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Reddito di cittadinanza: casi di esonero totale e parziale dall’obbligo formativo

Nuovi chiarimenti in materia di legittima percezione del Reddito di cittadinanza. Arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la nota n. 187 del 2020, indicazioni dettagliate riguardo i requisiti in base ai quali è possibile definire l’eventuale esclusione o esonerabilità all’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale ed alle modalità di convocazione. L’erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Con la nota n. 187 del 14 gennaio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene riguardo l’erogazione del Reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Sono esclusi dall’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale i componenti del nucleo familiare che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non siano maggiorenni;

b) siano occupati;

c) frequentino un regolare corso di studi.

I lavoratori occupati ma che conservano lo stato di disoccupazione non sono esclusi dagli obblighi, ma possono esserne esonerati.

Sono inoltre escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone:

a) i beneficiari della pensione di cittadinanza;

b) i titolari di pensione diretta;

c) le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento

pensionistico;

d) le persone con disabilità.

Possono altresì essere esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, connessi alla fruizione del RdC le seguenti categorie di persone:

a) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, con la precisazione che non può essere esonerato più di un componente del nucleo familiare;

b) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di persone con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE;

c) i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali;

d) coloro che frequentano corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale.

Esonero parziale

L’esonero parziale può essere limitato agli obblighi connessi all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, qualora sulla base della valutazione dei bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per l’Inclusione sociale. In tali casi l’esonero si definisce “parziale” e riguarda le seguenti tipologie di attività, dalle quali pertanto i beneficiari sono esonerati:

a) collaborazione alla definizione del Patto per il lavoro;

b) accettazione degli obblighi e rispetto degli impegni previsti nel Patto per il lavoro (registrazione

nella piattaforma digitale ANPAL e sua consultazione quotidiana quale supporto per la ricerca attiva del lavoro; attività di ricerca attiva del lavoro secondo modalità definite nel Patto per il lavoro; accettazione di essere avviato alle attività definite nel Patto per il lavoro; colloqui psicoattitudinali ed eventuali prove di selezione per l’assunzione; accettazione di almeno una di tre offerte congrue);

c) partecipazione ai progetti utili alla collettività.

In sede di Accordo in Conferenza Unificata, sono state definite le seguenti tipologie di persone esonerabili dai soli obblighi di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza:

a) persone che si trovino in condizioni di salute tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, incluse le donne in stato di gravidanza, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico competente;

b) persone impegnate in percorsi di Tirocini formativi e di orientamento (Accordo Governo-Regioni- Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e regolamenti attuativi regionali);

c) persone impegnate in tirocini di inclusione sociale.

Il beneficiario esonerato dagli obblighi connessi al RdC è tenuto alla comunicazione della cessazione della causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 14/01/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/01/18/reddito-cittadinanza-casi-esonero-totale-parziale-obbligo-formativo

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