collegate, anche per interposta persona.

 Under 35Bonus Sud
Regole e LimitiPortabilità dell’agevolazioneQualora il lavoratore termini il primo rapporto agevolato a tempo indeterminato prima dei 36 mesi, potrà vedersi riconosciuto il restante periodo agevolabile da un altro datore di lavoro, indipendentemente dal requisito anagrafico (limite di età).Licenziamentinei 6 mesi precedenti la data di assunzione agevolata: - L’azienda non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata: - L’azienda non deve non aver proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero. Ø Rispetto dell’art. 31 del decreto legislativo n. 150/20151. nessun incentivo spetta se l’assunzione costituisce un obbligo preesistenteo gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. 2. nessun incentivo spetta se la nuova assunzione vìola un diritto di precedenzao gli incentivi non spettano se l’assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. 3. nessun incentivo spetta se l’azienda ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale o gli incentivi non spettano se il datore di lavoro, o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. 4. nessun incentivo spetta se il nuovo datore di lavoro appartiene al gruppo ove è presente l’azienda che ha licenziato il medesimo lavoratore per il quale si vuole usufruire dell’incentivo o gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. 5. l’incentivo economico è in capo all’utilizzatore in caso di somministrazioneo con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime “de minimis”, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore. Ø Rispetto del comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006- il datore di lavoro deve essere in regola con i versamenti contributivi, - non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro già riportate nell’allegato A al DM 24 ottobre 2007, - deve applicare il trattamento economico e normativo scaturente dalla applicazione del CCNL di riferimento, - deve rispettare eventuali accordi territoriali e/o aziendali.In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.Rispetto dell’art. 31 del decreto legislativo n. 150/20151. nessun incentivo spetta se l’assunzione costituisce un obbligo preesistente (gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. 2. nessun incentivo spetta se la nuova assunzione vìola un diritto di precedenza (gli incentivi non spettano se l’assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine). 3. nessun incentivo spetta se l’azienda ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (gli incentivi non spettano se il datore di lavoro, o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive). 4. nessun incentivo spetta se il nuovo datore di lavoro appartiene al gruppo ove è presente l’azienda che ha licenziato il medesimo lavoratore per il quale si vuole usufruire dell’incentivo (gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo). 5. l’incentivo economico è in capo all’utilizzatore in caso di somministrazione (con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime “de minimis”, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore). Ø Rispetto del comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006- il datore di lavoro deve essere in regola con i versamenti contributivi, - non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro già riportate nell’allegato A al DM 24 ottobre 2007, - deve applicare il trattamento economico e normativo scaturente dalla applicazione del CCNL di riferimento, - deve rispettare eventuali accordi territoriali e/o aziendali.

 Under 35Bonus Sud
CasisticaEx StudentiEsonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi e fermo restando il requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio: a) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%: a. delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015, b. del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005, c. del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, d. del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; b) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello).ApprendistatoEsonero contributivo per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. In questo specifico caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato). 

 Under 35Bonus Sud
Sospensione dell’incentivoÈ ammessa nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.È ammessa nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
CumuloL’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili - l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI. L’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo strutturale giovani e con l’incentivo per i datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza
De minimisL’incentivo non è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis”.L’incentivo può essere fruito nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato: “de minimis”. È possibile bypassare il de minimis qualora l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni: a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del DM 10 novembre 2017, n. 335.

Il legislatore ha previsto la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione Mezzogiorno con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro. Per questo motivo, i due incentivi non possono considerarsi alternativi ma complementari qualora l’assunzione avvenga in una delle Regioni suindicate.

Inoltre, l’esonero contributivo per le assunzioni al Sud è cumulabile anche con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza.

In considerazione di ciò, ritengo che il bonus Sud sia in linea con le previsioni del Governo e può essere ritenuto un volano all’occupazione e indirettamente all’economia del Mezzogiorno.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/01/15/under-35-bonus-sud-confronto-regole-convenienza-imprese-professionisti

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