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Assunzioni di laureati eccellenti: al via i controlli dell’INPS per gli sgravi contributivi

La legge di Bilancio 2020 ha rivitalizzato gli incentivi contributivi alle assunzioni dei laureati eccellenti previsti dalla legge di Bilancio 2019, mai divenuti operativi. Tali assunzioni dovevano avvenire entro lo scorso 31 dicembre e l’agevolazione (che, consiste in uno sgravio contributivo totale) non è mai stata sottoposta a controlli da parte dell’INPS per via del tenore delle disposizioni che imponevano di tener conto di alcune norme di natura fiscale abbastanza complesse. Venuto meno tale intoppo, ora l’INPS è abilitato a trattare il beneficio contributivo sulla base delle regole generali previste per le agevolazioni.

Nel 2019 la norma introdotta con i commi 706 e seguenti della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) suscitò, contemporaneamente, attenzioni e perplessità in quanto il Legislatore, con alcune disposizioni specifiche intendeva facilitare l’assunzione dei “laureati eccellenti” con uno sgravio contributivo, sulla quota datoriale, pari ad 8.000 euro per 12 mesi, ma limitava tale beneficio soltanto per i laureati, entro un determinato arco temporale (1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019) con il massimo dei voti e con un “excursus” scolastico particolarmente positivo: tali assunzioni dovevano avvenire entro lo scorso 31 dicembre e l’agevolazione (che, ripeto, consisteva in una normale “defalcazione contributiva”) era sottoposta a controlli da parte dell’INPS che, per la prima volta, doveva tener conto meramente di alcune disposizioni di natura fiscale abbastanza complesse.

Nel corso del 2019 le perplessità non sono, affatto calate, e l’Istituto non ha emanato la prevista circolare, sicchè le assunzioni effettuate non sono state ancora oggetto di alcun controllo.

Ora, qualcosa è cambiato.

Con il comma 11 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), il Parlamento non ha prorogato il “bonus per le assunzioni dei laureati eccellenti”, già previsto nei commi da 706 a 717 dell’art. 1 della legge n. 145/2019 (pur se, qualche commentatore è di opinione diversa), ma ha soltanto fornito, a distanza di circa un anno, le modalità di applicazione e di controllo che dovranno essere seguiti dall’INPS, eliminando alcune norme che avevano suscitato perplessità in quanto, esplicitamente, la disposizione (comma 715) richiamava il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 ottobre 2013, con applicazione dell’art. 24, commi 2,4,5,7,8,9 e 10 del D.L. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 che concerne le assunzioni per profili altamente qualificati. Si trattava di due provvedimenti che riguardavano i controlli, di natura fiscale, sul credito di imposta ed il fatto che il predetto credito (che, nel caso in esame, è una agevolazione contributiva) dovesse essere indicato nella dichiarazione dei redditi, con regole che sono diverse tra credito di imposta e beneficio contributivo, aveva creato diverse perplessità.

Singolare, poi, appariva il richiamo ai commi dell’art. 24 compresi tra 7 e 10 ove si faceva riferimento ai revisori contabili (con tutta una serie di limiti) o al collegio sindacale (se presente) che, mai, il Legislatore (o i chiarimenti amministrativi dell’INPS o del Ministero del Lavoro) avevano chiamato in causa allorquando si era trattato di erogare agevolazioni di natura contributiva: tali soggetti avrebbero dovuto certificare la legittimità del beneficio ottenuto, allegando la relazione al bilancio.

C’era, poi, il contenuto del comma 4 che richiamava una serie di ipotesi che mal si attagliavano ad un beneficio di natura contributiva. Tutto questo, nel rispetto di un finanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2019 e a 20 milioni per il 2020 che risultano essere a carico del programma operativo complementare “Sistemi per le politiche attive per l’occupazione”.

Prima di proseguire nella riflessione ritengo opportuno chiarire perché, a mio avviso, la norma non trova applicazione alle assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2019.

