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Operai agricoli: via alle domande di disoccupazione e assegno al nucleo familiare

L’INPS, nel messaggio n. 162 del 2020, rende noto che, a far data dal 7 gennaio 2020, è già possibile presentare delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli per l’anno 2019. Le domande possono essere trasmesse tramite gli sportelli telematici a disposizione, sia on-line (da Patronato e da Cittadino) che off-line (lotti e cooperazione applicativa).

Nel messaggio n. 162 del 17 gennaio 2020, l’INPS comunica che, a partire dal giorno 7 gennaio 2020, è operativo il servizio per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2019.

La disoccupazione agricola spetta alle seguenti categorie di soggetti:

- operai agricoli a tempo determinato;

- piccoli coloni;

- compartecipanti familiari;

- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;

- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:

- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;

- almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);

- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.

L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti agricoli italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare.

Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’ Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.

Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge, quali ad esempio i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL

INPS, messaggio 17/01/2020, n. 162

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/01/18/operai-agricoli-via-domande-disoccupazione-assegno-nucleo-familiare

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