La disposizione si riferisce a:

a) All’esonero di cui al comma 706 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 che prevede agevolazioni per chi ha assunto nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019;

b) Alle modalità di fruizione ed ai controlli dell’INPS (già delegata dal Legislatore con la disposizione dello scorso anno) che partiranno dal 2020 (nel 2019 non ne sono stati effettuati, attesa la mancanza di istruzioni operative da parte dell’Istituto come era previsto dal comma 714).

A ciò aggiungo che il Legislatore non ha previsto alcuna forma di finanziamento per le eventuali assunzioni che avverranno nel 2020 (è questo, a mio avviso, un aspetto fondamentale e dirimente) in quanto gli oneri relativi previsti dal comma 717 (50 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020) fanno, esclusivamente, riferimento, alle assunzioni effettuate nell’anno appena trascorso.

Ma cosa prevedono le disposizioni per le quali, oggi, cambiano le modalità di controllo da parte dell’INPS?

Il Legislatore, attraverso la legge n. 145/2018 (commi 706 e seguenti dell’art. 1), ha ipotizzato un incentivo in favore di quei datori di lavoro privati che hanno proceduto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, all’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale (con la ovvia diminuzione in percentuale del beneficio) giovani “cittadini” con laurea magistrale ottenuta presso le Università statali e non statali, legalmente riconosciute, comprese quelle telematiche, che hanno conseguito la votazione di 110 e lode, senza andare “fuori corso” e con una media nel corso degli esami compresa tra 108 e 110, prima del compimento dei 30 anni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 o “cittadini” dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo durante lo stesso arco temporale e prima del compimento dei 34 anni, presso le stesse Università appena citate.

L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo pari al 100%, per 12 mesi, fino ad 8.000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro (sicuramente, utilizzabili attraverso il sistema del conguaglio contributivo), con esclusione di quanto dovuto per premi ed assicurazione all’INAIL. Il beneficio viene riconosciuto anche in caso di trasformazione, nello stesso periodo, di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, previo possesso dei requisiti legali, ai quali ho appena fatto cenno, purchè ciò sia avvenuto entro il 31 dicembre 2019.

Il Legislatore, attraverso la previsione contenuta nei commi da 706 a 717, si è preoccupato di individuare un percorso “legale” per la fruizione che ricalca adempimenti già previsti da altre disposizioni, anche di natura amministrativa, che possono così sintetizzarsi:

· L’esonero contributivo si applica a tutti i datori di lavoro privati (ivi compresi, a mio avviso, gli Enti pubblici economici) con esclusione esplicita di quelli domestici (la ragione consiste nella specialità dei rapporti) e di tutti i datori di lavoro che rientrano nell’ampio spettro della Pubblica Amministrazione (individuati, principalmente, nell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001);

· Fermi restando i requisiti soggettivi ed oggettivi legati al “cursus” degli studi universitari, il Legislatore adopera, più volte, il termine “cittadini” che riguarda, senz’altro, gli italiani ma che non può escludere, per il principio paritario esistente in Europa, i cittadini comunitari;

· Il beneficio non viene riconosciuto ai datori di lavoro che, nei 12 mesi antecedenti l’assunzione, hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale nella stessa unità produttiva ove si intende effettuare l’assunzione di personale con le stesse caratteristiche del giovane. La norma (comma 710) va oltre i sei mesi in cui sussiste il diritto di precedenza ad una riassunzione (art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949) per i lavoratori licenziati. L’ambito di riferimento è “la stessa unità produttiva” e non l’impresa nel suo complesso;

· Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto per il quale si è fruito dell’esonero o di un lavoratore che opera nella medesima unità produttiva, inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto, effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero dell’incentivo fruito (comma 711). Il limite dei due anni entro il quale l’agevolazione può essere ritirata in seguito ai predetti licenziamenti, è un termine molto più ampio rispetto a quelli, previsti in analoghe situazioni da provvedimenti precedenti (art. 1, comma 105, della legge n. 205/2017 – sei mesi – art. 54, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 81/2015 – dodici mesi -);

· In caso di fruizione parziale del beneficio per fine anticipata del rapporto a tempo indeterminato agevolato (dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento), nell’ipotesi in cui un nuovo datore di lavoro abbia assunto nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 lo stesso lavoratore è portatore del beneficio residuo (comma 712). Si tratta di una disposizione non nuova già presente in un caso analogo nel nostro ordinamento, come testimoniato dall’art. 1, comma 105, della legge n. 205/2017;

· L’esonero contributivo è cumulabile con altre agevolazioni di natura economica e contributiva, previste da disposizioni statali o regionali (comma 713). Su questo punto occorrerà attendere i chiarimenti amministrativi dell’INPS, postulati dallo stesso Legislatore attraverso la previsione del comma 714 ma, rifacendosi anche ad interpretazioni già fornite in casi analoghi, si può affermare che, alle condizioni ivi previste per la fruizione, siano, senz’altro cumulabili i benefici ex art. 13 della legge n. 68/1999 o quelli dei lavoratori che fruiscono del trattamento di NASpI (20% del “quantum” non ancora percepito. Da quanto appena affermato nel comma testè citato si può, a ragione, sostenere che la piena operatività della disposizione incentivante sia subordinata alla emanazione della circolare dell’Istituto che ne dovrà stabilire le modalità di fruizione. Probabilmente, come già avvenuto in casi analoghi, l’INPS emanerà un applicativo ove dovranno essere indirizzate, in via esclusivamente telematica, le richieste di fruizione del beneficio, con una particolare sottolineatura determinata dal fatto che quando la circolare sarà emanata, riguarderà un beneficio che non c’è più, perché sarà cessato con le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2019;

· La fruizione dell’agevolazione (comma 716) è sottoposta alle regole del “de minimis” frutto delle direttive comunitarie, rispetto al quale l’INPS ha, più volte, richiamato i principi di regolazione attraverso proprie circolari (a mero titolo di esempio, si cita la n. 128/2012 relativa alla sotto contribuzione per i rapporti di apprendistato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016 per le aziende dimensionate fino a 9 unità);

· Regolarità contributiva e rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);

· Rispetto del trattamento economico e normativo relativo al CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, rispetto degli accordi territoriali od aziendali (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);

· Rispetto dei principi contenuti in materia di fruizione di benefici dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.

All’INPS è affidato l’onere di determinare, come detto in precedenza, con propria circolare, le modalità di fruizione del beneficio ed i limiti dello stesso con l’individuazione, ad esempio, dei “contributi minori” ove deve continuare ad essere versata la quota a carico dei datori di lavoro.

La disposizione che si commenta, non ha avuto, nel corso del 2019, particolare successo. Ora, atteso che l’Istituto deve pur effettuare il controllo sulle modalità di fruizione, il Legislatore è intervenuto abrogando il comma 714 e sostituendo il comma 715 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 che ora dispone: “Al fine di ottenere l’esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115 della legge n. 205/2017, l’INPS acquisisce, con modalità telematica, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio ed alle votazioni ottenute. Le Amministrazioni Pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Dalle novità normative appena riportate, emerge, quindi, che l’Istituto è abilitato a trattare tale beneficio sulla base delle regole generali previste per le agevolazioni, senza alcun richiamo alle disposizioni di natura fiscale che molte difficoltà interpretative avevano creato. Non si è lontani dal ritenere che nella indicazione della via amministrativa e dei controlli da seguire, venga, in gran parte, richiamato il contenuto della circolare INPS n. 40/2018 con la quale è stata disciplinata, in via interpretativa, la materia dei benefici connessi alle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani con una età anagrafica inferiore ai 30 anni.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/01/18/assunzioni-laureati-eccellenti-via-controlli-inps-sgravi-contributivi

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